XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1756
Onorevoli Deputati! - La strategia internazionale per
combattere il terrorismo assegna un ruolo importante
all'azione volta a bloccarne le fonti di finanziamento. Due
sono i canali principali da seguire:
1) immediatamente: rintracciare e bloccare i beni e i
flussi finanziari collegati a Osama Bin Laden e al regime dei
Talebani;
2) nel più breve tempo possibile: fissare delle regole
internazionali per proteggere il sistema finanziario ed
evitare che sia utilizzato per sostenere il terrorismo e
recepirle negli ordinamenti nazionali.
Gli Stati Uniti e tutti i Paesi che ripudiano il
terrorismo stanno rapidamente rafforzando gli strumenti per
combatterlo e stanno rendendo più rapida ed efficace la
cooperazione e il coordinamento internazionale. Il
decreto-legge in esame introduce due strumenti indispensabili
perché l'Italia sia in grado di partecipare attivamente
all'azione della comunità internazionale.
L'articolo 1 istituisce un organismo di coordinamento (il
Comitato di sicurezza finanziaria) che risponde ad un duplice
scopo: monitorare il buon funzionamento del sistema italiano
di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e
assicurare il coordinamento con l'azione degli altri Paesi.
Nella recente riunione di Washington del 6 ottobre ultimo
scorso i Ministri finanziari del Gruppo dei sette hanno
ribadito la necessità di un'unità di azione per combattere il
finanziamento del terrorismo; hanno chiesto al Gruppo d'azione
finanziaria internazionale (GAFI), di fissare degli
standard internazionali in materia per guidare l'azione
nazionale; si sono impegnati a costituire delle unità
nazionali di coordinamento e hanno invitato altri Paesi a fare
altrettanto.
Gli Stati Uniti hanno costituito presso il Department of
the Treasury il Foreign Terrorist Assets Tracking Centre
(FTATC) e la Francia ha appena annunciato la creazione di
FinTer, presso il Ministère de l'Economie e des Finances.
Si tratta di organismi di coordinamento che hanno funzioni
e poteri simili a quelli proposti per il Comitato di sicurezza
finanziaria. Con questi organismi il Comitato dovrà
immediatamente collegarsi per assicurare il pieno
coordinamento dell'azione internazionale.
La composizione del Comitato comprende tutti i Ministeri e
gli enti che sono già impegnati nella lotta al riciclaggio e
agli altri reati finanziari e che partecipano ai lavori di
organismi internazionali quali il GAFI.
Per adempiere alle sue funzioni di monitoraggio e di
coordinamento il Comitato acquisirà informazioni in possesso
delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga alle
disposizioni in materia di segreto d'ufficio. Potrà inoltre
richiedere accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al
Nucleo speciale di polizia valutaria, e richiedere lo sviluppo
di attività informative al Corpo della guardia di finanza.
Questo è necessario affinché il Comitato disponga di una base
informativa ampia e diversificata. Solo così sarà in grado dì
assicurarsi del buon funzionamento del sistema italiano, anche
in confronto con quello degli altri Paesi e potrà contribuire
con piena conoscenza della materia ai lavori in sede
internazionale.
L'immediatezza del pericolo terrorismo richiede che il
Comitato sia immediatamente operativo e in grado di
contribuire allo sforzo internazionale e giustifica il ricorso
ad un provvedimento d'urgenza quale il decreto-legge.
La durata del Comitato è stabilita in un anno. Tale durata
potrà essere prorogata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su conforme delibera del Consiglio dei
ministri.
L'articolo 2 stabilisce le disposizioni di carattere
sanzionatorio per il mancato rispetto dei divieti di
trasferimento di beni, servizi o risorse finanziarie che
comunque riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti o
organizzazioni legate al terrorismo.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con le
risoluzioni n. 1267/99 del 15 ottobre 1999 e n. 1333/2000 del
19 dicembre 2000 ha stabilito delle misure da adottare in
relazione alla situazione in Afghanistan. Le risoluzioni,
emanate ai sensi del capitolo VII della Carta, obbligano tutti
gli Stati membri a porre in essere misure sanzionatorie nei
confronti della fazione afghana nota come i "Talibani"
sintanto che proteggeranno il terrorista di nazionalità
saudita Osama Bin Laden. Le misure consistono nel divieto di
decollo e atterraggio sul territorio degli Stati membri di
vettori detenuti, noleggiati o operati dai Talibani - salvo
eccezioni da autorizzare su base individuale dal Comitato ONU
per le sanzioni - e nel congelamento dei capitali e di altre
risorse finanziarie posseduti o controllati, direttamente o
indirettamente, dai Talibani presso banche e altre istituzioni
finanziarie presenti sul territorio degli Stati membri.
Con la più recente risoluzione n. 1373 del 29 settembre
2001 il Consiglio di sicurezza ha esteso le misure di embargo
a qualsiasi soggetto implicato in atti di terrorismo.
Il Consiglio dell'Unione europea, nella riunione del 26
febbraio 2001, ha adottato una posizione comune
(2001/154/PESC) che ha imposto le misure restrittive previste
dalla anzidetta risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito della mancata
consegna da parte dei Talibani di Osama Bin Laden, ai sensi
della suddetta risoluzione, esortando altresì i Talibani a
cessare di offrire asilo a terroristi internazionali, a loro
organi e ad adottare con urgenza misure per consentire di
assicurare alla giustizia i responsabili di atti
terroristici.
L'adozione di misure sanzionatorie previste dalla
risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza rientrano
nell'ambito di applicazione del Trattato che istituisce la
Comunità europea.
Si è tuttavia resa necessaria una normativa comunitaria
per dare attuazione alle decisioni pertinenti del Consiglio di
sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio
della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della
concorrenza e per garantire la certezza del diritto
all'interno della Comunità.
Per i motivi suesposti il Consiglio dell'Unione europea ha
emanato il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6
marzo 2001, che, oltre all'indicazione delle misure da
adottare contro i Talibani, dispone che gli Stati membri
impongano sanzioni in caso di violazione del dettato del
regolamento stesso.
L'Italia ha stabilito queste sanzioni con il decreto-legge
28 settembre 2001, n. 353.
Nel frattempo le indagini e le informazioni raccolte hanno
portato ad allargare la lista dei soggetti implicati nel
terrorismo, ben oltre i nomi individuati nelle prime due
risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Il continuo
aggiornamento degli elenchi dei terroristi, effettuato dal
Consiglio di sicurezza con una nuova risoluzione o con
decisione del Comitato per le sanzioni o dall'Unione europea,
con un nuovo regolamento, ci impone una continua rincorsa per
estendere ai nuovi soggetti della lista l'apparato
sanzionatorio.
Per poter effettuare questa estensione senza ritardi,
l'articolo 2 prevede che il regime sanzionatorio già contenuto
nel citato decreto-legge del 28 settembre, derivato dal testo
unico in materia valutaria (decreto del Presidente della
Repubblica n. 148 del 1988) e ripreso in tutti i precedenti
decreti-legge recanti norme in materia di embargo, sia
automaticamente esteso ai nuovi soggetti individuati da un
regolamento comunitario e, comunque, a tutte le ipotesi in cui
vengano adottati analoghi regolamenti comunitari. Tale regime
sanzionatorio riprende sostanzialmente quanto già stabilito
nel decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
Non si redige la relazione tecnica in quanto dalle
disposizioni contenute nel presente decreto-legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
A tale proposito pare utile sottolineare, in particolare,
che l'istituzione del Comitato previsto dall'articolo 1 deve
avvenire - per norma espressa - senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
D'altra parte alle eventuali spese di funzionamento del
medesimo (spese di fax, fotocopie, telefono, cancelleria) si
può fare senz'altro fronte con gli ordinari stanziamenti di
bilancio, tenuto conto anche della circostanza che, sempre
all'articolo 1, viene soppressa una Commissione consultiva -
ancora funzionante - prevista dal testo unico in materia
valutaria.