XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1746
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno del caporalato, forse
perché territorialmente delimitato, non ha stimolato un'azione
di contrasto adeguata alla sua pericolosità.
Se, infatti, si pone mente alle sanzioni previste dal
primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 1970, n. 83 (come da ultimo modificato dall'articolo 27
della legge 28 febbraio 1987, n. 56), ci si rende conto
dell'esiguità di una pena che, per i "caporali", giunge nel
massimo sino a sei mesi di arresto e a lire 15 milioni (pari a
7.747,85 euro) di ammenda, mentre per i datori di lavoro che
si avvalgono dell'intermediazione sono previste solo sanzioni
amministrative.
Il caporalato continua ad essere una forma molto
redditizia di intermediazione della manodopera, posta in
essere approfittando della scarsa sindacalizzazione dei
braccianti e di una storica carenza di posti di lavoro. In
questo contesto, il "caporale" consente al datore di lavoro di
sottopagare i braccianti, di evadere i contributi assicurativi
e previdenziali e, seguendo una evoluzione sempre più
rispondente alle esigenze degli assuntori, provvede al
trasporto dei braccianti stessi, al controllo degli orari di
lavoro e alla gestione delle iscrizioni nelle liste di
collocamento.
Si è venuta a creare, pertanto, una struttura criminale,
parallela a quella legale dello Stato, in grado di gestire e
controllare larghe fette del mercato del lavoro composte da un
esercito di lavoratori clandestini e con largo ricorso alle
fasce più deboli, quali le donne e gli extracomunitari.
L'esperienza giudiziaria, nelle zone afflitte dal fenomeno
del caporalato, ha con- sentito di accertare che le persone
solitamente impegnate nella intermediazione il- lecita della
manodopera, risultano coinvolte anche in consistenti truffe ai
danni degli enti previdenziali e della Unione europea.
Queste truffe vengono perpetrate attraverso una serie di
fittizi avviamenti al lavoro, spesso in aziende inesistenti,
per un numero di giornate sufficienti a consentire
l'erogazione di prestazioni previdenziali. Solitamente solo
una piccola parte di tale erogazione è destinata al
bracciante, salvo che questi non sia un elemento di spicco
della malavita che, simulando un ingaggio presso un'azienda
agricola, riesca contestualmente ad incrementare prestazioni
previdenziali indebite ed a sviare le indagini e gli
accertamenti degli organi di polizia giudiziaria o a
scongiurare l'irrogazione di una misura di prevenzione. Gran
parte delle prestazioni previdenziali finisce nelle tasche dei
"caporali" e dei datori di lavoro compiacenti, titolari delle
imprese fantasma.
Talvolta si è accertato che piccole aziende agricole
risultavano avere alle proprie dipendenze, contestualmente,
migliaia di braccianti, tutti assunti per un numero di
giornate sufficienti a garantire le prestazioni
previdenziali.
In questa opera di reclutamento, reale o fittizio, il
"caporale" giuoca un ruolo di primo piano, specie quando è
inserito in un sodalizio criminoso organizzato, come sempre
con maggiore frequenza si verifica: l'attività illecita di
questo soggetto oggi appare sempre più pericolosa e devastante
perché funzionale ad attività criminali più complesse e di
chiaro stampo mafioso.
Vi è da aggiungere che, proprio per svolgere con più
facilità l'opera di intermediazione illecita, il "caporale"
chiede, ed ottiene, la collaborazione di pubblici ufficiali
preposti ai controlli sull'occupazione e ciò crea enormi crepe
anche all'interno di istituzioni nate per tutelare il lavoro
dipendente.
A fronte di una risposta giudiziaria, negativamente
condizionata dalla natura contravvenzionale del reato di
intermediazione illecita, il "caporale" riesce ad attuare
forme molto efficaci di inquinamento delle prove, intestando a
vari prestanomi il mezzo usato per il trasporto dei lavoratori
o fornendo ai braccianti dei veri e propri dettagliati
promemoria sulle domande che pongono gli ispettori in
occasione dei controlli, con le relative risposte tese a
scagionare i soggetti implicati in tali illecite attività.
A ciò si aggiunga che i tentativi di introdurre la
chiamata diretta anche in agricoltura - permanendo
necessariamente illecita l'intermediazione nel reclutamento
della manodopera perché l'assunzione dovrà pur sempre essere
effettuata in osservanza delle leggi - renderà ancor più ardua
l'opera delle forze dell'ordine e della magistratura.
Si impone, dunque, un aumento della pena ed una modifica
della sua natura, in modo da consentire l'arresto in flagranza
di chi esercita l'illecita intermediazione, come pure si
ritiene essenziale rendere, in alcuni casi, penalmente
rilevante l'operato di quanti si avvalgono dell'attività di
intermediazione illecita, trasformando in ammenda la prevista
sanzione amministrativa.
Solo in tale modo si offrirà un ulteriore strumento di
contrasto a forme di criminalità, anche organizzata, che
opprimono intere regioni del Paese e si potrà più
efficacemente tutelare i diritti di categorie di lavoratori
tra le più deboli.