XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1756
Decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001
Misure urgenti per reprimere e contrastare il
finanziamento del terrorismo internazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni n. 1267/1999 e n. 1333/2000 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di
adozione di misure nei confronti dei Talibani
dell'Afghanistan;
Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del
6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e
servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed
estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse
finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;
Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure
adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani;
Vista la dichiarazione adottata il 6 ottobre 2001 nella
riunione dei Ministri finanziari dei sette Paesi più
industrializzati, nella quale si ribadisce l'impegno di
rintracciare e bloccare i beni dei terroristi e dare vigorosa
esecuzione alle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, si
chiede al GAFI, Gruppo di azione finanziaria contro il
riciclaggio di denaro, di allargare le proprie competenze per
includervi la lotta al finanziamento del terrorismo e si
invitano tutti i Paesi a creare un meccanismo nazionale di
coordinamento contro il finanziamento del terrorismo, anche ai
fini di uno scambio internazionale di informazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
rafforzare gli strumenti per il contrasto del terrorismo
internazionale, prevedendo l'istituzione di un organismo di
coordinamento e l'introduzione di adeguati strumenti
sanzionatori amministrativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri
e con il Ministro della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Comitato di sicurezza finanziaria).
1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività
connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare
l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente
decreto, è istituito, per il periodo di un anno a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di
sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato",
presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo
delegato, e composto da sette membri. I componenti sono
nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal
Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e
dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche
parte un dirigente in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze ed un ufficiale della Guardia di
finanza. La durata del Comitato può essere prorogata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, i
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi
dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n.
353.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la
Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni,
acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio,
sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato
stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti
all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia
valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità, può anche
richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato
può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per
i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei
Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini
dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
ottobre 1977, n. 801.
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli
organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno
assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI).
5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
è soppressa.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono apportate le opportune modifiche
all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.
Articolo 2.
(Disposizioni di carattere sanzionatorio).
1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle
disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e
servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre
risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal
Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore
accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del
valore medesimo.
3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma
1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali
e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione
dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di
omissione o ritardo della comunicazione, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre
risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore
medesimo.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative
sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e
II, del testo unico delle norme in materia valutaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e successive modifiche.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Scajola, Ministro dell'interno.
Ruggiero, Ministro degli affari esteri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.