XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1757-A
Decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001.
Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge
24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della
domanda di equa riparazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo;
Visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede
che coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il
profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848, possono presentare nel termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, la domanda di cui
all'articolo 3 della legge, qualora non sia intervenuta una
decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte
europea;
Considerate le recenti pronunce della Corte europea dei
diritti dell'uomo, che sanciscono l'irricevibilità dei ricorsi
aventi ad oggetto la durata ragionevole del processo, in
ordine al mancato esperimento del rimedio interno introdotto
in virtù della legge citata;
Considerato che, nell'incertezza interpretativa circa la
facoltà di ricorso alla giurisdizione nazionale in pendenza di
analogo ricorso già presentato avanti la Corte europea dei
diritti dell'uomo, i ricorrenti potrebbero incorrere nella
decadenza del termine loro assegnato per la presentazione
della domanda;
Atteso che appare comunque da tutelare il diritto dei
ricorrenti alla valutazione di danni eventualmente subiti
sotto il profilo del mancato rispetto del termine di durata
ragionevole del processo;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza
di adottare misure dirette alla proroga del termine
sopraindicato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
24 marzo 2001, n. 89, è prorogato sino al 18 aprile 2002.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.