XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1747




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 14 novembre 2000, n. 331, prevede la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate.
        Tuttavia la disposizione introdotta dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che consente il collocamento in ausiliaria per il personale che l'Amministrazione della difesa ha classificato in esubero rispetto alle esigenze e che si trovi a non più di 5 anni dal limite di età, entrerà in vigore solo a decorrere dal 1^ gennaio 2004. Peraltro, tale ultima disposizione trova applicazione anche nei confronti dei sottufficiali delle Forze armate che, in base alla vigente normativa, non sono destinatari di norme in tal senso.
        Va inoltre rilevato che la riduzione prevista dalla legge n. 331 del 2000 opera esclusivamente nei confronti delle Forze armate ed esclude l'Arma dei carabinieri che non è destinataria della predetta riduzione, anticipandone la decorrenza al 1^ gennaio 2002.
        Il provvedimento che è stato predisposto è volto a raccordare la normativa attualmente in vigore in materia di cessazioni anticipate sui limiti di età con quella che entrerà in vigore a partire dal 1^ gennaio 2004, per effetto del citato articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
        La quantificazione degli oneri, valutata in 516.457 euro è stata effettuata sulla base di una media di circa 600 cessazioni annuali anticipate rispetto ai limiti di età.




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