XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1750
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. (Componenti eletti dai magistrati) - 1.
I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due
tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle
funzioni di legittimità, quattro tra i magistrati con funzioni
requirenti di merito, quattordici tra i magistrati con
funzioni giudicanti di merito.
2. Non sono eleggibili i magistrati che nel corso
dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi
del Consiglio superiore della magistratura.
3. Non sono eleggibili i magistrati che abbiano
subito sanzioni più gravi dell'ammonizione.
4. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i
magistrati sospesi dalle funzioni.
5. Non sono eleggibili i magistrati che al momento
della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni
giudiziarie.
6. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o
abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la
cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
7. Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di
tribunale che non abbiano compiuto almeno cinque anni di
anzianità dalla nomina.
8. All'elezione dei magistrati di cassazione
componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati con
effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.
9. All'elezione dei magistrati con funzioni
requirenti di merito partecipano i magistrati con funzioni
requirenti di merito. Partecipano, altresì, i magistrati
destinati alla Procura generale della Corte di cassazione, i
magistrati in servizio presso la Direzione nazionale
antimafia, nonché gli uditori giudiziari cui siano state
conferite le funzioni requirenti ed abbiano già preso possesso
dell'ufficio di destinazione.
10. All'elezione dei magistrati con funzioni
giudicanti di merito partecipano i magistrati con funzioni
giudicanti di merito. Partecipano, altresì, i magistrati
destinati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la
Corte di cassazione, i magistrati fuori ruolo, nonché gli
uditori giudiziari cui siano state conferite le funzioni
giudicanti e, che abbiano già preso possesso dell'ufficio di
destinazione".
Art. 2.
1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 25. (Elezione dei componenti magistrati. Voti e
presentazione delle candidature). - 1. Le elezioni dei
magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:
a) in un collegio, costituito dalla Corte di
cassazione, dalla Procura generale presso la Corte di
cassazione e dal Tribunale superiore delle acque pubbliche,
per l'elezione di due magistrati con effettivo esercizio delle
funzioni di legittimità;
b) in un collegio nazionale per l'elezione di
quattro magistrati con funzioni requirenti di merito;
c) in un collegio nazionale per l'elezione di
quattordici magistrati con funzioni giudicanti di merito.
2. I magistrati che esercitano funzioni di
legittimità possono presentare la propria candidatura
esclusivamente nel collegio di cui al comma 1, lettera
a).
3. I magistrati che esercitano funzioni requirenti
di merito possono presentare la propria candidatura
esclusivamente, nel collegio nazionale di cui al comma 1,
lettera b).
4. I magistrati che esercitano funzioni giudicanti
di merito possono presentare la propria candidatura
esclusivamente nel collegio nazionale di cui al comma 1,
lettera c).
5. I magistrati destinati all'ufficio del massimario
e del ruolo presso la Corte di cassazione possono presentare
la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale
di cui al comma 1, lettera c).
6. I magistrati destinati alla Procura generale
presso la Corte di cassazione e i magistrati in servizio
presso la Direzione nazionale antimafia possono presentare la
propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale di
cui al comma 1, lettera b).
7. Concorrono alle elezioni i magistrati che abbiano
reso nota la propria candidatura.
8. Per ciascuno dei collegi indicati al comma 1,
lettere a), b) e c), sono elettori,
rispettivamente, i magistrati indicati ai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 23.
9. Il voto, diretto e segreto, si esprime con
l'indicazione del nome e cognome di candidati in numero non
superiore alla metà dei componenti da eleggere nel collegio
nel quale l'elettore è iscritto e, comunque, per non più di
due candidati in servizio nello stesso distretto di corte di
appello".
Art. 3.
1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 26. (Convocazione delle elezioni, uffici
elettorali e spoglio delle schede). - 1. La convocazione
delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio
superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita
per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di
cui al comma 1, il Consiglio superiore nomina l'ufficio
elettorale centrale presso la Corte di cassazione costituito
da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio
presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o
dal più anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di
convocazione delle elezioni, i magistrati che presentano la
propria candidatura devono renderla nota, facendo pervenire
una apposita dichiarazione, con firma autenticata, all'ufficio
elettorale centrale.
4. Le candidature presentate per ciascun collegio
sono quindi immediatamente pubblicate, in ordine alfabetico,
sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti
giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati
presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso
termine, a cura del presidente della Corte di cassazione e dei
presidenti di corte di appello, presso tutte le sedi
giudiziarie.
5. I consigli giudiziari provvedono alla
costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un
ufficio elettorale composto da tre magistrati che prestano
servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o
dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti,
i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro
assenza o impedimento.
6. Presso ciascun ufficio elettorale sono collocate
due urne, una per il collegio di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera b), ed un'altra per il collegio di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c).
7. I magistrati che prestano servizio presso i
tribunali e le procure della Repubblica votano presso
l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono.
8. I magistrati che prestano servizio presso le
corti di appello e le procure generali della Repubblica votano
presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella
sede della corte di appello.
9. I magistrati addetti alla Corte di cassazione
votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso
la stessa Corte.
10. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie
votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il
tribunale di Roma.
11. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo
complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
12. Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi
da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono
soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali
trasmettono il materiale della votazione per ciascun collegio
di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b) e c),
in plichi separati, ai rispettivi uffici elettorali
costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte
di appello. Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle
operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli
uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e
inserite nelle urne relative a ciascun collegio, e decidono
provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.
13. Sono bianche le schede prive di voto valido.
Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il
voto riconoscibile. E' nullo il voto espresso per magistrati
ineleggibili o per magistrati ineleggibili nel collegio
elettorale di appartenenza dell'elettore. E' nullo, altresì,
il voto espresso in eccedenza rispetto al limite indicato al
comma 9 dell'articolo 25.
14. I risultati delle operazioni di ciascun ufficio
distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi
all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione,
il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e
risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso
presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in
merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei
seggi con le modalità di cui all'articolo 27".
Art. 4.
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. (Assegnazione dei seggi) - 1.
L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi
di ciascuno dei collegi elettorali di cui all'articolo 25,
comma 1, lettere a), b) e c). A tal fine, per ogni
collegio, somma i voti attribuiti a ciascun candidato.
Proclama, quindi, eletti i magistrati che hanno riportato il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene
proclamato eletto il candidato che ha la maggiore anzianità di
servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità
di servizio, il candidato più anziano per età".
Art. 5.
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 39. (Sostituzione dei componenti eletti dai
magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati
che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della
scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo
segue, per numero di voti attribuiti, nel collegio di
appartenenza.
2. Qualora la sostituzione non sia possibile si
procede ad elezione suppletiva, da indire dal Consiglio
superiore entro un mese dalla cessazione della carica del
componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni
avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27.
3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza
del Consiglio superiore della magistratura".
Art. 6.
1. Gli articoli 24, 24-bis e 24-ter della
legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono
abrogati.