XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1750
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di modificare l'attuale sistema elettorale della
componente togata del Consiglio superiore della magistratura,
allo scopo di esaltare il rapporto diretto di stima e fiducia
tra elettori e candidato, eliminando il fenomeno, lamentato da
tutti, della degenerazione in piccoli partiti politicizzati e
organizzati delle diverse correnti dell'associazionismo dei
magistrati, ma, al tempo stesso, assicurando la rappresentanza
della pluralità di opinioni presenti nella magistratura.
Il sistema prescelto si fonda sulla previsione
costituzionale della distinzione dei magistrati soltanto per
la diversità di funzioni prevedendo tre collegi distinti, di
cui un collegio costituito da magistrati investiti delle
funzioni di legittimità e due a livello nazionale per
l'elezione, rispettivamente, dei magistrati con funzioni
requirenti di merito e di quelli con funzioni giudicanti di
merito.
In ognuno dei collegi l'elezione è effettuata con un
sistema elettorale maggioritario su base plurinominale con
voto limitato alla metà dei componenti da eleggere nel
collegio, in modo da evitare che gruppi organizzati possano
acquisire la totalità dei seggi.
Il sistema, poi si caratterizza per la presentazione di
candidature individuali non collegate "a liste", in modo da
favorire la scelta dell'elettore in considerazione delle
qualità personali di ciascun candidato, escludendo il
condizionamento del voto di lista.
La proposta di legge prevede una rappresentanza, di
ciascuna delle funzioni individuate, proporzionale al numero
dei magistrati presenti nei rispettivi organici, assicurando,
comunque, un'adeguata rappresentanza ai magistrati con
funzioni di legittimità, che non rispecchia fedelmente
l'indicata proporzione, ma tiene conto del rilievo
costituzionale della funzione, evidenziato anche dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 87 del 1982.
Per evitare una sovrarappresentanza dei magistrati in
servizio nei distretti di corte di appello di maggiori
dimensioni, si prevede che l'elettore non può scegliere più di
due candidati in servizio nello stesso distretto di corte di
appello.
La proposta di legge consta di sei articoli.
L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 23 della legge 24
marzo 1958, n. 195, fissa, in conseguenza di quanto sopra
indicato, il numero dei componenti da eleggere per ciascuna
funzione: due magistrati con effettivo esercizio delle
funzioni di legittimità, quattro magistrati con funzioni
requirenti di merito e quattordici magistrati con funzioni
giudicanti di merito.
Dopo la previsione di cause di ineleggibilità è
disciplinato l'elettorato attivo, in modo che all'elezione dei
componenti previsti per ciascuna funzione partecipino soltanto
magistrati che esercitano la medesima funzione.
L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 25 della legge 24
marzo 1958, n. 195, individua i tre collegi: uno per
l'elezione dei magistrati con funzioni di legittimità e due
collegi nazionali per l'elezione, rispettivamente, dei
magistrati con funzioni requirenti di merito e dei magistrati
con finzioni giudicanti di merito. Disciplinato, poi,
particolarmente l'elettorato attivo e passivo, in ragione
delle funzioni esercitate, si consente a ciascun elettore di
scegliere un numero di candidati non superiore alla metà dei
componenti da eleggere nel collegio nel quale l'elettore è
iscritto.
L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 26 della legge 24
marzo 1958, n. 195, detta le regole per la convocazione delle
elezioni, per il funzionamento degli uffici elettorali e lo
spoglio delle schede.
L'articolo 4, che sostituisce l'articolo 27 della legge 24
marzo 1958, n. 195, indica le modalità per l'assegnazione dei
seggi.
L'articolo 5, che sostituisce l'articolo 39 della legge 24
marzo 1958, n. 195, regola la sostituzione di un componente
cessato dalla carica nel corso della consiliatura.
L'articolo 6, infine, prevede l'abrogazione degli articoli
24, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n.
195.