XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1752




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I benefìci di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, sono estesi ai militari di carriera.
        2. L'ultimo periodo dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, è sostituito dal seguente: "Sono ricompresi nel presente beneficio i militari che, senza autorizzazione, si trovino al di fuori del presidio, salvo che l'evento dannoso non sia riconducibile a ragioni attinenti al mandato".


Art. 2.

        1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, introdotto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 280, è sostituito dal seguente:

        "Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposto uno speciale indennizzo minimo di 77.500 euro".

        2. Dopo il terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Con decreto del Ministro della difesa sono determinati i criteri per l'incremento dell'indennizzo di cui al presente articolo stabiliti con riferimento alle circostanze fattuali e alla dinamica dell'evento dannoso".



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