XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1744
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sconti ammissibili).
1. Nelle transazioni commerciali tra le industrie
fornitrici di prodotti alimentari e di largo consumo e la
distribuzione, sia all'ingrosso che al dettaglio, sono ammessi
esclusivamente gli sconti riportati direttamente nella fattura
di vendita, compresa la merce data in omaggio.
Art. 2.
(Sconti finalizzati).
1. Gli sconti ammissibili ai sensi dell'articolo 1 devono
essere finalizzati al raggiungimento di obiettivi prestabiliti
di comune accordo tra il fornitore e l'acquirente, definiti
per iscritto e con durata predeterminata, comunque non
superiore ad un mese e con sconti non superiori al 20 per
cento rispetto a quelli concordati al di fuori della
finalizzazione. Gli sconti finalizzati non possono essere
fatti per più di due volte in un anno per ogni singolo
prodotto. Il fornitore, a fronte di sconti finalizzati, non
può variare i propri listini di vendita né maggiorando né
riducendo i prezzi applicati nell'ultima fattura emessa al
cliente o al gruppo del quale il cliente fa parte, purché tale
fattura non abbia una anzianità superiore a quattro mesi.
Art. 3.
(Divieti).
1. Nell'ambito delle transazioni commerciali non sono
ammesse contribuzioni in denaro o in merce a carico del
fornitore per ottenere il riconoscimento di condizioni
particolari da parte dell'acquirente quali contributi
all'apertura di nuovi punti vendita o ristrutturazione di
quelli già esistenti. L'eventuale riconoscimento di condizioni
particolari, nei limiti consentiti dalla legge, è
esclusivamente compreso nello sconto riportato nella fattura
di vendita ed effettuato in conformità alle disposizioni di
cui all'articolo 2.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla
presente legge e delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, comporta il pagamento del
corrispettivo di quanto pagato maggiorato degli interessi pari
al prime rate più il 5 per cento, nonché degli interessi
derivanti dalla rivalutazione monetaria.
2. In caso di violazione degli obblighi di fatturazione e
di registrazione sono altresì applicabili le sanzioni previste
dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge l'azione è proponibile entro il termine
ordinario di prescrizione a decorrere dalla data di scadenza
del contratto di fornitura.
Art. 5.
(Disposizione transitoria).
1. Sono fatti comunque salvi i contratti stipulati in data
anteriore a quella di entrata in vigore della presente
legge.