XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1742




        Onorevoli Colleghi! - Tenuto conto che l'Arma dei carabinieri è una Forza armata di polizia a competenza generale; considerato che la benemerita Arma dei carabinieri è l'unica struttura operante sotto il profilo della polizia militare, ai sensi della legge n. 78 del 2000, e che le polizie europee hanno una struttura ferma ed efficiente, e sono tutelate sotto il profilo istituzionale (gendarmeria francese, carabineiros spagnoli, polizei tedesca); considerato il dislivello europeo dal punto di vista stipendiale dei nostri carabinieri; ravvisata la necessità di riordinare i ruoli dell'Arma benemerita, nonché di apportare modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 1995; considerata l'urgenza di rendere più operativa l'Arma, allo scopo di tutelare, come è obbligatorio in uno Stato di diritto, la società e tutti i suoi membri, e al fine di istituire una figura di ufficiale di pubblica sicurezza presente anche nei più piccoli centri abitati, operante in collegamento con le prefetture, e così tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico in modo omogeneo, la proposta di legge è presentata al fine di procedere al riordino dei ruoli e alle norme sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri. Sono chiariti il ruolo, le funzioni e le modalità di selezione; sono stabiliti, in particolare, i criteri di ammissione e di immissione nel ruolo, nonché le indicazioni di svolgimento dei concorsi e dei corsi.
        Sono, altresì, definite la consistenza organica e la relativa distribuzione tra i diversi ruoli. La proposta di legge regola, inoltre, il ruolo dei carabinieri, degli appuntati, dei sovraintendenti e degli ispettori. Si definiscono la composizione della commissione di esame, la natura delle prove concorsuali e i criteri per le valutazioni di merito. Sono regolate la nomina e la sospensione delle nomine a seconda dei diversi tipi di corso-concorso. Sono, altresì, fornite indicazioni per gli avanzamenti di carriera ordinari, per meriti eccezionali e per benemerenze d'istituto e per la determinazione delle aliquote pro-avanzamento. Si prevede, in merito, che gli eventuali corrispettivi economici siano corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Lo scopo è quello di dare un senso organico ai diversi profili dell'Arma dei carabinieri, in modo da ridurre le possibilità di interpretazioni confuse o contraddittorie delle norme in materia.




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