XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1743
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto della legge).
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative in
materia di ordinamento della professione di maestro di
fitness al fine della tutela della salute della
persona.
Art. 2.
(Oggetto della professione di maestro
di fitness).´ƒ4
1. E' maestro di fitness chi insegna
professionalmente, in qualsiasi luogo, impianto o struttura,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone
singole ed a gruppi di persone, le tecniche del fitness
in tutte le loro specializzazioni, praticate anche con
qualsiasi tipo di attrezzo, a terra, in acqua o in qualsiasi
altro ambiente, ad esclusione di qualsiasi pratica
riabilitativa o fisioterapica su soggetti con patologie tali
che richiedano l'intervento di figure professionali
specifiche.
Art. 3.
(Elenco regionale e provinciale dei maestri di
fitness).´ƒ4
1. L'esercizio della professione di maestro di
fitness è subordinato all'iscrizione in apposito elenco
regionale o della provincia autonoma, tenuto sotto la
vigilanza della competente autorità regionale o della
provincia autonoma e dal rispettivo collegio regionale o della
provincia autonoma di cui all'articolo 12.
2. L'iscrizione va fatta nell'elenco della regione o della
provincia autonoma nel cui territorio il maestro di
fitness intende esercitare la professione.
Art. 4.
(Condizioni per l'iscrizione nell'elenco).
1. Possono essere iscritti nell'elenco dei maestri di
fitness coloro che siano in possesso della relativa
abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo
6, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato
appartenente all'Unione europea;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato
rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di
residenza;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore;
e) non avere riportato condanne penali che
comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio
della professione, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione.
Art. 5.
(Trasferimento).
1. Le condizioni per il trasferimento da un elenco
regionale o di una provincia autonoma all'altro, nonché
l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni o
province autonome diverse da quelle di iscrizione all'elenco,
sono determinate dalle leggi regionali e delle province
autonome, le quali non possono stabilire prescrizioni e
limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da
rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti
fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli
3 e 4.
Art. 6.
(Abilitazione).
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di
maestro di fitness si consegue mediante la frequenza di
appositi corsi tecnico-didattici e culturali e dopo il
superamento del relativo esame ai sensi dell'articolo 9.
2. I corsi sono organizzati dalle regioni e dalle province
autonome, con la collaborazione dei collegi di cui
all'articolo 12, secondo modalità stabilite dalle leggi
regionali e delle province autonome.
Art. 7.
(Materie d'insegnamento).
1. I corsi di cui all'articolo 6 hanno durata minima di
500 ore effettive d'insegnamento e prevedono i seguenti
insegnamenti fondamentali: teoria e pratica della
fitness; didattica della fitness; nozioni di
medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità
del maestro di fitness; leggi e regolamenti sulla
legislazione sociale; norme sulla sicurezza sul lavoro e degli
impianti.
Art. 8.
(Istituzione e competenze del Consiglio dei
garanti).
1. Il Consiglio dei garanti è composto da cinque membri
che restano in carica per cinque anni, di provata specifica
competenza, nominati di concerto dai Ministri per gli affari
regionali, della salute, dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per i
beni e le attività culturali.
2. Il Consiglio di cui al comma 1 definisce e aggiorna i
programmi dei corsi e delle prove di esame garantendo il
rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche del
fitness così come stabiliti dal collegio nazionale di
cui all'articolo 14 e sentito il parere della Scuola italiana
di aerobica e Fitness.
3. Le regioni e le province autonome assicurano il
rispetto dei programmi di cui comma 2, al fine di garantire ai
frequentatori una effettiva parità di preparazione
professionale tecnica e didattica.
Art. 9.
(Commissioni di esame).
1. Le commissioni di esame sono composte da membri di
provata specifica competenza, nominati dalle regioni e dalle
province autonome, d'intesa con i collegi regionali o delle
province autonome.
2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica,
didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato
raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.
Art. 10.
(Validità dell'iscrizione e aggiornamento
professionale).
1. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per tre anni ed
è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai
sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di
frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.
2. Le regioni e le province autonome determinano le
modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e
culturale dei maestri di fitness.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il
rinnovo dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3.
Art. 11.
(Maestri di fitness stranieri).
1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività
dei maestri di fitness stranieri non iscritti in elenchi
regionali o delle province autonome italiane. L'autorizzazione
all'esercizio della professione è subordinata al
riconoscimento, d'intesa con il collegio nazionale di cui
all'articolo 14, della equivalenza dei titoli e della
reciprocità di trattamento.
2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti
viene comunicato annualmente alle regioni ed alle province
autonome dal Ministero per gli affari regionali entro il 31
dicembre di ogni anno.
Art. 12.
(Collegi regionali e provinciali dei maestri
di fitness).´ƒ4
1. In ogni regione ed in ciascuna provincia autonoma è
istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno
della professione, il collegio regionale o della provincia
autonoma dei maestri di fitness. Del collegio fanno
parte tutti i maestri di fitness iscritti nell'elenco
della regione o della provincia autonoma, nonché i maestri di
fitness ivi residenti che abbiano cessato l'attività per
anzianità o invalidità.
2. Sono organi del collegio di cui al comma 1:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del
collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da
rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel
numero e secondo le modalità previsti dai regolamenti di cui
alla lettera d) del comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo
nel proprio seno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del
collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui
all'articolo 13;
d) adottare i regolamenti relativi al
funzionamento del collegio regionale e della provincia
autonoma, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunziarsi su ogni questione che le venga
sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia
dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei
componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale o
della provincia autonoma svolgere tutte le funzioni
concernenti le iscrizioni e la tenuta degli elenchi regionali,
la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione
delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le
competenti autorità regionali o delle province autonome; il
consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso
attribuita dalle leggi regionali o delle province autonome.
5. La vigilanza sul collegio regionale o della provincia
autonoma dei maestri di fitness, nonché l'approvazione
dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3,
spettano alla competente autorità regionale o della provincia
autonoma.
Art. 13.
(Collegio nazionale dei maestri di fitness).´ƒ4
1. E' istituito il collegio nazionale dei maestri di
fitness costituito dai presidenti di tutti i collegi
regionali e delle province autonome.
2. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di
fitness è esercitata dal Ministro per gli affari
regionali.
Art. 14.
(Funzioni del collegio nazionale).
1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di
fitness:
a) elaborare le norme relative alla deontologia
professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti
disciplinari adottati dai collegi regionali e delle province
autonome;
c) coordinare l'attività dei collegi regionali e
delle province autonome dei maestri di fitness;
d) coadiuvare il Consiglio dei garanti di cui
all'articolo 8 nella definizione dei programmi dei corsi e
delle prove di esame;
e) mantenere i rapporti con gli organismi e le
associazioni rappresentative dei maestri di fitness e di
altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
f) collaborare con le autorità statali, regionali
e delle province autonome nelle questioni riguardanti
l'ordinamento della professione;
g) stabilire la quota del contributo a carico
degli iscritti agli elenchi professionali da devolvere a
favore del collegio nazionale per le attività di sua
competenza.
Art. 15.
(Sanzioni disciplinari e ricorsi).
1. I maestri di fitness iscritti negli elenchi
regionali, o delle province autonome che si rendano colpevoli
di violazione delle norme relative alla deontologia
professionale, ovvero delle norme di comportamento previste
dalla presente legge, dalle leggi regionali o delle province
autonome, sono passibili delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
d) sospensione dall'albo da sei mesi a cinque
anni;
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal
consiglio direttivo del collegio regionale o della provincia
autonoma cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei
componenti; contro di essi, entro un mese dalla notifica, è
ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La
proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione,
l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del
collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali o delle
province autonome, eccettuati quelli in materia disciplinare,
e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi
e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia
amministrativa.
Art. 16.
(Esercizio abusivo della professione).
1. L'esercizio abusivo della professione è punito ai sensi
dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 17.
(Adeguamento della legislazione regionale
e delle province autonome).
1. Le regioni e le province autonome, salvo quanto
disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare la loro
normativa alla presente legge entro un anno dalla data della
sua entrata in vigore.
2. Al fine di garantire i livelli di preparazione
professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle
regioni e nelle province autonome, i programmi dei corsi ed i
criteri per le prove d'esame per l'abilitazione di cui
all'articolo 6 sono definiti dagli organi regionali e delle
province autonome competenti, considerando come minimi i
programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9.
Art. 18.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge sono
iscritti negli elenchi regionali o delle province autonome, e
fanno parte del collegio regionale o della provincia autonoma,
tutti coloro che:
a) sono in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4;
b) hanno fatto domanda e hanno prestato attività
documentata di insegnante di fitness a terra ed in
acqua, per almeno ventiquattro mesi nei cinque anni
immediatamente precedenti alla pubblicazione della presente
legge presso strutture e impianti adibiti alla pratica del
fitness.
2. L'iscrizione è subordinata alla frequentazione di uno
specifico corso e al superamento del relativo esame, cui
provvedono le regioni e le province autonome entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le elezioni del primo consiglio direttivo del collegio
regionale o della provincia autonoma di cui alla lettera
b) del comma 2 dell'articolo 12 sono indette dal
presidente della regione o della provincia autonoma.
Art. 19.
(Oneri finanziari).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge le regioni e le province autonome provvedono
determinando, in base a criteri di parametrazione che tengano
conto dei costi dell'attività, il corrispettivo a carico dei
partecipanti ai corsi e degli iscritti agli elenchi tenuti
presso le regioni e le province autonome.