XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1757-A




        Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento in esame è diretto ad intervenire sulla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), prorogando di sei mesi il termine per la presentazione alla corte d'appello del ricorso di cui all'articolo 3 della medesima legge.
        Occorre ricordare che la legge n. 89 del 2001 è intervenuta per dare seguito agli impegni assunti con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) che, all'articolo 6, paragrafo 1, prevede che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole. Peraltro, con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari si pone anche in contrasto con l'esigenza della ragionevole durata dei processi che rappresenta uno dei principi del giusto processo.
        La legge 24 marzo 2001, n. 89 ha quindi inteso fornire una risposta adeguata alla violazione del principio del tempo ragionevole del processo creando strumenti legislativi sia di diritto sostanziale che processuale a tutela dei cittadini. In particolare, il Capo II della legge n. 89 disciplina l'equa riparazione introducendo (articolo 2) la previsione espressa del diritto ad un'equa riparazione per chiunque abbia subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel "termine ragionevole" previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il procedimento per far valere il diritto all'equa riparazione è disciplinato dal successivo articolo 3 della legge. L'interessato dovrà proporre la domanda di equa riparazione alla Corte d'appello competente a giudicare sulla responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito o comunque è ancora pendente il procedimento.
        L'articolo 6 della legge n. 89 del 2001 detta quindi una disposizione transitoria diretta a modulare l'accesso al nuovo meccanismo riparatorio. Viene infatti stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima i ricorrenti che abbiano già adito la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, possono instaurare la nuova procedura di cui all'articolo 3, purché non sia ancora intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea.
        Il decreto-legge in esame, composto da un unico articolo, è diretto ad intervenire sulla disposizione da ultimo citata.
        Il termine di cui all'articolo 6 della legge n. 89, infatti, considerando che la legge è entrata in vigore il 18 aprile scorso, risulta essere scaduto il 18 ottobre 2001. Peraltro successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina si sono subito presentate difficoltà interpretative relative alla facoltatività o meno per la parte, già ricorrente a Strasburgo, di presentare il ricorso ex articolo 3 alla Corte d'appello territorialmente competente.
        Su tale aspetto, in particolare, è intervenuta recentemente la Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con la decisione del 6 settembre 2001, ha ritenuto l'irricevibilità di un ricorso presentato per violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione in quanto, in base all'articolo 35 della Convenzione medesima, la Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, rappresentate, in questo caso, dalla possibilità di adire previamente la Corte d'appello italiana sulla base della citata legge n. 89 del 2001. La richiamata pronuncia con la quale la Corte riafferma l'operatività del principio di sussidiarietà e, di fatto, l'obbligatorietà della competenza delle giurisdizioni nazionali su ogni ricorso pendente davanti alla Corte e non ancora dichiarato ricevibile, verrà naturalmente ad incidere sulla sorte dei dodicimila ricorsi, allo stato, pendenti a Strasburgo.
        Pertanto, data la recente interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'avvenuta scadenza della fase transitoria (18 ottobre), sono state emanate le disposizioni in esame dirette a prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 18 aprile 2002, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 della legge n. 89 del 2001, per evitare che la dichiarazione di irricevibilità di numerosi ricorsi da parte della Corte di Strasburgo privi di tutela coloro che già lamentavano una violazione del termine ragionevole del processo.

Flavio TANZILLI, Relatore




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