XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1745
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Emissione di bontour).
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città
metropolitane e i comuni di cui agli articoli 22 e seguenti
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e
le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti
obbligazionari, di seguito denominati: "bontour", per il
finanziamento di investimenti destinati esclusivamente ad
almeno una delle seguenti finalità:
a) miglioramento della ricettività turistica;
b) tutela ambientale;
c) restauro di beni di particolare valore storico,
artistico e monumentale.
2. All'emissione dei prestiti obbligazionari di cui al
comma 1 si applicano, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e
3 della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 35
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, indica le specifiche
tipologie di investimenti finanziabili con il prestito
bontour; determina le caratteristiche dei titoli
obbligazionari di cui alla presente legge, nonché i criteri e
le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare
per la raccolta del risparmio; stabilisce l'ammontare delle
commissioni di collocamento destinate agli intermediari
autorizzati; definisce i criteri di quotazione sul mercato
secondario.
Art. 2.
(Norme particolari per l'emissione
di bontour).
1. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di
cui alla presente legge è fissato in cinquecento euro.
2. In deroga all'articolo 35, comma 9, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari
possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con
mezzi diversi dalle economie di bilancio.
Art. 3.
(Corresponsione delle cedole
e rimborso del prestito).
1. Il prestito obbligazionario di cui alla presente legge
è collocato alla pari e gli interessi possono essere
corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a
tasso fisso o a tasso variabile, ai sensi del comma 6
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, o, a richiesta del sottoscrittore
del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo
equivalente, al netto della ritenuta fiscale di cui al comma 5
dell'articolo 35 della citata legge n. 724 del 1994, da
usufruire presso le strutture turistiche convenzionate con
l'ente emittente.
2. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le
modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del sottoscrittore del
prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo
equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di
concambio, da usufruire presso strutture turistiche
convenzionate con l'ente emittente. L'ente emittente può
rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con il
sottoscrittore, con le medesime modalità di cui al presente
comma.