XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1747
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 14 novembre 2000, n. 331, prevede la
progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico delle
Forze armate.
Tuttavia la disposizione introdotta dall'articolo 6, comma
4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che consente
il collocamento in ausiliaria per il personale che
l'Amministrazione della difesa ha classificato in esubero
rispetto alle esigenze e che si trovi a non più di 5 anni dal
limite di età, entrerà in vigore solo a decorrere dal 1^
gennaio 2004. Peraltro, tale ultima disposizione trova
applicazione anche nei confronti dei sottufficiali delle Forze
armate che, in base alla vigente normativa, non sono
destinatari di norme in tal senso.
Va inoltre rilevato che la riduzione prevista dalla legge
n. 331 del 2000 opera esclusivamente nei confronti delle Forze
armate ed esclude l'Arma dei carabinieri che non è
destinataria della predetta riduzione, anticipandone la
decorrenza al 1^ gennaio 2002.
Il provvedimento che è stato predisposto è volto a
raccordare la normativa attualmente in vigore in materia di
cessazioni anticipate sui limiti di età con quella che entrerà
in vigore a partire dal 1^ gennaio 2004, per effetto del
citato articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del
2001.
La quantificazione degli oneri, valutata in 516.457 euro è
stata effettuata sulla base di una media di circa 600
cessazioni annuali anticipate rispetto ai limiti di età.