XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1746




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo comma è sostituito dal seguente:

                "Chiunque esercita la mediazione in violazione del presente decreto è punito con la multa da 516 euro a 2.582 euro, ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tale fine viene sequestrato. Se vi è scopo di lucro, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e la multa è aumentata fino al triplo";

                b) al secondo comma, le parole da: "sanzione amministrativa" fino a: "tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ammenda da 258 euro a 1.549 euro".



Frontespizio Relazione