XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1745




        Onorevoli Colleghi! - La crisi della finanza pubblica ha ripercussioni dirette sull'equilibrio finanziario degli enti territoriali. La riduzione dei trasferimenti, realizzata negli ultimi anni, ha reso necessario istituire fondi di finanziamento alternativo per la realizzazione di nuove opere e per la prosecuzione di investimenti pubblici già avviati.
        Un significativo punto di svolta è intervenuto con l'approvazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724. L'articolo 35 della citata legge stabilisce le regole per l'emissione di titoli obbligazionari di regioni, province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane, consorzi tra enti locali territoriali destinati al finanziamento degli investimenti locali. La presente proposta di legge intende arricchire la normativa vigente prevedendo la creazione di un apposito titolo del debito locale, il       bontour, espressamente destinato alla raccolta diretta di risparmio sui mercati - nazionali ed internazionali - per finanziare nuove iniziative nel comparto turistico e sostenere gli insediamenti già esistenti.
        La carenza di infrastrutture e di servizi turistici penalizza gravemente gli operatori del settore anche in zone di rilevante interesse ambientale e storico-artistico, contribuisce allo spostamento di ingenti flussi di turismo verso altri Paesi e determina la caduta della redditività degli investimenti realizzati dagli imprenditori. L'introduzione di uno strumento finanziario per la raccolta di capitali e la promozione di investimenti offre la possibilità di migliorare la qualità della nostra offerta turistica.
        Le regioni e i comuni a particolare vocazione turistica, le grandi città d'arte, le province in espansione hanno un interesse attuale a reperire finanziamenti direttamente sui mercati finanziari. Il ˆâ1bontour, disciplinato dalla presente proposta di legge, è un titolo del debito locale che offre alcuni vantaggi: innanzitutto il tasso sulle emissioni, che non potrà comunque essere superiore all'interesse sui titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente al collocamento del prestito, maggiorato di un punto; è così possibile finanziare gli investimenti ad un tasso d'interesse inferiore di almeno cinque punti a quello offerto da banche e società finanziarie. La concorrenza delle obbligazioni direttamente emesse dall'ente locale può contribuire a ridurre i tassi richiesti dagli istituti di credito. L'ammontare di risorse finanziarie, raccolte con l'emissione di       bontour, è direttamente proporzionale al "merito di credito", cioè alla fiducia che l'ente locale, e la sua amministrazione, raccoglie tra il pubblico dei risparmiatori. I finanziamenti reperiti sul mercato sono vincolati alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessarie a sviluppare e rilanciare il turismo sul territorio.
        Potenziali sottoscrittori di questo titolo sono sia singoli risparmiatori che investitori istituzionali che, con l'acquisto di un ˆâ1bontour "città di", possono direttamente contribuire al restauro, alla rivitalizzazione di un centro storico o al recupero di una costiera abbandonata al degrado ambientale e alla speculazione edilizia. L'interesse a sottoscrivere un ˆâ1bontour è accresciuto dagli incentivi previsti dall'articolo 3 della presente proposta di legge: il risparmiatore potrà scegliere tra la riscossione della cedola maturata sul capitale oppure usufruire di un soggiorno nella località prescelta per un valore equivalente. Analogamente, alla scadenza, il possessore potrà riscuotere il valore cartolare del titolo o, in alternativa, un "buono-vacanze" offerto da imprese turistiche convenzionate con il comune emittente sulla base di un predefinito rapporto di concambio. In questo modo, è possibile valorizzare una località di grande attrattiva, ma ancora sconosciuta al grande pubblico dei turisti. Per l'ammortamento del prestito l'ente locale ha la facoltà di richiedere il concorso delle imprese turistiche, riunite in opportuni consorzi.
        Quando le emissioni bontour saranno diffuse tra gli enti locali con un "merito di credito" adeguato (perchè in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 35, commi 2 e 3, della legge n. 724 del 1994) oltre al mercato primario, dove si scambiano i titoli di nuova emissione, si svilupperà un mercato secondario dei titoli già in circolazione: sarà così possibile scambiare un titolo "città di" con un titolo "città di".
        La presente proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce che province, comuni, città metropolitane e regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di investimenti per migliorare la ricettività turistica, per contribuire al restauro di beni di valore storico, artistico e monumentale e per la tutela ambientale di zone di particolare interesse naturalistico. All'emissione dei titoli si applicano, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 3, le norme di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà definire, con apposito regolamento, la tipologia degli investimenti finanziabili con la formula bontour, le caratteristiche tecniche dei titoli, i criteri e le procedure per la raccolta del risparmio. Il regolamento dovrà anche indicare l'ammontare delle commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.
        Per favorire la diffusione di questo nuovo strumento finanziario, il taglio minimo delle emissioni è di limitato ammontare (500 euro); si prevede inoltre una deroga alla norma restrittiva (di cui all'articolo 35, comma 9, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994) che vincola ad eventuali economie di bilancio la possibilità di riacquistare titoli da parte dell'ente emittente (articolo 2). Questa norma sarebbe infatti incompatibile con l'articolo 3 della presente proposta di legge, che prevede la possibilità di scambiare i titoli con soggiorni turistici. Proprio l'articolo 3 contiene la principale novità del nuovo prestito obbligazionario. I sottoscrittori del prestito bontour possono chiedere la corresponsione degli interessi e il valore nominale del prestito a scadenza o, in alternativa, uno o più soggiorni di valore complessivo equivalente presso strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. In sostanza, si offre al sottoscrittore del bontour la possibilità di trasformare un pur modesto accantonamento finanziario in consumo turistico, con un doppio vantaggio per l'ente emittente: un forte impulso al pieno utilizzo delle strutture turistiche locali e alla produzione di reddito; un risparmio sugli oneri finanziari, ove il costo delle convenzioni stipulate con le strutture turistiche sia inferiore a quello per interessi e rimborsi.




Frontespizio Testo articoli