XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1742
Onorevoli Colleghi! - Tenuto conto che l'Arma dei
carabinieri è una Forza armata di polizia a competenza
generale; considerato che la benemerita Arma dei carabinieri è
l'unica struttura operante sotto il profilo della polizia
militare, ai sensi della legge n. 78 del 2000, e che le
polizie europee hanno una struttura ferma ed efficiente, e
sono tutelate sotto il profilo istituzionale (gendarmeria
francese, carabineiros spagnoli, polizei tedesca);
considerato il dislivello europeo dal punto di vista
stipendiale dei nostri carabinieri; ravvisata la necessità di
riordinare i ruoli dell'Arma benemerita, nonché di apportare
modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del
1995; considerata l'urgenza di rendere più operativa l'Arma,
allo scopo di tutelare, come è obbligatorio in uno Stato di
diritto, la società e tutti i suoi membri, e al fine di
istituire una figura di ufficiale di pubblica sicurezza
presente anche nei più piccoli centri abitati, operante in
collegamento con le prefetture, e così tutelare la sicurezza e
l'ordine pubblico in modo omogeneo, la proposta di legge è
presentata al fine di procedere al riordino dei ruoli e alle
norme sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri. Sono
chiariti il ruolo, le funzioni e le modalità di selezione;
sono stabiliti, in particolare, i criteri di ammissione e di
immissione nel ruolo, nonché le indicazioni di svolgimento dei
concorsi e dei corsi.
Sono, altresì, definite la consistenza organica e la
relativa distribuzione tra i diversi ruoli. La proposta di
legge regola, inoltre, il ruolo dei carabinieri, degli
appuntati, dei sovraintendenti e degli ispettori. Si
definiscono la composizione della commissione di esame, la
natura delle prove concorsuali e i criteri per le valutazioni
di merito. Sono regolate la nomina e la sospensione delle
nomine a seconda dei diversi tipi di corso-concorso. Sono,
altresì, fornite indicazioni per gli avanzamenti di carriera
ordinari, per meriti eccezionali e per benemerenze d'istituto
e per la determinazione delle aliquote pro-avanzamento. Si
prevede, in merito, che gli eventuali corrispettivi economici
siano corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge. Lo scopo è quello di dare un senso organico ai
diversi profili dell'Arma dei carabinieri, in modo da ridurre
le possibilità di interpretazioni confuse o contraddittorie
delle norme in materia.