XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1747




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Norme per favorire la mobilità
del personale delle Forze armate).

        1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che consente il collocamento in ausiliaria del personale militare con meno di cinque anni dal limite di età previsto per ciascuna categoria, si applica, anche a domanda del personale interessato, a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
        2. Le cessazioni dal servizio di cui al comma 1 sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età.
        3. Al personale di cui al comma 1 compete il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento del limite di età.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 516.457 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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