XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1752




        Onorevoli Colleghi! - Il titolo della legge 14 agosto 1991, n. 280, che ha apportato modificazioni alla legge oggetto della presente proposta di legge recita testualmente: "Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti".
        Le norme contenute nella citata legge n. 308 del 1981 e nella legge n. 280 del 1991 tendono a dare un giusto indennizzo a coloro i quali, in armi, subiscano, per cause di servizio o comunque riconducibili al servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica, secondo tabelle e parametri previsti dalla legislazione in vigore ed ordinate dalla legge 18 marzo 1968, n. 313.
        Purtroppo a fronte del titolo riportato dalla legge n. 280 del 1991, che prevedeva l'estensione dei benefìci ai militari di carriera, all'interno dell'articolato il legislatore ha trascurato di inserire detta categoria tra i beneficiari degli indennizzi. Tale mancato inserimento ha provocato nel tempo una serie di sperequazioni tra i soggetti beneficiari e tra quelli che sono rimasti esclusi dai benefìci. Va ricordato che i primi benefici venero elargiti retroattivamente ai familiari dei militari che perirono nella tragedia del Vajont.
        Essendo lo spirito della legge onnicomprensivo, rilevata l'incongruenza tra il titolo ed il testo dell'articolato, ed essendo rimasti senza risposta gli inviti formulati al Governo ad emanare una circolare in cui venisse resa nota l'interpretazione autentica del contenuto legislativo, si rende necessaria la presente iniziativa al fine di garantire pari dignità e trattamento tra i militari di leva e quelli di carriera.
        Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'ultimo periodo dell'articolo 1 della legge n. 308 del 1981, che contiene un'ingiustizia sociale, in quanto esclude dai benefìci previsti dalla legge i militari che siano in licenza o fuori presidio. Molti militari hanno perso la vita, in licenza o permesso, dopo aver contratto malattie infettive, quali ad esempio la meningite, oppure dopo aver subito danni di vario genere, seguiti da imprevisti e complicazioni, in caserma. Occorre quindi riconsiderare necessariamente i casi in cui le cause siano pregresse all'utilizzo della licenza.
        La legge prevede anche l'esclusione dai benefìci per coloro che si trovano fuori presidio senza autorizzazione. Questa disposizione è scarsamente accettabile da un punto di vista etico, per il significato ricattatorio che assume. La limitazione comunque evidenzia la necessità di porre in discussione la questione dei confini del presidio. Ad esempio in caso di mobilitazione all'estero ed in condizioni disagevoli ci si può trovare, per esigenze elementari, nella condizione di dover oltrepassare i limiti del presidio. In tale situazione risulta difficoltoso prevedere il momento opportuno per chiedere ed ottenere l'autorizzazione.
        Si rende necessario, inoltre, un adeguamento quantitativo dell'indennizzo previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge n. 308 del 1981, introdotto dalla legge n. 280 del 1991, per il tempo ormai trascorso, che ha depauperato il potere d'acquisto dei 50 milioni di lire previsti in favore dei familiari dei destinatari della legge stessa; si prevede, pertanto, un significativo incremento dell'indennizzo, stabilendo in 77.500 euro l'importo minimo che dovrà essere riconosciuto, con la possibilità di incrementare detta cifra in ragione di criteri che dovranno essere definiti da un apposito decreto del Ministro della difesa.




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