XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1756




        Onorevoli Deputati! - La strategia internazionale per combattere il terrorismo assegna un ruolo importante all'azione volta a bloccarne le fonti di finanziamento. Due sono i canali principali da seguire:

            1) immediatamente: rintracciare e bloccare i beni e i flussi finanziari collegati a Osama Bin Laden e al regime dei Talebani;

            2) nel più breve tempo possibile: fissare delle regole internazionali per proteggere il sistema finanziario ed evitare che sia utilizzato per sostenere il terrorismo e recepirle negli ordinamenti nazionali.
        Gli Stati Uniti e tutti i Paesi che ripudiano il terrorismo stanno rapidamente rafforzando gli strumenti per combatterlo e stanno rendendo più rapida ed efficace la cooperazione e il coordinamento internazionale. Il decreto-legge in esame introduce due strumenti indispensabili perché l'Italia sia in grado di partecipare attivamente all'azione della comunità internazionale.
        L'articolo 1 istituisce un organismo di coordinamento (il Comitato di sicurezza finanziaria) che risponde ad un duplice scopo: monitorare il buon funzionamento del sistema italiano di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e assicurare il coordinamento con l'azione degli altri Paesi.
        Nella recente riunione di Washington del 6 ottobre ultimo scorso i Ministri finanziari del Gruppo dei sette hanno ribadito la necessità di un'unità di azione per combattere il finanziamento del terrorismo; hanno chiesto al Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), di fissare degli standard internazionali in materia per guidare l'azione nazionale; si sono impegnati a costituire delle unità nazionali di coordinamento e hanno invitato altri Paesi a fare altrettanto.
        Gli Stati Uniti hanno costituito presso il Department of the Treasury il Foreign Terrorist Assets Tracking Centre (FTATC) e la Francia ha appena annunciato la creazione di FinTer, presso il Ministère de l'Economie e des Finances.
        Si tratta di organismi di coordinamento che hanno funzioni e poteri simili a quelli proposti per il Comitato di sicurezza finanziaria. Con questi organismi il Comitato dovrà immediatamente collegarsi per assicurare il pieno coordinamento dell'azione internazionale.
        La composizione del Comitato comprende tutti i Ministeri e gli enti che sono già impegnati nella lotta al riciclaggio e agli altri reati finanziari e che partecipano ai lavori di organismi internazionali quali il GAFI.
        Per adempiere alle sue funzioni di monitoraggio e di coordinamento il Comitato acquisirà informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga alle disposizioni in materia di segreto d'ufficio. Potrà inoltre richiedere accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria, e richiedere lo sviluppo di attività informative al Corpo della guardia di finanza. Questo è necessario affinché il Comitato disponga di una base informativa ampia e diversificata. Solo così sarà in grado dì assicurarsi del buon funzionamento del sistema italiano, anche in confronto con quello degli altri Paesi e potrà contribuire con piena conoscenza della materia ai lavori in sede internazionale.
        L'immediatezza del pericolo terrorismo richiede che il Comitato sia immediatamente operativo e in grado di contribuire allo sforzo internazionale e giustifica il ricorso ad un provvedimento d'urgenza quale il decreto-legge.
        La durata del Comitato è stabilita in un anno. Tale durata potrà essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme delibera del Consiglio dei ministri.
        L'articolo 2 stabilisce le disposizioni di carattere sanzionatorio per il mancato rispetto dei divieti di trasferimento di beni, servizi o risorse finanziarie che comunque riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti o organizzazioni legate al terrorismo.
        Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con le risoluzioni n. 1267/99 del 15 ottobre 1999 e n. 1333/2000 del 19 dicembre 2000 ha stabilito delle misure da adottare in relazione alla situazione in Afghanistan. Le risoluzioni, emanate ai sensi del capitolo VII della Carta, obbligano tutti gli Stati membri a porre in essere misure sanzionatorie nei confronti della fazione afghana nota come i "Talibani" sintanto che proteggeranno il terrorista di nazionalità saudita Osama Bin Laden. Le misure consistono nel divieto di decollo e atterraggio sul territorio degli Stati membri di vettori detenuti, noleggiati o operati dai Talibani - salvo eccezioni da autorizzare su base individuale dal Comitato ONU per le sanzioni - e nel congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dai Talibani presso banche e altre istituzioni finanziarie presenti sul territorio degli Stati membri.
        Con la più recente risoluzione n. 1373 del 29 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza ha esteso le misure di embargo a qualsiasi soggetto implicato in atti di terrorismo.
        Il Consiglio dell'Unione europea, nella riunione del 26 febbraio 2001, ha adottato una posizione comune (2001/154/PESC) che ha imposto le misure restrittive previste dalla anzidetta risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito della mancata consegna da parte dei Talibani di Osama Bin Laden, ai sensi della suddetta risoluzione, esortando altresì i Talibani a cessare di offrire asilo a terroristi internazionali, a loro organi e ad adottare con urgenza misure per consentire di assicurare alla giustizia i responsabili di atti terroristici.
        L'adozione di misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea.
        Si è tuttavia resa necessaria una normativa comunitaria per dare attuazione alle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza e per garantire la certezza del diritto all'interno della Comunità.
        Per i motivi suesposti il Consiglio dell'Unione europea ha emanato il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che, oltre all'indicazione delle misure da adottare contro i Talibani, dispone che gli Stati membri impongano sanzioni in caso di violazione del dettato del regolamento stesso.
        L'Italia ha stabilito queste sanzioni con il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
        Nel frattempo le indagini e le informazioni raccolte hanno portato ad allargare la lista dei soggetti implicati nel terrorismo, ben oltre i nomi individuati nelle prime due risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Il continuo aggiornamento degli elenchi dei terroristi, effettuato dal Consiglio di sicurezza con una nuova risoluzione o con decisione del Comitato per le sanzioni o dall'Unione europea, con un nuovo regolamento, ci impone una continua rincorsa per estendere ai nuovi soggetti della lista l'apparato sanzionatorio.
        Per poter effettuare questa estensione senza ritardi, l'articolo 2 prevede che il regime sanzionatorio già contenuto nel citato decreto-legge del 28 settembre, derivato dal testo unico in materia valutaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988) e ripreso in tutti i precedenti decreti-legge recanti norme in materia di embargo, sia automaticamente esteso ai nuovi soggetti individuati da un regolamento comunitario e, comunque, a tutte le ipotesi in cui vengano adottati analoghi regolamenti comunitari. Tale regime sanzionatorio riprende sostanzialmente quanto già stabilito nel decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
        Non si redige la relazione tecnica in quanto dalle disposizioni contenute nel presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        A tale proposito pare utile sottolineare, in particolare, che l'istituzione del Comitato previsto dall'articolo 1 deve avvenire - per norma espressa - senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        D'altra parte alle eventuali spese di funzionamento del medesimo (spese di fax, fotocopie, telefono, cancelleria) si può fare senz'altro fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio, tenuto conto anche della circostanza che, sempre all'articolo 1, viene soppressa una Commissione consultiva - ancora funzionante - prevista dal testo unico in materia valutaria.




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