XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1745




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Emissione di bontour).

        1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 22 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, di seguito denominati: "bontour", per il finanziamento di investimenti destinati esclusivamente ad almeno una delle seguenti finalità:

            a) miglioramento della ricettività turistica;

            b) tutela ambientale;

            c) restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale.

        2. All'emissione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito bontour; determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla presente legge, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; stabilisce l'ammontare delle commissioni di collocamento destinate agli intermediari autorizzati; definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

Art. 2.

(Norme particolari per l'emissione
di bontour).

        1. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di cui alla presente legge è fissato in cinquecento euro.
        2. In deroga all'articolo 35, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con mezzi diversi dalle economie di bilancio.


Art. 3.

(Corresponsione delle cedole
e rimborso del prestito).

        1. Il prestito obbligazionario di cui alla presente legge è collocato alla pari e gli interessi possono essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile, ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, o, a richiesta del sottoscrittore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di cui al comma 5 dell'articolo 35 della citata legge n. 724 del 1994, da usufruire presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente.
        2. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del sottoscrittore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di concambio, da usufruire presso strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. L'ente emittente può rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con il sottoscrittore, con le medesime modalità di cui al presente comma.



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