XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1773 - 1891 - 2009 - 2167 - 2461-A




TESTO
della proposta di legge
n. 1773
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.
1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Soppresso.
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.


Art. 2.
Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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