XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1752
Onorevoli Colleghi! - Il titolo della legge 14 agosto
1991, n. 280, che ha apportato modificazioni alla legge
oggetto della presente proposta di legge recita testualmente:
"Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308,
recante norme in favore dei militari di leva e di carriera
appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi
militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo
di servizio e dei loro superstiti".
Le norme contenute nella citata legge n. 308 del 1981 e
nella legge n. 280 del 1991 tendono a dare un giusto
indennizzo a coloro i quali, in armi, subiscano, per cause di
servizio o comunque riconducibili al servizio, un evento
dannoso che ne provochi la morte o che comporti una
menomazione dell'integrità fisica, secondo tabelle e parametri
previsti dalla legislazione in vigore ed ordinate dalla legge
18 marzo 1968, n. 313.
Purtroppo a fronte del titolo riportato dalla legge n. 280
del 1991, che prevedeva l'estensione dei benefìci ai militari
di carriera, all'interno dell'articolato il legislatore ha
trascurato di inserire detta categoria tra i beneficiari degli
indennizzi. Tale mancato inserimento ha provocato nel tempo
una serie di sperequazioni tra i soggetti beneficiari e tra
quelli che sono rimasti esclusi dai benefìci. Va ricordato che
i primi benefici venero elargiti retroattivamente ai familiari
dei militari che perirono nella tragedia del Vajont.
Essendo lo spirito della legge onnicomprensivo, rilevata
l'incongruenza tra il titolo ed il testo dell'articolato, ed
essendo rimasti senza risposta gli inviti formulati al Governo
ad emanare una circolare in cui venisse resa nota
l'interpretazione autentica del contenuto legislativo, si
rende necessaria la presente iniziativa al fine di garantire
pari dignità e trattamento tra i militari di leva e quelli di
carriera.
Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di
legge modifica l'ultimo periodo dell'articolo 1 della legge n.
308 del 1981, che contiene un'ingiustizia sociale, in quanto
esclude dai benefìci previsti dalla legge i militari che siano
in licenza o fuori presidio. Molti militari hanno perso la
vita, in licenza o permesso, dopo aver contratto malattie
infettive, quali ad esempio la meningite, oppure dopo aver
subito danni di vario genere, seguiti da imprevisti e
complicazioni, in caserma. Occorre quindi riconsiderare
necessariamente i casi in cui le cause siano pregresse
all'utilizzo della licenza.
La legge prevede anche l'esclusione dai benefìci per
coloro che si trovano fuori presidio senza autorizzazione.
Questa disposizione è scarsamente accettabile da un punto di
vista etico, per il significato ricattatorio che assume. La
limitazione comunque evidenzia la necessità di porre in
discussione la questione dei confini del presidio. Ad esempio
in caso di mobilitazione all'estero ed in condizioni
disagevoli ci si può trovare, per esigenze elementari, nella
condizione di dover oltrepassare i limiti del presidio. In
tale situazione risulta difficoltoso prevedere il momento
opportuno per chiedere ed ottenere l'autorizzazione.
Si rende necessario, inoltre, un adeguamento quantitativo
dell'indennizzo previsto dall'articolo 6, terzo comma, della
legge n. 308 del 1981, introdotto dalla legge n. 280 del 1991,
per il tempo ormai trascorso, che ha depauperato il potere
d'acquisto dei 50 milioni di lire previsti in favore dei
familiari dei destinatari della legge stessa; si prevede,
pertanto, un significativo incremento dell'indennizzo,
stabilendo in 77.500 euro l'importo minimo che dovrà essere
riconosciuto, con la possibilità di incrementare detta cifra
in ragione di criteri che dovranno essere definiti da un
apposito decreto del Ministro della difesa.