XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1744




        Onorevoli Colleghi! - Il sistema delle piccole e medie imprese rappresenta la struttura portante dell'economia italiana. La presente proposta di legge intende garantire alle imprese che operano come fornitrici delle grandi catene distributrici una adeguata tutela. In particolare, la proposta di legge reca disposizioni per i fornitori di prodotti alimentari e di largo consumo che negli ultimi anni hanno visto una pesante riduzione del proprio fatturato. La causa di ciò è solo in parte riconducibile ai vincoli posti dalla normativa comunitaria che, con l'apertura dei mercati in alcuni settori della produzione agricola ed alimentare, ha acuito la concorrenza.
        In realtà il mercato è oggi dominato, dal lato dell'acquisto, da un ristretto numero di operatori che agiscono praticamente in condizioni di oligopolio. Pochi grandi gruppi, dei quali diversi con sede legale all'estero, dominano il mercato della grande distribuzione (Carrefour, LIDL, Auchan, Promodès, eccetera) ed impongono ai loro fornitori clausole consistenti in sconti in denaro o in natura. Avviene perciò che i fornitori, specie quelli di piccole e piccolissime dimensioni, sono costretti a subire oneri giugulatori non definiti a priori, che provocano loro danni imprevedibili. In altre parole, l'oligopolio d'acquisto "strozza" il fornitore.
        A causa di questo comportamento della grande distribuzione le imprese più piccole spesso si trovano nell'impossibilità di effettuare una adeguata valutazione dei propri costi e, quindi, di lavorare in modo efficiente ed essere realmente competitive.
        Recenti studi prevedono una ulteriore crescita, in termini di quote di mercato, della grande distribuzione (oggi è pari al 45 per cento) a danno dei tradizionali punti vendita alimentari. L'autorità competente non ha finora fissato la quota del commercio riservata alla grande distribuzione interna.
        Tutto ciò si riflette negativamente sull'intera economia ed impedisce quella crescita dei posti di lavoro che solo le piccole e medie imprese sono oggi in grado di realizzare.
        La presente proposta di legge impone, pertanto, l'obbligo della trasparenza delle clausole e della definizione dei prezzi nei rapporti tra i fornitori e la grande distribuzione nell'ambito della normativa interna e comunitaria, garantendo la salvaguardia della libertà di organizzazione dei mercati.
        D'altra parte è lo stesso decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997 (la cosiddetta "Bassanini uno") ad affermare il principio del pluralismo delle strutture di distribuzione e di vendita come criterio ispiratore della riforma del commercio, con particolare riferimento al ruolo delle piccole e medie imprese.
        Per quanto si riferisce al contenuto della presente proposta di legge si illustra qui di seguito il contenuto di ciascun articolo.
        L'articolo 1 stabilisce che sono ammessi sconti in denaro o in natura solo se essi sono riportati esplicitamente nella fattura di vendita.
        L'articolo 2 reca la tipologia degli sconti applicabili, consentendo soltanto quelli chiaramente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi concertati tra fornitore ed acquirente, prevedendo sia la loro durata, non superiore ad un mese, sia la percentuale massima, pari a non più del 20 per cento di quelli concordati al di fuori della finalizzazione. L'articolo stabilisce, altresì, i limiti di applicazione degli sconti finalizzati: non più di due l'anno per ciascun prodotto. Inoltre, è stabilito che non possono essere variati i prezzi da parte del fornitore, rispetto a quelli dell'ultima fattura emessa, purché questa non abbia una anzianità superiore a quattro mesi.
        L'articolo 3 sancisce il divieto di contribuzione in denaro o in natura da parte del fornitore per finalità espositive o promozionali.
        Il doppio livello sanzionatorio, civilistico e fiscale, è invece previsto dall'articolo 4. Le sanzioni civili prevedono, in caso di violazione, la restituzione di quanto pagato maggiorato degli interessi pari al prime rate più il 5 per cento e degli interessi derivanti dalla rivalutazione monetaria al fine di evitare che il piccolo fornitore, che si vede riconosciuto il torto subìto, subisca una perdita per effetto del tempo trascorso. Per quanto concerne le sanzioni fiscali, il comma 2 dell'articolo 4 rinvia al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, in quanto si configurano come violazioni degli obblighi di fatturazione e di registrazione.
        Per quanto concerne l'esperibilità dell'azione, al fine di garantire l'effettività della tutela, il comma 3 dell'articolo 4 prevede una procedura analoga a quella prevista per le cause in materia di lavoro, consentendo la denuncia della violazione di legge entro il termine ordinario di prescrizione, ma decorrente dalla data di scadenza del contratto di fornitura, in quanto il piccolo fornitore, finché è vincolato dal contratto di fornitura, non è in condizione di resistere alla pressione dell'acquirente dominante il rapporto.
        L'articolo 5, infine, prevede che la legge non si applica ai contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore.




Frontespizio Testo articoli