XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1757-A
Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento in esame è diretto
ad intervenire sulla disposizione transitoria contenuta
nell'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del
codice di procedura civile), prorogando di sei mesi il termine
per la presentazione alla corte d'appello del ricorso di cui
all'articolo 3 della medesima legge.
Occorre ricordare che la legge n. 89 del 2001 è
intervenuta per dare seguito agli impegni assunti con la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, (ratificata con legge 4 agosto
1955, n. 848) che, all'articolo 6, paragrafo 1, prevede che
ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata
imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole.
Peraltro, con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione,
l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari si pone anche
in contrasto con l'esigenza della ragionevole durata dei
processi che rappresenta uno dei principi del giusto
processo.
La legge 24 marzo 2001, n. 89 ha quindi inteso fornire una
risposta adeguata alla violazione del principio del tempo
ragionevole del processo creando strumenti legislativi sia di
diritto sostanziale che processuale a tutela dei cittadini. In
particolare, il Capo II della legge n. 89 disciplina l'equa
riparazione introducendo (articolo 2) la previsione espressa
del diritto ad un'equa riparazione per chiunque abbia subito
un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della
violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria
nel "termine ragionevole" previsto dall'articolo 6, paragrafo
1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il
procedimento per far valere il diritto all'equa riparazione è
disciplinato dal successivo articolo 3 della legge.
L'interessato dovrà proporre la domanda di equa riparazione
alla Corte d'appello competente a giudicare sulla
responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o
estinto relativamente ai gradi di merito o comunque è ancora
pendente il procedimento.
L'articolo 6 della legge n. 89 del 2001 detta quindi una
disposizione transitoria diretta a modulare l'accesso al nuovo
meccanismo riparatorio. Viene infatti stabilito che entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima i
ricorrenti che abbiano già adito la Corte europea dei diritti
dell'uomo sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della
Convenzione, possono instaurare la nuova procedura di cui
all'articolo 3, purché non sia ancora intervenuta una
decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte
europea.
Il decreto-legge in esame, composto da un unico articolo,
è diretto ad intervenire sulla disposizione da ultimo
citata.
Il termine di cui all'articolo 6 della legge n. 89,
infatti, considerando che la legge è entrata in vigore il 18
aprile scorso, risulta essere scaduto il 18 ottobre 2001.
Peraltro successivamente all'entrata in vigore della nuova
disciplina si sono subito presentate difficoltà interpretative
relative alla facoltatività o meno per la parte, già
ricorrente a Strasburgo, di presentare il ricorso ex articolo
3 alla Corte d'appello territorialmente competente.
Su tale aspetto, in particolare, è intervenuta
recentemente la Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con
la decisione del 6 settembre 2001, ha ritenuto
l'irricevibilità di un ricorso presentato per violazione
dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione in quanto, in
base all'articolo 35 della Convenzione medesima, la Corte non
può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di
ricorso interne, rappresentate, in questo caso, dalla
possibilità di adire previamente la Corte d'appello italiana
sulla base della citata legge n. 89 del 2001. La richiamata
pronuncia con la quale la Corte riafferma l'operatività del
principio di sussidiarietà e, di fatto, l'obbligatorietà della
competenza delle giurisdizioni nazionali su ogni ricorso
pendente davanti alla Corte e non ancora dichiarato
ricevibile, verrà naturalmente ad incidere sulla sorte dei
dodicimila ricorsi, allo stato, pendenti a Strasburgo.
Pertanto, data la recente interpretazione della Corte
europea dei diritti dell'uomo e l'avvenuta scadenza della fase
transitoria (18 ottobre), sono state emanate le disposizioni
in esame dirette a prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 18
aprile 2002, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
della legge n. 89 del 2001, per evitare che la dichiarazione
di irricevibilità di numerosi ricorsi da parte della Corte di
Strasburgo privi di tutela coloro che già lamentavano una
violazione del termine ragionevole del processo.
Flavio TANZILLI, Relatore