XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1747
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme per favorire la mobilità
del personale delle Forze armate).
1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che consente il
collocamento in ausiliaria del personale militare con meno di
cinque anni dal limite di età previsto per ciascuna categoria,
si applica, anche a domanda del personale interessato, a
decorrere dal 1^ gennaio 2002.
2. Le cessazioni dal servizio di cui al comma 1 sono
equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento
dei limiti di età.
3. Al personale di cui al comma 1 compete il trattamento
pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso
sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al
raggiungimento del limite di età.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 516.457 euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.