1. Sono considerati
regolarmente iscritti ai
relativi corsi di diploma
universitario o di laurea gli
studenti nei confronti dei
quali i competenti organi di
giurisdizione amministrativa,
anteriormente alla data di
entrata in vigore della
presente legge, hanno emesso
ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti
preclusivi dell'iscrizione ai
citati corsi di diploma
universitario o di laurea, di
cui agli articoli 1 e 2 della
legge 2 agosto 1999, n. 264,
e successive modificazioni.
Sono validi ai sensi e per
gli effetti della
legislazione universitaria
gli esami sostenuti dagli
studenti di cui al presente
articolo ed i relativi
crediti formativi.
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1. Agli studenti nei
confronti dei quali i
competenti organi di
giurisdizione amministrativa,
anteriormente alla data di
entrata in vigore della
presente legge, abbiano
emesso ordinanza di
sospensione dell'efficacia di
atti preclusivi
dell'iscrizione ai corsi di
laurea, le università presso
le quali gli studenti stessi
sono stati iscritti, anche
sotto condizione, nell'anno
accademico 2000-2001,
consentono l'iscrizione per
l'anno accademico 2001-2002,
entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, al
secondo anno di altro corso
di diploma universitario o di
altro corso di laurea non
ricompresi nelle disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2
della legge 2 agosto 1999, n.
264, riconoscendo loro i
crediti formativi
eventualmente maturati.
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