XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1744
Onorevoli Colleghi! - Il sistema delle piccole e medie
imprese rappresenta la struttura portante dell'economia
italiana. La presente proposta di legge intende garantire alle
imprese che operano come fornitrici delle grandi catene
distributrici una adeguata tutela. In particolare, la proposta
di legge reca disposizioni per i fornitori di prodotti
alimentari e di largo consumo che negli ultimi anni hanno
visto una pesante riduzione del proprio fatturato. La causa di
ciò è solo in parte riconducibile ai vincoli posti dalla
normativa comunitaria che, con l'apertura dei mercati in
alcuni settori della produzione agricola ed alimentare, ha
acuito la concorrenza.
In realtà il mercato è oggi dominato, dal lato
dell'acquisto, da un ristretto numero di operatori che
agiscono praticamente in condizioni di oligopolio. Pochi
grandi gruppi, dei quali diversi con sede legale all'estero,
dominano il mercato della grande distribuzione (Carrefour,
LIDL, Auchan, Promodès, eccetera) ed impongono ai loro
fornitori clausole consistenti in sconti in denaro o in
natura. Avviene perciò che i fornitori, specie quelli di
piccole e piccolissime dimensioni, sono costretti a subire
oneri giugulatori non definiti a priori, che provocano
loro danni imprevedibili. In altre parole, l'oligopolio
d'acquisto "strozza" il fornitore.
A causa di questo comportamento della grande distribuzione
le imprese più piccole spesso si trovano nell'impossibilità di
effettuare una adeguata valutazione dei propri costi e,
quindi, di lavorare in modo efficiente ed essere realmente
competitive.
Recenti studi prevedono una ulteriore crescita, in termini
di quote di mercato, della grande distribuzione (oggi è pari
al 45 per cento) a danno dei tradizionali punti vendita
alimentari. L'autorità competente non ha finora fissato la
quota del commercio riservata alla grande distribuzione
interna.
Tutto ciò si riflette negativamente sull'intera economia
ed impedisce quella crescita dei posti di lavoro che solo le
piccole e medie imprese sono oggi in grado di realizzare.
La presente proposta di legge impone, pertanto, l'obbligo
della trasparenza delle clausole e della definizione dei
prezzi nei rapporti tra i fornitori e la grande distribuzione
nell'ambito della normativa interna e comunitaria, garantendo
la salvaguardia della libertà di organizzazione dei
mercati.
D'altra parte è lo stesso decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, emanato in attuazione della delega contenuta
nell'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997 (la
cosiddetta "Bassanini uno") ad affermare il principio del
pluralismo delle strutture di distribuzione e di vendita come
criterio ispiratore della riforma del commercio, con
particolare riferimento al ruolo delle piccole e medie
imprese.
Per quanto si riferisce al contenuto della presente
proposta di legge si illustra qui di seguito il contenuto di
ciascun articolo.
L'articolo 1 stabilisce che sono ammessi sconti in denaro
o in natura solo se essi sono riportati esplicitamente nella
fattura di vendita.
L'articolo 2 reca la tipologia degli sconti applicabili,
consentendo soltanto quelli chiaramente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi concertati tra fornitore ed
acquirente, prevedendo sia la loro durata, non superiore ad un
mese, sia la percentuale massima, pari a non più del 20 per
cento di quelli concordati al di fuori della finalizzazione.
L'articolo stabilisce, altresì, i limiti di applicazione degli
sconti finalizzati: non più di due l'anno per ciascun
prodotto. Inoltre, è stabilito che non possono essere variati
i prezzi da parte del fornitore, rispetto a quelli dell'ultima
fattura emessa, purché questa non abbia una anzianità
superiore a quattro mesi.
L'articolo 3 sancisce il divieto di contribuzione in
denaro o in natura da parte del fornitore per finalità
espositive o promozionali.
Il doppio livello sanzionatorio, civilistico e fiscale, è
invece previsto dall'articolo 4. Le sanzioni civili prevedono,
in caso di violazione, la restituzione di quanto pagato
maggiorato degli interessi pari al prime rate più il 5
per cento e degli interessi derivanti dalla rivalutazione
monetaria al fine di evitare che il piccolo fornitore, che si
vede riconosciuto il torto subìto, subisca una perdita per
effetto del tempo trascorso. Per quanto concerne le sanzioni
fiscali, il comma 2 dell'articolo 4 rinvia al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, in quanto si configurano come violazioni degli
obblighi di fatturazione e di registrazione.
Per quanto concerne l'esperibilità dell'azione, al fine di
garantire l'effettività della tutela, il comma 3 dell'articolo
4 prevede una procedura analoga a quella prevista per le cause
in materia di lavoro, consentendo la denuncia della violazione
di legge entro il termine ordinario di prescrizione, ma
decorrente dalla data di scadenza del contratto di fornitura,
in quanto il piccolo fornitore, finché è vincolato dal
contratto di fornitura, non è in condizione di resistere alla
pressione dell'acquirente dominante il rapporto.
L'articolo 5, infine, prevede che la legge non si applica
ai contratti stipulati prima della data della sua entrata in
vigore.