XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1752
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I benefìci di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno
1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14
agosto 1991, n. 280, sono estesi ai militari di carriera.
2. L'ultimo periodo dell'articolo 1 della legge 3 giugno
1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14
agosto 1991, n. 280, è sostituito dal seguente: "Sono
ricompresi nel presente beneficio i militari che, senza
autorizzazione, si trovino al di fuori del presidio, salvo che
l'evento dannoso non sia riconducibile a ragioni attinenti al
mandato".
Art. 2.
1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno
1981, n. 308, introdotto dall'articolo 2 della legge 14 agosto
1991, n. 280, è sostituito dal seguente:
"Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1
deceduti durante il periodo di servizio è corrisposto uno
speciale indennizzo minimo di 77.500 euro".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 6 della legge 3
giugno 1981, n. 308, come da ultimo sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è aggiunto il seguente:
"Con decreto del Ministro della difesa sono determinati i
criteri per l'incremento dell'indennizzo di cui al presente
articolo stabiliti con riferimento alle circostanze fattuali e
alla dinamica dell'evento dannoso".