XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1750




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di modificare l'attuale sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura, allo scopo di esaltare il rapporto diretto di stima e fiducia tra elettori e candidato, eliminando il fenomeno, lamentato da tutti, della degenerazione in piccoli partiti politicizzati e organizzati delle diverse correnti dell'associazionismo dei magistrati, ma, al tempo stesso, assicurando la rappresentanza della pluralità di opinioni presenti nella magistratura.
        Il sistema prescelto si fonda sulla previsione costituzionale della distinzione dei magistrati soltanto per la diversità di funzioni prevedendo tre collegi distinti, di cui un collegio costituito da magistrati investiti delle funzioni di legittimità e due a livello nazionale per l'elezione, rispettivamente, dei magistrati con funzioni requirenti di merito e di quelli con funzioni giudicanti di merito.
        In ognuno dei collegi l'elezione è effettuata con un sistema elettorale maggioritario su base plurinominale con voto limitato alla metà dei componenti da eleggere nel collegio, in modo da evitare che gruppi organizzati possano acquisire la totalità dei seggi.
        Il sistema, poi si caratterizza per la presentazione di candidature individuali non collegate "a liste", in modo da favorire la scelta dell'elettore in considerazione delle qualità personali di ciascun candidato, escludendo il condizionamento del voto di lista.
        La proposta di legge prevede una rappresentanza, di ciascuna delle funzioni individuate, proporzionale al numero dei magistrati presenti nei rispettivi organici, assicurando, comunque, un'adeguata rappresentanza ai magistrati con funzioni di legittimità, che non rispecchia fedelmente l'indicata proporzione, ma tiene conto del rilievo costituzionale della funzione, evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1982.
        Per evitare una sovrarappresentanza dei magistrati in servizio nei distretti di corte di appello di maggiori dimensioni, si prevede che l'elettore non può scegliere più di due candidati in servizio nello stesso distretto di corte di appello.
        La proposta di legge consta di sei articoli.
        L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, fissa, in conseguenza di quanto sopra indicato, il numero dei componenti da eleggere per ciascuna funzione: due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, quattro magistrati con funzioni requirenti di merito e quattordici magistrati con funzioni giudicanti di merito.
        Dopo la previsione di cause di ineleggibilità è disciplinato l'elettorato attivo, in modo che all'elezione dei componenti previsti per ciascuna funzione partecipino soltanto magistrati che esercitano la medesima funzione.
        L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, individua i tre collegi: uno per l'elezione dei magistrati con funzioni di legittimità e due collegi nazionali per l'elezione, rispettivamente, dei magistrati con funzioni requirenti di merito e dei magistrati con finzioni giudicanti di merito. Disciplinato, poi, particolarmente l'elettorato attivo e passivo, in ragione delle funzioni esercitate, si consente a ciascun elettore di scegliere un numero di candidati non superiore alla metà dei componenti da eleggere nel collegio nel quale l'elettore è iscritto.
        L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, detta le regole per la convocazione delle elezioni, per il funzionamento degli uffici elettorali e lo spoglio delle schede.
        L'articolo 4, che sostituisce l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, indica le modalità per l'assegnazione dei seggi.
        L'articolo 5, che sostituisce l'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, regola la sostituzione di un componente cessato dalla carica nel corso della consiliatura.
        L'articolo 6, infine, prevede l'abrogazione degli articoli 24, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n. 195.




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