XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1743
Onorevoli Colleghi! - La ratio che è alla base di
questa proposta di legge va principalmente ravvisata nella
necessità di colmare un vuoto legislativo le cui radici, con
ogni probabilità, vanno ricercate non tanto in una carenza del
legislatore, quanto nella rapidità con cui la disciplina del
fitness si è sviluppata in questi ultimi anni.
La crescente rispondenza che tale attività fisica ha
riscosso tra la popolazione ha indotto gli operatori ad
un'attenta riflessione in ordine alla necessità di
regolamentare il settore attraverso una specifica normativa
che garantisca, prima di ogni altra cosa, la tutela della
salute pubblica.
La mancanza di leggi che disciplinino l'attività del
fitness è confermata da una recente pronuncia
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che
interpellata in merito alla presunta natura ingannevole di
alcuni messaggi pubblicitari divulgati da diversi operatori
impegnati nella formazione degli istruttori di fitness,
ha sottolineato che "in assenza di una specifica
regolamentazione del settore, i gestori delle palestre possono
discrezionalmente valutare ogni tipo di qualifica nella
selezione degli istruttori".
La conseguenza immediata di tale statu quo è la
soggezione della salute dell'utente alle scelte discrezionali
dei gestori dei centri di fitness, i quali non sempre,
giacchè non tenuti a tale ordine di valutazione, sono in grado
di ponderare correttamente i diversi attestati presentati dai
candidati.
La mancanza di una normativa che fissi gli standard
minimi di competenza professionale porta inevitabilmente al
proliferare dell'improvvisazione e del "pressappochismo" che
rappresentano senza alcun dubbio delle serie minacce per la
tutela della salute pubblica.
La salute è un diritto costituzionalmente garantito la cui
tutela deve essere assicurata attraverso regole certe ed
ineludibili; con la presente proposta di legge si intende
contribuire al soddisfacimento di tale esigenza mediante la
previsione di un impianto normativo in cui vengono fissati i
criteri per una corretta formazione professionale del maestro
di fitness.
La proposta di legge subordina l'esercizio della
professione di maestro di fitness all'iscrizione in un
apposito elenco tenuto presso le regioni. Il primo requisito
richiesto per ottenere tale iscrizione è il possesso
dell'abilitazione che si consegue mediante la frequenza di
appositi corsi teorico-pratici organizzati a livello regionale
e il superamento dei relativi esami.
I programmi dei corsi e delle prove di esame sono definiti
e periodicamente aggiornati da un organismo denominato
Consiglio dei garanti che in questa specifica attività si
avvale della consulenza del collegio nazionale e della Scuola
italiana di aerobica e fitness.
L'iscrizione ha una validità pari a tre anni dopo di che
può essere rinnovata previo accertamento della idoneità
psico-fisica ed a seguito della frequenza di appositi corsi di
aggiornamento. In questo modo si garantisce un livello-base di
preparazione professionale uniforme, e quindi comune a tutti
coloro che intendano insegnare tale disciplina, nonché una
conoscenza della materia anche nelle sue evoluzioni
innovative.
Sull'esercizio della professione di maestro di
fitness vigilano i rispettivi collegi regionali ai quali
è riconosciuta, altresì una funzione
disciplinare-sanzionatoria. Il coordinamento dei diversi
collegi regionali è invece affidato al collegio nazionale, il
quale si occupa, inoltre, dei ricorsi avverso provvedimenti
disciplinari adottati dai collegi regionali, operando una
sorta di riesame su tali pronunzie.
E' opportuno precisare in questa sede che gli oneri
derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge
sono soddisfatti mediante l'impiego delle quote poste a carico
dei partecipanti ai corsi e degli iscritti agli elenchi
regionali.
L'impianto normativo predisposto dalla presente proposta
di legge definisce la figura del maestro di fitness
attribuendogli innanzitutto una specifica identità
professionale che corrisponde a quella di un insegnante
competente ed aggiornato e quindi in grado di tutelare al
meglio la salute dei suoi allievi.