XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1744




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sconti ammissibili).

        1. Nelle transazioni commerciali tra le industrie fornitrici di prodotti alimentari e di largo consumo e la distribuzione, sia all'ingrosso che al dettaglio, sono ammessi esclusivamente gli sconti riportati direttamente nella fattura di vendita, compresa la merce data in omaggio.


Art. 2.

(Sconti finalizzati).

        1. Gli sconti ammissibili ai sensi dell'articolo 1 devono essere finalizzati al raggiungimento di obiettivi prestabiliti di comune accordo tra il fornitore e l'acquirente, definiti per iscritto e con durata predeterminata, comunque non superiore ad un mese e con sconti non superiori al 20 per cento rispetto a quelli concordati al di fuori della finalizzazione. Gli sconti finalizzati non possono essere fatti per più di due volte in un anno per ogni singolo prodotto. Il fornitore, a fronte di sconti finalizzati, non può variare i propri listini di vendita né maggiorando né riducendo i prezzi applicati nell'ultima fattura emessa al cliente o al gruppo del quale il cliente fa parte, purché tale fattura non abbia una anzianità superiore a quattro mesi.


Art. 3.

(Divieti).

        1. Nell'ambito delle transazioni commerciali non sono ammesse contribuzioni in denaro o in merce a carico del fornitore per ottenere il riconoscimento di condizioni particolari da parte dell'acquirente quali contributi all'apertura di nuovi punti vendita o ristrutturazione di quelli già esistenti. L'eventuale riconoscimento di condizioni particolari, nei limiti consentiti dalla legge, è esclusivamente compreso nello sconto riportato nella fattura di vendita ed effettuato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2.


Art. 4.

(Sanzioni).

        1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, comporta il pagamento del corrispettivo di quanto pagato maggiorato degli interessi pari al prime rate più il 5 per cento, nonché degli interessi derivanti dalla rivalutazione monetaria.
        2. In caso di violazione degli obblighi di fatturazione e di registrazione sono altresì applicabili le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
        3. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'azione è proponibile entro il termine ordinario di prescrizione a decorrere dalla data di scadenza del contratto di fornitura.


Art. 5.

(Disposizione transitoria).

        1. Sono fatti comunque salvi i contratti stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.



Frontespizio Relazione