XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1745
Onorevoli Colleghi! - La crisi della finanza pubblica
ha ripercussioni dirette sull'equilibrio finanziario degli
enti territoriali. La riduzione dei trasferimenti, realizzata
negli ultimi anni, ha reso necessario istituire fondi di
finanziamento alternativo per la realizzazione di nuove opere
e per la prosecuzione di investimenti pubblici già avviati.
Un significativo punto di svolta è intervenuto con
l'approvazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
L'articolo 35 della citata legge stabilisce le regole per
l'emissione di titoli obbligazionari di regioni, province,
comuni, unioni di comuni, città metropolitane, comunità
montane, consorzi tra enti locali territoriali destinati al
finanziamento degli investimenti locali. La presente proposta
di legge intende arricchire la normativa vigente prevedendo la
creazione di un apposito titolo del debito locale, il
bontour, espressamente destinato alla raccolta
diretta di risparmio sui mercati - nazionali ed internazionali
- per finanziare nuove iniziative nel comparto turistico e
sostenere gli insediamenti già esistenti.
La carenza di infrastrutture e di servizi turistici
penalizza gravemente gli operatori del settore anche in zone
di rilevante interesse ambientale e storico-artistico,
contribuisce allo spostamento di ingenti flussi di turismo
verso altri Paesi e determina la caduta della redditività
degli investimenti realizzati dagli imprenditori.
L'introduzione di uno strumento finanziario per la raccolta di
capitali e la promozione di investimenti offre la possibilità
di migliorare la qualità della nostra offerta turistica.
Le regioni e i comuni a particolare vocazione turistica,
le grandi città d'arte, le province in espansione hanno un
interesse attuale a reperire finanziamenti direttamente sui
mercati finanziari. Il ˆâ1bontour, disciplinato dalla
presente proposta di legge, è un titolo del debito locale che
offre alcuni vantaggi: innanzitutto il tasso sulle emissioni,
che non potrà comunque essere superiore all'interesse sui
titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente al
collocamento del prestito, maggiorato di un punto; è così
possibile finanziare gli investimenti ad un tasso d'interesse
inferiore di almeno cinque punti a quello offerto da banche e
società finanziarie. La concorrenza delle obbligazioni
direttamente emesse dall'ente locale può contribuire a ridurre
i tassi richiesti dagli istituti di credito. L'ammontare di
risorse finanziarie, raccolte con l'emissione di
bontour, è direttamente proporzionale al "merito
di credito", cioè alla fiducia che l'ente locale, e la sua
amministrazione, raccoglie tra il pubblico dei risparmiatori.
I finanziamenti reperiti sul mercato sono vincolati alla
realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessarie a
sviluppare e rilanciare il turismo sul territorio.
Potenziali sottoscrittori di questo titolo sono sia
singoli risparmiatori che investitori istituzionali che, con
l'acquisto di un ˆâ1bontour "città di", possono
direttamente contribuire al restauro, alla rivitalizzazione di
un centro storico o al recupero di una costiera abbandonata al
degrado ambientale e alla speculazione edilizia. L'interesse a
sottoscrivere un ˆâ1bontour è accresciuto dagli
incentivi previsti dall'articolo 3 della presente proposta di
legge: il risparmiatore potrà scegliere tra la riscossione
della cedola maturata sul capitale oppure usufruire di un
soggiorno nella località prescelta per un valore equivalente.
Analogamente, alla scadenza, il possessore potrà riscuotere il
valore cartolare del titolo o, in alternativa, un
"buono-vacanze" offerto da imprese turistiche convenzionate
con il comune emittente sulla base di un predefinito rapporto
di concambio. In questo modo, è possibile valorizzare una
località di grande attrattiva, ma ancora sconosciuta al grande
pubblico dei turisti. Per l'ammortamento del prestito l'ente
locale ha la facoltà di richiedere il concorso delle imprese
turistiche, riunite in opportuni consorzi.
Quando le emissioni bontour saranno diffuse tra gli
enti locali con un "merito di credito" adeguato (perchè in
possesso dei requisiti fissati dall'articolo 35, commi 2 e 3,
della legge n. 724 del 1994) oltre al mercato primario, dove
si scambiano i titoli di nuova emissione, si svilupperà un
mercato secondario dei titoli già in circolazione: sarà così
possibile scambiare un titolo "città di" con un titolo "città
di".
La presente proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce
che province, comuni, città metropolitane e regioni possono
deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati al
finanziamento di investimenti per migliorare la ricettività
turistica, per contribuire al restauro di beni di valore
storico, artistico e monumentale e per la tutela ambientale di
zone di particolare interesse naturalistico. All'emissione dei
titoli si applicano, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e
3, le norme di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre
1994, n. 724. Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà
definire, con apposito regolamento, la tipologia degli
investimenti finanziabili con la formula bontour, le
caratteristiche tecniche dei titoli, i criteri e le procedure
per la raccolta del risparmio. Il regolamento dovrà anche
indicare l'ammontare delle commissioni di collocamento per gli
intermediari e le modalità di quotazione sul mercato
secondario.
Per favorire la diffusione di questo nuovo strumento
finanziario, il taglio minimo delle emissioni è di limitato
ammontare (500 euro); si prevede inoltre una deroga alla norma
restrittiva (di cui all'articolo 35, comma 9, terzo periodo,
della legge n. 724 del 1994) che vincola ad eventuali economie
di bilancio la possibilità di riacquistare titoli da parte
dell'ente emittente (articolo 2). Questa norma sarebbe infatti
incompatibile con l'articolo 3 della presente proposta di
legge, che prevede la possibilità di scambiare i titoli con
soggiorni turistici. Proprio l'articolo 3 contiene la
principale novità del nuovo prestito obbligazionario. I
sottoscrittori del prestito bontour possono chiedere la
corresponsione degli interessi e il valore nominale del
prestito a scadenza o, in alternativa, uno o più soggiorni di
valore complessivo equivalente presso strutture turistiche
convenzionate con l'ente emittente. In sostanza, si offre al
sottoscrittore del bontour la possibilità di trasformare
un pur modesto accantonamento finanziario in consumo
turistico, con un doppio vantaggio per l'ente emittente: un
forte impulso al pieno utilizzo delle strutture turistiche
locali e alla produzione di reddito; un risparmio sugli oneri
finanziari, ove il costo delle convenzioni stipulate con le
strutture turistiche sia inferiore a quello per interessi e
rimborsi.