XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1746




        Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno del caporalato, forse perché territorialmente delimitato, non ha stimolato un'azione di contrasto adeguata alla sua pericolosità.
        Se, infatti, si pone mente alle sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 (come da ultimo modificato dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1987, n. 56), ci si rende conto dell'esiguità di una pena che, per i "caporali", giunge nel massimo sino a sei mesi di arresto e a lire 15 milioni (pari a 7.747,85 euro) di ammenda, mentre per i datori di lavoro che si avvalgono dell'intermediazione sono previste solo sanzioni amministrative.
        Il caporalato continua ad essere una forma molto redditizia di intermediazione della manodopera, posta in essere approfittando della scarsa sindacalizzazione dei braccianti e di una storica carenza di posti di lavoro. In questo contesto, il "caporale" consente al datore di lavoro di sottopagare i braccianti, di evadere i contributi assicurativi e previdenziali e, seguendo una evoluzione sempre più rispondente alle esigenze degli assuntori, provvede al trasporto dei braccianti stessi, al controllo degli orari di lavoro e alla gestione delle iscrizioni nelle liste di collocamento.
        Si è venuta a creare, pertanto, una struttura criminale, parallela a quella legale dello Stato, in grado di gestire e controllare larghe fette del mercato del lavoro composte da un esercito di lavoratori clandestini e con largo ricorso alle fasce più deboli, quali le donne e gli extracomunitari.
        L'esperienza giudiziaria, nelle zone afflitte dal fenomeno del caporalato, ha con- sentito di accertare che le persone solitamente impegnate nella intermediazione il- lecita della manodopera, risultano coinvolte anche in consistenti truffe ai danni degli enti previdenziali e della Unione europea.
        Queste truffe vengono perpetrate attraverso una serie di fittizi avviamenti al lavoro, spesso in aziende inesistenti, per un numero di giornate sufficienti a consentire l'erogazione di prestazioni previdenziali. Solitamente solo una piccola parte di tale erogazione è destinata al bracciante, salvo che questi non sia un elemento di spicco della malavita che, simulando un ingaggio presso un'azienda agricola, riesca contestualmente ad incrementare prestazioni previdenziali indebite ed a sviare le indagini e gli accertamenti degli organi di polizia giudiziaria o a scongiurare l'irrogazione di una misura di prevenzione. Gran parte delle prestazioni previdenziali finisce nelle tasche dei "caporali" e dei datori di lavoro compiacenti, titolari delle imprese fantasma.
        Talvolta si è accertato che piccole aziende agricole risultavano avere alle proprie dipendenze, contestualmente, migliaia di braccianti, tutti assunti per un numero di giornate sufficienti a garantire le prestazioni previdenziali.
        In questa opera di reclutamento, reale o fittizio, il "caporale" giuoca un ruolo di primo piano, specie quando è inserito in un sodalizio criminoso organizzato, come sempre con maggiore frequenza si verifica: l'attività illecita di questo soggetto oggi appare sempre più pericolosa e devastante perché funzionale ad attività criminali più complesse e di chiaro stampo mafioso.
        Vi è da aggiungere che, proprio per svolgere con più facilità l'opera di intermediazione illecita, il "caporale" chiede, ed ottiene, la collaborazione di pubblici ufficiali preposti ai controlli sull'occupazione e ciò crea enormi crepe anche all'interno di istituzioni nate per tutelare il lavoro dipendente.
        A fronte di una risposta giudiziaria, negativamente condizionata dalla natura contravvenzionale del reato di intermediazione illecita, il "caporale" riesce ad attuare forme molto efficaci di inquinamento delle prove, intestando a vari prestanomi il mezzo usato per il trasporto dei lavoratori o fornendo ai braccianti dei veri e propri dettagliati promemoria sulle domande che pongono gli ispettori in occasione dei controlli, con le relative risposte tese a scagionare i soggetti implicati in tali illecite attività.
        A ciò si aggiunga che i tentativi di introdurre la chiamata diretta anche in agricoltura - permanendo necessariamente illecita l'intermediazione nel reclutamento della manodopera perché l'assunzione dovrà pur sempre essere effettuata in osservanza delle leggi - renderà ancor più ardua l'opera delle forze dell'ordine e della magistratura.
        Si impone, dunque, un aumento della pena ed una modifica della sua natura, in modo da consentire l'arresto in flagranza di chi esercita l'illecita intermediazione, come pure si ritiene essenziale rendere, in alcuni casi, penalmente rilevante l'operato di quanti si avvalgono dell'attività di intermediazione illecita, trasformando in ammenda la prevista sanzione amministrativa.
        Solo in tale modo si offrirà un ulteriore strumento di contrasto a forme di criminalità, anche organizzata, che opprimono intere regioni del Paese e si potrà più efficacemente tutelare i diritti di categorie di lavoratori tra le più deboli.




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