XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1750




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 23. (Componenti eletti dai magistrati) - 1. I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, quattro tra i magistrati con funzioni requirenti di merito, quattordici tra i magistrati con funzioni giudicanti di merito.
            2. Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.
            3. Non sono eleggibili i magistrati che abbiano subito sanzioni più gravi dell'ammonizione.
            4. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.
            5. Non sono eleggibili i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
            6. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
            7. Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità dalla nomina.
            8. All'elezione dei magistrati di cassazione componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.
            9. All'elezione dei magistrati con funzioni requirenti di merito partecipano i magistrati con funzioni requirenti di merito. Partecipano, altresì, i magistrati destinati alla Procura generale della Corte di cassazione, i magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia, nonché gli uditori giudiziari cui siano state conferite le funzioni requirenti ed abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione.
            10. All'elezione dei magistrati con funzioni giudicanti di merito partecipano i magistrati con funzioni giudicanti di merito. Partecipano, altresì, i magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, i magistrati fuori ruolo, nonché gli uditori giudiziari cui siano state conferite le funzioni giudicanti e, che abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione".


Art. 2.

        1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 25. (Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle candidature). - 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

            a) in un collegio, costituito dalla Corte di cassazione, dalla Procura generale presso la Corte di cassazione e dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, per l'elezione di due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

            b) in un collegio nazionale per l'elezione di quattro magistrati con funzioni requirenti di merito;

            c) in un collegio nazionale per l'elezione di quattordici magistrati con funzioni giudicanti di merito.

            2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio di cui al comma 1, lettera a).
            3. I magistrati che esercitano funzioni requirenti di merito possono presentare la propria candidatura esclusivamente, nel collegio nazionale di cui al comma 1, lettera b).
            4. I magistrati che esercitano funzioni giudicanti di merito possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale di cui al comma 1, lettera c).
            5. I magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale di cui al comma 1, lettera c).
            6. I magistrati destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione e i magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale di cui al comma 1, lettera b).
            7. Concorrono alle elezioni i magistrati che abbiano reso nota la propria candidatura.
            8. Per ciascuno dei collegi indicati al comma 1, lettere a), b) e c), sono elettori, rispettivamente, i magistrati indicati ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23.
            9. Il voto, diretto e segreto, si esprime con l'indicazione del nome e cognome di candidati in numero non superiore alla metà dei componenti da eleggere nel collegio nel quale l'elettore è iscritto e, comunque, per non più di due candidati in servizio nello stesso distretto di corte di appello".


Art. 3.

        1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 26. (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). - 1. La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
            2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.
            3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, i magistrati che presentano la propria candidatura devono renderla nota, facendo pervenire una apposita dichiarazione, con firma autenticata, all'ufficio elettorale centrale.
            4. Le candidature presentate per ciascun collegio sono quindi immediatamente pubblicate, in ordine alfabetico, sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello, presso tutte le sedi giudiziarie.
            5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto da tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
            6. Presso ciascun ufficio elettorale sono collocate due urne, una per il collegio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), ed un'altra per il collegio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c).
            7. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali e le procure della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono.
            8. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e le procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.
            9. I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.
            10. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.
            11. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
            12. Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione per ciascun collegio di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b) e c),
in plichi separati, ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello. Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite nelle urne relative a ciascun collegio, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.
            13. Sono bianche le schede prive di voto valido. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile. E' nullo il voto espresso per magistrati ineleggibili o per magistrati ineleggibili nel collegio elettorale di appartenenza dell'elettore. E' nullo, altresì, il voto espresso in eccedenza rispetto al limite indicato al comma 9 dell'articolo 25.
            14. I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo 27".


Art. 4.

        1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 27. (Assegnazione dei seggi) - 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi di ciascuno dei collegi elettorali di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c). A tal fine, per ogni collegio, somma i voti attribuiti a ciascun candidato. Proclama, quindi, eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, il candidato più anziano per età".


Art. 5.

        1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 39. (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue, per numero di voti attribuiti, nel collegio di appartenenza.
            2. Qualora la sostituzione non sia possibile si procede ad elezione suppletiva, da indire dal Consiglio superiore entro un mese dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27.
            3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore della magistratura".


Art. 6.

        1. Gli articoli 24, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono abrogati.



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