XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1746
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque esercita la mediazione in violazione del
presente decreto è punito con la multa da 516 euro a 2.582
euro, ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tale
fine viene sequestrato. Se vi è scopo di lucro, la pena è
della reclusione da uno a cinque anni e la multa è aumentata
fino al triplo";
b) al secondo comma, le parole da: "sanzione
amministrativa" fino a: "tre milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "ammenda da 258 euro a 1.549 euro".