XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1742
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dei ruoli).
1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti
ruoli:
a) appuntati e carabinieri;
b) sovrintendenti:
c) ispettori.
Art. 2
(Ruolo degli appuntati e dei carabinieri)
1. Il ruolo degli appuntati e dei carabinieri è articolato
in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:
a) carabiniere;
b) carabiniere scelto;
c) appuntato;
d) appuntato scelto.
2. Il ruolo degli appuntati e dei carabinieri è costituito
da 37.000 unità. L'organico è distribuito come segue:
a) 8.000 carabinieri;
b) 12.000 carabinieri scelti;
c) 9.000 appuntati;
d) 8.000 appuntati scelti.
2. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo
degli appuntati e dei carabinieri è disposto annualmente, nel
limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con
il bando di arruolamento.
Art. 3
(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli
appuntati e dei carabinieri)
1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e
dei carabinieri sono attribuite le qualifiche funzionali di
agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia
giudiziaria.
2. Il personale di cui al comma 1, oltre ai compiti di
carattere militare previsti dalle disposizioni vigenti, svolge
mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può
altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari,
nonché di addestramento in relazione ad una eventuale
specifica preparazione professionale posseduta. Il medesimo
personale può esercitare la propria attività in ambiti
lavorativi concernenti i settori di vigilanza amministrativi e
tecnico-logistici.
Art. 4
(Arruolamento - Princìpi generali)
1. Ai fini di cui alla presente legge, sono consentiti:
a) arruolamenti volontari come carabinieri
effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che
abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il
ventesimo anno di età, anche se arruolati per la leva o
incorporati in altre Armi o Forze armate nonché nelle Forze di
polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno già
prestato servizio militare il limite di età è elevato a
ventotto anni;
b) arruolamenti volontari come carabinieri in
ferma annuale dei giovani che abbiano adempiuto agli obblighi
di leva o che non vi siano sottoposti, e siano in possesso dei
requisiti previsti per i carabinieri in ferma volontaria di
cui alla lettera a). Il contingente di carabinieri in
ferma annuale è fissato annualmente con legge di bilancio. Ai
carabinieri in ferma annuale si applicano le stesse norme
delle disposizioni vigenti per i carabinieri effettivi,
comprese quelle riferite al trattamento economico.
2. Il contingente complessivo degli arruolamenti in ferma
annuale di cui al comma 1, lettera b), è stabilito in
12.125 unità.
3. Al termine della ferma di leva o annuale, i carabinieri
in ferma annuale possono permanere in servizio a domanda in
qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei
requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, ad
esclusione di quello di cui alla lettera b) del comma 1
del medesimo articolo, commutando i rispettivi periodi di
ferma, in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed all'articolo 10, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini dell'immissione
in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di
test per l'accertamento del grado di preparazione
culturale e professionale e sulla base della documentazione
caratteristica e matricolare, alla formazione di graduatorie,
da rendere pubbliche, ammettendo ad apposito corso integrativo
di formazione i militari in esse utilmente collocati. Il
numero di ferme quadriennali disponibili è fissato annualmente
dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, di seguito
denominato "Comandante generale", ed è ripartito tra i
carabinieri in ferma annuale che ne facciano domanda, nella
misura rispettiva del 40 per cento e del 60 per cento. I posti
in esubero in una delle predette categorie sono devoluti ai
concorrenti dell'altra categoria, idonei ma non rientranti in
graduatoria, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti
nelle prove selettive. Il mancato superamento del corso
integrativo comporta l'automatica risoluzione della ferma
volontaria ed il collocamento in congedo.
Art. 5.
(Requisiti per l'arruolamento).
1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui
all'articolo 4 devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) avere compiuto, alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il
diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo.
Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che
hanno già prestato servizio militare;
c) idoneità attitudinale al servizio nell'Arma dei
carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e
reclutamento carabinieri, il cui giudizio è definitivo;
d) titolo di studio di diploma di istruzione
secondaria di primo grado;
e) stato civile di celibe o di vedovo o, se
coniugato, aver compiuto ventisei anni di età;
f) idoneità fisica e statura non inferiore a metri
1,65;
g) non essere stati espulsi dalle Forze armate o
dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituiti dai
pubblici uffici;
h) non essere stati riformati o dichiarati
rivedibili in sede di visita di leva;
i) non essere stati condannati per delitti non
colposi;
l) non essere imputati per delitti non colposi né
essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) non trovarsi in situazioni comunque non
compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato
di carabiniere.
2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei
carabinieri devono, altresì, essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall'articolo 26 della legge 1^ febbraio 1989,
n. 53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, secondo
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive
modificazioni, risultanti dalle informazioni raccolte a loro
carico.
Art. 6.
(Bando di arruolamento).
1. Le procedure di arruolamento nell'Arma dei carabinieri,
la data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione
e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei
requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero
complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, nonché l'individuazione e la
valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non
vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della
stessa graduatoria.
Art. 7.
(Posizione di stato degli ammessi ai corsi per allievi
carabinieri).
1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), sono ammessi al corso per allievo
carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data
di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo,
previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo con il
grado di carabiniere, al termine del corso secondo l'ordine
della graduatoria finale. Il medesimo personale consegue la
nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al
termine della ferma di leva o annuale e nella stessa data è
immesso nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata
al termine del corso integrativo. Le suddette nomine sono
conferite con determinazione del Comandante generale o
dell'autorità da questi delegata. I militari in servizio ed in
congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei
carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze
di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso.
2. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono nominati carabinieri in ferma annuale
con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da
questi delegata, dopo aver superato un apposito corso tenuto
presso gli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri.
Art. 8.
(Riammissione in servizio).
1. Possono aspirare alla riammissione in servizio
nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati
dalla presente legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il trentesimo
anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in
possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiano superato il trentesimo anno di età e
siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e della
progressione di carriera non è computato il servizio svolto
anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.
3. I riammessi ai sensi del presente articolo devono
vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati con il
proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comunque cessato dal servizio permanente.
Art. 9.
(Ruolo dei sovrintendenti).
1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre gradi
che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo.
2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti
posizioni di stato:
a) in servizio permanente;
b) in congedo;
c) in congedo assoluto.
3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è
fissata nel numero massimo di 29.000 unità.
4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo sono
ripristinate dal transito degli appuntati e appuntati scelti
ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, tenuto conto che
consistenza della forza organica è suddivisa come segue:
a) 15.000 vice brigadieri;
b) 9.000 brigadieri;
c) 5.000 brigadieri capo.
Art. 10.
(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti).
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono
attribuite le qualifiche funzionali di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del ruolo di cui al comma 1, oltre ai
compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni
vigenti in materia, svolge mansioni esecutive, richiedenti
un'adeguata preparazione professionale e con il margine di
iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di
agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Al personale di cui al presente articolo possono
essere, altresì, affidati il comando di uno o più militari, ai
quali impartisce ordini, dei quali controlla l'esecuzione e
del cui operato risponde, nonché compiti di carattere
operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma
restando la possibilità di sostituzione del superiore
gerarchico in caso di temporanea assenza o impedimento.
4. Ai brigadieri capo possono essere altresì attribuiti
incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed
attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi
operativi di più elevato impegno.
Art. 11.
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. I sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono tratti,
mediante concorso interno per titoli ed esame scritto
consistente in risposte ad un questionario articolato su
domande tendenti ad accertare il grado di preparazione
culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento
e formazione professionale della durata stabilita e di norma
non inferiore ai tre mesi:
a) nel limite del 60 per cento dei posti
disponibili, dagli appuntati scelti;
b) nel limite del 40 per cento dei posti
disponibili, dagli appuntati.
2. Al concorso di cui al comma 1 è ammesso il personale
che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda:
a) sia idoneo al servizio militare incondizionato.
Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al
concorso con riserva di accertamento del possesso
dell'idoneità alla data di inizio del corso;
b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede
di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a
"nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
d) non risulti imputato in un procedimento penale
per delitto non colposo o sottoposto a procedimento
disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
e) abbia compiuto il dodicesimo anno di servizio e
rivesta il grado di appuntato.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso
di cui al comma 1, approvate con decreto del Ministro della
difesa, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore
età.
4. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma
1, l'individuazione e la valutazione dei titoli nonché il
numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle
vacanze nell'organico del ruolo, sono stabiliti con bando di
concorso indetto con decreto del Ministro della difesa.
5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti
in una categoria, sono devoluti ai concorrenti dell'altra
categoria, idonei ma risultati esuberanti, in relazione ai
rispettivi punteggi conseguiti.
6. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti
anche alla data fissata per l'inizio del corso di
aggiornamento di cui al comma 1. I vincitori del concorso di
cui al comma 1 che a tale data non sono idonei al servizio
militare incondizionato possono, previo riacquisto
dell'idoneità fisica, partecipare, a domanda, al primo corso
di aggiornamento utile.
7. I programmi e le modalità di svolgimento del corso di
cui al comma 1 nonché la composizione della commissione per
l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale o dell'autorità da questi delegata.
8. Coloro che al termine del corso di cui al comma 1 sono
dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere, con
decreto del Ministro della difesa, nell'ordine determinato
dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data
di fine dello stesso.
9. Coloro che non superano il corso di cui al comma 1
permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e
sono restituiti al normale servizio d'istituto.
10. E' dimesso dal corso di cui al comma 1 e restituito al
normale servizio d'istituto, con il grado rivestito senza
detrazione di anzianità, il personale che:
a) dichiari di rinunciare al corso;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere
le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del
nuovo grado;
c) non superi gli esami finali dopo aver già
ripetuto il corso;
d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal
corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
e) si trovi nelle condizioni previste dal
regolamento di cui al comma 13.
11. Nelle ipotesi di esclusione dal corso di cui al comma
1 per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del
partecipante, lo stesso è ammesso per una sola volta a
partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare
della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.
12. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso
di cui ai commi 10 e 11 sono adottati con determinazione del
Comandante generale su proposta del comandante dell'istituto
di istruzione.
13. Agli ammessi ai corsi di cui al comma 1 per la nomina
a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le norme
vigenti sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri,
si applicano, ove compatibili, le disposizioni del regolamento
per l'istituto di istruzione relative agli ispettori ed ai
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, da adottare con
decreto del Ministro della difesa, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui
all'articolo 9 è da considerare quale progressione di carriera
assoluta per il ruolo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a).
Art. 12.
(Ruolo degli ispettori).
1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri è
articolato in cinque gradi che assumono le seguenti
denominazioni:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo maggiore, sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza;
e) maresciallo aiutante, ufficiale di pubblica
sicurezza, carica speciale.
2. Il personale di cui al comma 1 può trovarsi nelle
seguenti posizioni di stato:
a) in ferma volontaria;
b) in servizio permanente;
c) in congedo;
d) in congedo assoluto.
3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è
fissata in 33.050 unità. La consistenza organica è distribuita
come segue:
a) 10.000 marescialli;
b) 8.050 marescialli ordinari;
c) 6.000 marescialli capi;
d) 5.000 marescialli maggiori;
e) 3.000 marescialli aiutanti-carica speciale.
Art. 13.
(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli
ispettori).
1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori inferiori
sono attribuite le qualifiche funzionali di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ad esclusione
del maresciallo maggiore al quale è attribuita la funzione di
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria, e del maresciallo aiutante-carica
speciale al quale è attribuita la funzione di ufficiale di
polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli
ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti
dalle disposizioni vigenti, svolgono funzioni di sicurezza
pubblica e di polizia giudiziaria. Essi possono sostituire i
diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di
impedimento ed essere preposti al comando delle stazioni
territoriali delle unità operative o addestrative, con le
connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni
impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la
direzione di uffici o le funzioni di coordinamento di più
unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con
piena responsabilità per l'attività svolta.
3. Al personale di cui al presente articolo possono
essere, altresì, attribuiti incarichi, anche investigativi ed
addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed
attitudini.
4. I marescialli maggiori-carica speciale, ufficiali di
pubblica sicurezza di cui al comma 1, sono diretti
collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
coordinano l'attività del personale del proprio ruolo. I
marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, di cui al medesimo comma 1, quando sostituiscono i
superiori gerarchici nella direzione di uffici o di reparti,
assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica
sicurezza.
5. Le stazioni territoriali sono comandate da marescialli
maggiori o da marescialli maggiori-carica speciale.
Art. 14.
(Reclutamento degli ispettori).
1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, sono tratti:
a) per il 50 per cento dei posti disponibili
nell'organico, mediante concorso pubblico e superamento di un
apposito corso della durata di due anni accademici;
b) per il 50 per cento dei posti disponibili
nell'organico, mediante concorso interno aperto agli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservato
un terzo di tale percentuale, ed agli appartenenti al ruolo
degli appuntati e carabinieri, e superamento di un apposito
corso di qualificazione di durata non inferiore ad anni
uno.
2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al
comma 1 è determinato in relazione ai posti vacanti
nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri
alla data di emanazione del bando di concorso.
3. I posti riservati ai corsi di cui alla lettera b)
del comma 1 eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in
aumento al numero dei posti previsti per il corso di cui alla
lettera a) del medesimo comma.
4. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione
ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti
massimi di età stabiliti dalla presente legge.
5. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma
1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, nonché il
numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle
vacanze nell'organico del ruolo sono stabiliti nei relativi
bandi di concorso, emanati con decreto del Ministro della
difesa.
Art. 15.
(Ammissione al corso biennale).
1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 14, comma
1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria
formata con i punti di merito delle prove di esame previste
dall'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), e con
i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la
cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di
concorso di cui al comma 5 del citato articolo 14.
2. Possono partecipare al corso di cui al comma 1:
a) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e dei
carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri in ferma
annuale nonché gli ufficiali di complemento dell'Arma dei
carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato.
Coloro che temporaneamente non siano idonei sono ammessi al
concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 17;
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare
in cui è bandito il concorso;
3) non abbiano superato il trentesimo anno di età;
4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel
periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni,
sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
5) siano in possesso della qualifica non inferiore a
"nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o
nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni;
6) non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli
dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, non idonei
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
7) non risultino imputati in procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare
di stato ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non
appartenenti alla Repubblica, qualora siano in possesso degli
altri requisiti previsti dalla presente legge, che alla data
di cui alla lettera a):
1) godano dei diritti civili e politici;
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare
in cui è bandito il concorso;
3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato
servizio militare per una durata non inferiore alla ferma
obbligatoria il limite di età è elevato a ventotto anni;
4) siano in possesso di idonei requisiti fisici e
abbiano una statura non inferiore a metri 1,65;
5) non siano stati condannati per delitti non colposi
né siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) non si trovino in situazioni comunque non
compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di
maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
7) siano in possesso dei requisiti morali previsti
dall'articolo 26 della legge 1^ febbraio 1989, n. 53, nonché
di quelli previsti dall'articolo 17, secondo comma, della
legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni,
risultanti dalle informazioni raccolte a loro carico;
8) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai
Corpi militarmente organizzati ovvero destituiti dai pubblici
uffici.
3. I requisiti di cui al comma 2, esclusi quelli di cui
al medesimo comma, lettera a), numero 3), e lettera
b), numero 3), devono essere posseduti fino alla data
dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data i vincitori
del concorso non devono trovarsi nella condizione di imputati
per delitti non colposi.
Art. 16.
(Ammissione al corso semestrale).
1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle
riserve di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), ha
luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di
merito riportati nelle prove di esame previste dall'articolo
17, comma 2, lettere b) e c), e con i punti
attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali le cui
individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di
concorso.
2. Possono partecipare al corso di cui al comma 1:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
che alla data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato o
siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo
parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente
non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino
alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 2
dell'articolo 17;
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la
qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio
corrispondente;
3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari più gravi della consegna;
4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità
dal corso per allievo maresciallo;
5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non
idonei all'avanzamento al grado superiore;
6) non risultino imputati in procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare
di stato ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e dei
carabinieri in possesso dei requisiti di cui alla lettera
a) e che:
1) abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio
nell'Arma dei carabinieri;
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare
in cui è bandito il concorso.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti
alla data fissata per l'inizio del corso. Alla stessa data i
vincitori di concorso non devono trovarsi nella condizione di
imputati per delitti non colposi.
Art. 17.
(Prove concorsuali).
1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo
14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:
a) una prova di efficienza fisica;
b) una prova scritta finalizzata ad accertare la
padronanza della lingua italiana;
c) una prova orale sulle materie indicate nel
bando di concorso;
d) un accertamento attitudinale di idoneità al
servizio nell'Arma dei carabinieri quale maresciallo del ruolo
degli ispettori, effettuato da parte del centro nazionale di
selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in
sede di tale accertamento è definitivo;
e) una visita medica da parte di un collegio
composto da tre ufficiali medici, di cui due ufficiali
superiori ed un ufficiale inferiore, il cui giudizio è
definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma dei
carabinieri, ad eccezione dei carabinieri ausiliari, degli
allievi carabinieri ausiliari, dei carabinieri in ferma
annuale e dagli allievi carabinieri in ferma annuale,
l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di
infermità invalidanti in atto.
2. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo
14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:
a) una prova scritta attinente ai servizi
d'istituto;
b) una prova orale su argomenti riguardanti i
servizi di istituto e la cultura generale;
c) un accertamento attitudinale di idoneità al
servizio nell'Arma dei carabinieri quale maresciallo del ruolo
degli ispettori effettuato da parte del centro nazionale di
selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in
sede di tale accertamento è definitivo;
d) una visita medica da parte di un collegio
composto da tre ufficiali medici, di cui due ufficiali
superiori ed un ufficiale inferiore, tendente ad accertare
l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli
appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli appuntati e
dei carabinieri che siano stati giudicati permanentemente non
idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita
medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori
infermità invalidanti in atto.
3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e
attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da
una prova preliminare a carattere generale svolta mediante
idonei test, il cui superamento costituisce requisito
indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove
concorsuali.
4. La successione, le modalità ed i tempi di svolgimento
delle prove di efficienza fisica, delle prove scritta e orale,
della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui
ai commi 1 e 2, sono stabiliti nei relativi bandi di
concorso.
Art. 18.
(Commissione di esame).
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per
l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 14, comma 1, è
composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei
carabinieri, con funzione di presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei
carabinieri;
c) un insegnante di italiano in possesso del
prescritto titolo accademico;
d) un maresciallo aiutante-carica speciale,
ufficiale di pubblica sicurezza, con funzioni di segretario e
senza diritto di voto.
2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai corsi
previsti dall'articolo 14, comma 1, sia rilevante, la
commissione di cui al comma 1 del presente articolo può essere
integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni,
costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello
della commissione originaria.
3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1
e 2 sono nominate con decreto del Ministro della difesa.
Art. 19.
(Valutazione delle prove scritta e orale e formazione
della graduatoria di merito).
1. La commissione di cui all'articolo 18 assegna alla
prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito
variabile da diciotto a trenta trentesimi.
2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella
prova scritta e che è stato giudicato idoneo alla visita
medica ed agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di
efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale.
3. La commissione di cui al comma 1 assegna a ciascun
concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in
trentesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di
merito di almeno diciotto trentesimi.
4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova
scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire
a ciascun concorrente ai fini della formazione della
graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli
eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso.
5. A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine,
alla minore età, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli
di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore
dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valore
della Marina, al valore dell'Aeronautica o al valor civile
nonché ai figli di vittime del dovere.
6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di
merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la
scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della
graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a
concorso, ferma restando la possibilità, nei primi venti
giorni di corso, di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma
non vincitori e nell'ordine della graduatoria, a compensazione
delle eventuali rinunce o degli allontanamenti.
7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non
vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della
stessa graduatoria.
Art. 20.
(Prova facoltativa).
1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di
domanda di ammissione ai corsi di cui all'articolo 14, comma
1, ed a condizione che abbia riportato la idoneità nelle altre
prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche, è
sottoposto ad una prova di esame finalizzata a valutare la
conoscenza della lingua estera prescelta tra quelle indicate
nel bando di concorso, consistente in una prova scritta e in
una prova orale secondo i programmi nel medesimo bando
stabiliti.
2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua
estera di cui al comma 1 del presente articolo è quella
prevista all'articolo 18, con la sostituzione dell'insegnante
di lingua italiana con un insegnante della lingua estera
oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo
accademico o, in mancanza, con un ufficiale qualificato
conoscitore della lingua stessa.
3. La commissione di cui al comma 2 assegna sia per la
prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso
in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei
due punti ha riportato un punto compreso tra i dieci ed i
venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria
finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di
concorso.
Art. 21.
(Posizione di stato degli ammessi ai corsi).
1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli
ispettori dei carabinieri:
a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o
da quello degli appuntati e dei carabinieri, conservano il
grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) se provenienti dagli allievi carabinieri in
ferma annuale conseguono la promozione a carabiniere nei
termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei
carabinieri;
c) se provenienti dai civili, dai militari in
servizio o in congedo appartenenti ad altre Armi o Forze
armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di
polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica
di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma;
d) se provenienti dagli ufficiali di complemento
dell'Arma dei carabinieri o dai carabinieri ausiliari o dai
carabinieri in ferma annuale, ottengono la commutazione della
ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla
data di arruolamento e sono nominati carabinieri.
2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate
e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il
personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il
grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione ai
corsi di cui al comma 1.
Art. 22.
(Svolgimento del corso biennale).
1. Il corso biennale per allievi marescialli dell'Arma dei
carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono
l'idoneità per la nomina a marescialli gli allievi che
superano gli esami finali al termine del secondo anno di
corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui
hanno avuto termine gli esami di idoneità di prima ovvero di
seconda sessione.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del
primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero
biennio un solo anno di corso.
3. I soggetti provenienti dai ruoli civili, qualora non
intendano ripetere il corso di cui al comma 1 ma desiderino
continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri fino
al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi
di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma.
4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 1 i
frequentatori che:
a) non superano gli esami dopo aver già ripetuto
un anno di corso;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal
corso per più di novanta giorni, anche non consecutivi;
d) si trovano nelle condizioni previste dal
regolamento di cui al comma 6.
5. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi 11 e 12.
6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si
applicano le norme contenute nel regolamento dell'istituto
d'istruzione per il personale del ruolo.
Art. 23.
(Svolgimento del corso semestrale).
1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei
carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge
secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma
dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a
maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali.
Gli allievi che non hanno superato i citati esami sono
restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla
frequenza del corso successivo.
2. Sono dimessi dal corso di cui al comma 1 i
frequentatori che:
a) non superano gli esami dopo aver già ripetuto
il corso;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal
corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi;
d) si trovano nelle condizioni previste dal
regolamento di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi 10 e 11.
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si
applicano le disposizioni del regolamento dell'istituto
d'istruzione per il personale del ruolo di cui all'articolo
11, comma 13.
Art. 24.
(Nomina a maresciallo).
1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si
consegue con decreto del Ministro della difesa, gli allievi
che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui
agli articoli 22 e 23, sono inseriti in ruolo secondo l'ordine
di graduatoria di fine corso determinato dal punteggio di
classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità
alle disposizioni contenute nel regolamento dell'istituto di
istruzione per il personale del ruolo di cui all'articolo 11,
comma 13.
2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di
cui all'articolo 22, che hanno superato gli esami finali al
termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo
alla data in cui si concludono le previste sessioni di
idoneità.
3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di
cui all'articolo 23, che hanno superato gli esami di fine
corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva
a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo
posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all'articolo
22, concluso nell'anno.
Art. 25.
(Sospensione dalle nomine a maresciallo, vice brigadiere e
carabiniere in ferma quadriennale).
1. Le nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere
in ferma quadriennale sono sospese, fino al cessare delle
cause impeditive, per coloro, che, anche se giudicati idonei
al termine dell'apposito corso, si trovano in una delle
condizioni previste dall'articolo 33, comma 2, oppure sono
stati ammessi al corso "con riserva" per pronuncia degli
organi di giustizia amministrativa.
Art. 26.
(Impiego in servizio di ordine pubblico).
1. Il personale frequentatore dei corsi di cui alla
presente legge presso gli istituti di istruzione dell'Arma dei
carabinieri può, eccezionalmente, essere impiegato in servizio
di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale
dell'Arma.
Art. 27.
(Stato giuridico del personale).
1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e
dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le
disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma
previste dalla normativa vigente per quanto non in contrasto o
non incompatibili con la presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della
legge 1^ febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri
devono intendersi riferite al grado di maresciallo. Lo stato
giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati
e dei carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme
vigenti per quanto non incompatibili con la presente legge.
3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo
degli appuntati e dei carabinieri cambia all'atto del transito
su base concorsuale ad altra carriera ed è equiparato allo
stato giuridico di vice brigadiere ed al grado di
maresciallo.
Art. 28.
(Richiamo in servizio dall'aspettativa).
1. Il militare in aspettativa per infermità, che debba
essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami
prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli
superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad
accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, è richiamato
in servizio.
Art. 29.
(Avanzamento degli appuntati e carabinieri).
1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni di
servizio nell'Arma dei carabinieri è conferito il grado di
carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di
anzianità nel grado è conferito il grado di appuntato.
3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che hanno
compiuto cinque anni di anzianità nel grado è conferito il
grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del
periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in
cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione
del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata,
sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4,
comma 4, della legge 1^ febbraio 1989, n. 53. I gradi di cui
ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con decorrenza dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di
permanenza nel grado, con determinazione del Comandante
generale o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere
della citata Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della
legge n. 53 del 1989. Per il personale di cui ai commi 1, 2 e
3, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento,
si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale
dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti. Gli appuntati
e i carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere
inclusi in una apposita aliquota fissata, con determinazione
del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata,
alla data del 31 dicembre di ogni anno. Ai militari giudicati
non idonei è data comunicazione delle relative motivazioni.
5. Ai fini del calcolo dei periodi indicati ai commi 1, 2
e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli interessati
sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i
periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di
condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi
disciplinari o per aspettativa per motivi privati.
6. Il personale che è sospeso dal servizio o imputato in
un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a
procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non
può essere valutato per l'avanzamento.
7. Al venire meno delle singole cause impeditive elencate
al comma 6, purché sussistano i requisiti di legge per
l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere
sottoposto a valutazione con le modalità di cui al comma 4 e,
se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa
decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione
fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
8. Gli appuntati e i carabinieri che, pur avendo maturato
la prescritta anzianità, non possono essere valutati per
l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al
servizio militare incondizionato o perché deceduti o per
raggiunti limiti di età, sono promossi al grado superiore dal
giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito
il parere della Commissione di cui al comma 4.
Art. 30.
(Avanzamento degli ispettori e
dei sovrintendenti).
1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti
si applicano le seguenti disposizioni:
a) da maresciallo a maresciallo ordinario, dopo
aver maturato cinque anni di anzianità nel grado;
b) da maresciallo ordinario a maresciallo capo,
dopo aver maturato cinque anni di anzianità nel grado;
c) da maresciallo capo a maresciallo maggiore, a
domanda, per titoli ed esame, e dopo aver maturato cinque anni
di anzianità nel grado di maresciallo capo;
d) da maresciallo maggiore a maresciallo
aiutante-carica speciale, dopo aver maturato dodici anni nel
grado, a domanda, per titoli ed esame.
2. I gradi di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 1 sono conferiti con decorrenza dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di
permanenza nel grado, con determinazione del Comandante
generale o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere
della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge
1^ febbraio 1989, n. 53.
3. Nei periodi indicati al comma 1, lettera a), b), c)
e d), non vanno computati gli anni per i quali gli
interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento,
nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto
di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi
disciplinari o per aspettativa per motivi privati.
4. Il personale che è sospeso dal servizio o imputato in
un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a
procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non
può essere valutato per l'avanzamento.
5. Al venire meno delle singole cause impeditive elencate
al comma 4, purché sussistano i requisiti di legge per
l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere
sottoposto a valutazione con le modalità di cui al comma 3 e,
se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa
decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione
fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
6. Gli ispettori che, pur avendo maturato la prescritta
anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento
perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare
incondizionato o perché deceduti o per raggiunti limiti di
età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente
alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della
Commissione di cui al comma 2.
7. L'avanzamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri
ha luogo:
a) ad anzianità fino al grado di maresciallo
capo;
b) a scelta e a scelta per esami solo per i gradi
di maresciallo maggiore e di maresciallo aiutante-carica
speciale;
c) per meriti eccezionali;
d) per benemerenze d'istituto.
8. L'avanzamento dei sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri ha luogo:
a) ad anzianità;
b) per meriti eccezionali;
c) per benemerenze d'istituto.
Art. 31.
(Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di espletamento di corsi ed esami).
1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri, per essere valutati, devono avere compiuto i
periodi minimi di comando, che sono stabiliti con regolamento
del Comando generale dell'Arma.
Art. 32.
(Determinazione delle aliquote
di valutazione).
1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere
inclusi in una apposita aliquota determinata con decreto del
Ministro della difesa alla data del 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 33.
(Inclusione ed esclusione delle aliquote).
1. Nelle aliquote di valutazione determinate ai sensi
dell'articolo 32, sono inclusi tutti gli ispettori ed i
sovrintendenti in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 30.
2. Dalle aliquote di cui al comma 1 sono esclusi coloro
che risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinare di stato
o sospesi dall'impiego o impediti da infermità temporanea
debitamente accertata nonché in aspettativa per i motivi
previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n.
599.
3. Qualora, durante i lavori della Commissione di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 1^ febbraio 1989, n. 53,
e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento,
l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni
previste dal comma 2 del presente articolo, la medesima
Commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso
dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato.
4. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti
esclusi dalle aliquote di valutazione di cui al comma 1, per
non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le
condizioni di cui all'articolo 30, ovvero esclusi dalle stesse
ai sensi del comma 2 del presente articolo, è apposta riserva
fino al cessare delle cause impeditive. Al venire meno di tali
cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal
servizio permanente, gli interessati sono esclusi nella prima
aliquota utile di valutazione.
Art. 34.
(Avanzamento ad anzianità).
1. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad
anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal
giorno successivo a quello del compimento del periodo di
permanenza nel grado. I marescialli che erano stati esclusi
dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo
33, comma 4, sono promossi, al venire meno delle cause
impeditive ai sensi del medesimo comma 4, con la stessa
decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle citate cause impeditive,
riacquistando l'anzianità relativa precedentemente
posseduta.
Art. 35.
(Avanzamento a scelta e a scelta per esami).
1. Il numero delle promozioni a maresciallo maggiore e a
maresciallo aiutante-carica speciale è fissato annualmente con
decreto del Ministro della difesa sino ad un trentesimo del
personale del ruolo degli ispettori, fermo restando il limite
massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31
dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di
maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante,
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, avviene:
a) per il 70 per cento delle promozioni
disponibili, mediante il sistema a scelta;
b) per il 30 per cento delle promozioni
disponibili, mediante il sistema del concorso per titoli ed
esami.
Art. 36.
(Avanzamento degli ispettori
e sovrintendenti in particolari condizioni).
1. Sono promossi, previo giudizio di idoneità, con decreto
del Ministro della difesa, al grado superiore dal giorno
precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal
giorno precedente al raggiungimento del limite di età per la
cessazione dal servizio permanente, gli ispettori ed i
sovrintendenti che:
a) siano già stati giudicati idonei
all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non
possono essere ulteriormente valutati per il raggiungimento
del limite di età per la cessazione dal servizio permanente o
perché divenuti permanentemente inabili al servizio
incondizionato o perché deceduti;
b) siano divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio
nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti
per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la
formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i
motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;
c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle
medesime condizioni di cui alle lettere a) e b),
prima di essere valutati per l'avanzamento.
Art. 37.
(Avanzamento straordinario
per meriti eccezionali).
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può
avere luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti
che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbiano reso
servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina
militare o all'Aeronautica militare e che abbiano dimostrato
di possedere qualità intellettuali, di cultura e
professionali, tanto preclare da dare sicuro affidamento di
adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del
grado superiore.
2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è
formulata dal generale o dall'ammiraglio dal quale
l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dai
pareri delle autorità gerarchiche superiori.
3. La promozione di cui al presente articolo è disposta
con decreto del Ministro della difesa, previo parere
favorevole della competente commissione di avanzamento
espresso ad unanimità di voti.
4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti
meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono
promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli
ispettori ed i sovrintendenti sono riconosciuti meritevoli
dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari
data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti
nel relativo ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali reca la
motivazione.
6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti
eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianità di
grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa
anzianità.
Art. 38.
(Promozione per benemerenze d'istituto).
1. L'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto
può avere luogo nei riguardi degli ispettori o dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e
personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o
di servizio di rilevante entità, dimostrando, nel portare a
compimento le operazioni stesse, chiaro senso di
responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.
2. La proposta di avanzamento straordinario per
benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo
dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed è
corredata dai pareri delle altre autorità gerarchiche.
3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti
meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerenze
d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto
che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta,
qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi
diversi.
4. Le promozioni sono disposte con decreto del Ministro
della difesa, previo parere favorevole della competente
commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.
5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento
straordinario per benemerenze d'istituto e per le conseguenti
promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità
di grado, agli esami sostenuti, ai periodi di comando o di
impiego in incarichi di specializzazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo ed
all'articolo 37 si applicano anche al personale appartenente
al ruolo degli appuntati e dei carabinieri e nei casi di
passaggio nel ruolo superiore.
Art. 39.
(Avanzamento a sottotenente).
1. I marescialli aiutanti sostituti e non, ufficiali di
pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri possono
conseguire la promozione nel grado di sottotenente del ruolo
tecnico degli ufficiali dell'Arma ai sensi degli articoli 37 e
38. A tali fini la proposta di avanzamento è formulata secondo
le disposizioni di cui ai medesimi articoli 37 e 38.
Art. 40.
(Nomine nel complemento).
1. I marescialli maggiori-carica speciale dell'Arma dei
carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio
possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di
complemento dell'Arma dei carabinieri, purché abbiano
acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per
avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del
comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano
servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età
per conseguire la nomina è di sessantacinque anni. Le nomine
hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o
della riserva di complemento.
3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a
marescialli di complemento è conferita, a domanda, all'atto
della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati
scelti e dei brigadieri capo, purché abbiano acquisito in via
normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il
periodo minimo di servizio prescritto.
Art. 41.
(Norme transitorie - Ruolo ispettori
e sovrintendenti).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
marescialli aiutanti-carica speciale, in servizio e in
congedo, dalla data del 31 maggio 1995, acquisiscono il grado
di tenente del ruolo tecnico. Tale numero sarà chiuso e ad
esaurimento.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
marescialli aiutanti-carica speciale, ufficiali di pubblica
sicurezza, acquisiscono il grado di maresciallo
maggiore-carica speciale, ufficiale di pubblica sicurezza, se
in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità pari ad almeno sette anni nel
grado;
b) note caratteristiche "eccellenti" nell'ultimo
biennio di valutazione.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
marescialli capo acquisiscono il grado di maresciallo
maggiore, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità pari ad almeno sei anni nel grado;
b) note caratteristiche "superiori alla media"
nell'ultima valutazione.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
marescialli ordinari acquisiscono il grado di maresciallo
capo, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità pari ad almeno sei anni nel grado;
b) note caratteristiche "nella media" nell'ultima
valutazione.
5. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
marescialli acquisiscono il grado di marescialli ordinari, se
in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità pari ad almeno cinque anni nel
grado;
b) note caratteristiche "nella media" nell'ultima
valutazione.
6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
brigadieri capo acquisiscono il grado di marescialli ordinari
ed entrano a fare parte del ruolo degli ispettori con numero
ad esaurimento, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) cinque anni di anzianità nel grado;
b) note caratteristiche "nella media" nell'ultimo
biennio di valutazione.
7. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
brigadieri acquisiscono il grado di maresciallo, se in
possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità pari ad almeno tre anni nel grado;
b) note caratteristiche "nella media" nell'ultima
valutazione.
8. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
vice brigadieri acquisiscono il grado di brigadiere, se in
possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità pari ad almeno cinque anni nel
grado;
b) note caratteristiche "nella media" nell'ultima
valutazione.
9. I vice brigadieri che sono stati vincitori di concorso
trimestrale transitano direttamente nel ruolo degli ispettori
con il grado di maresciallo.
10. Le promozioni previste dal presente articolo sono
disposte anche in soprannumero rispetto alla forza organica
del ruolo.
11. I militari non promossi ai sensi del presente articolo
conservano l'anzianità posseduta, che sarà conteggiata ai fini
dell'avanzamento successivo; nei confronti dei militari
promossi si procede alla cancellazione dell'anzianità
posseduta a decorrere dalla data della promozione.
12. I marescialli maggiori promossi alla carica speciale
acquisiscono di diritto la qualifica funzionale di ufficiale
di pubblica sicurezza; gli altri ispettori conservano la
qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 42.
(Norme transitorie -
Appuntati e carabinieri).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli appuntati in possesso di nota caratteristica "eccellente"
nell'ultimo triennio di valutazione acquisiscono il grado di
brigadiere.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli appuntati acquisiscono il grado di vicebrigadiere, se in
possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità pari ad almeno quindici anni di
servizio;
b) posizione di appuntato valutato in avanzamento
ad appuntato scelto;
c) note caratteristiche "eccellente" nell'ultimo
triennio di valutazione.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli appuntati con almeno tredici anni di servizio acquisiscono
il grado di appuntato scelto.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
carabinieri scelti con almeno sette anni di servizio
acquisiscono il grado di appuntato.
Art. 43.
(Transito di grado degli appuntati).
1. Gli appuntati e gli appuntati scelti che vogliono
transitare nei gradi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 42
se in possesso dei rispettivi requisiti previsti dai medesimi
commi, devono esprimere il loro consenso entro e non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tramite apposita domanda, e sono tenuti alla frequenza di un
corso di aggiornamento per un periodo minimo di due mesi. Il
corso è svolto presso i comandi provinciali di appartenenza.
Le tematiche e le materie del corso sono stabilite dal
Comandante generale. Al termine del corso i soggetti di cui al
presente articolo acquisiscono il grado di vice brigadiere e
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I militari
non promossi conservano l'anzianità posseduta che è
conteggiata ai fini dell'avanzamento successivo; nei confronti
dei militari promossi si procede alla cancellazione
dell'anzianità posseduta a decorrere dalla data della
promozione.
Art. 44.
(Criteri di inquadramento).
1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo
carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli
ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e dei
carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 41, 42 e
43.
2. Le eventuali eccedenze organiche determinate in
attuazione degli inquadramenti di cui al comma 1 sono disposte
in sovrannumero.
Art. 45.
(Personale della banda dell'Arma
dei carabinieri).
1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri
che alla data del 1^ settembre 1995 rivestivano il grado di
maresciallo, di maresciallo capo e di maresciallo aiutante,
sono inquadrati nel grado di maresciallo maggiore-carica
speciale secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo
strumento suonato e dal periodo complessivo prestato nella
parte o qualifica corrispondente. Gli orchestrali che
rivestivano, alla medesima data del 1^ settembre 1995, il
grado di maresciallo maggiore-carica speciale, sono inquadrati
nel grado dei tenenti del ruolo tecnico.
Art. 46.
(Reggimento corazzieri).
1. Al personale del reggimento corazzieri dell'Arma dei
carabinieri si applicano le disposizioni in materia di
avanzamento e di trattamento economico stabilite dalla
presente legge per i ruoli degli appuntati e dei carabinieri,
dei sovrintendenti e degli ispettori.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con
apposito decreto del Ministro della difesa.
Art. 47.
(Norme finali - Disposizioni varie).
1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai
concorsi interni ed agli avanzamenti del personale
appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e
carabinieri in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il citato personale, ove consegua nomine,
promozioni o qualifiche ai sensi del periodo precedente è
inquadrato secondo le modalità stabilite dagli articoli 41, 42
e 43. Il Ministro della difesa, con decreto da emanare di
intesa con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle
finanze, della giustizia e delle politiche agricole e
forestali, determina le caratteristiche dei distintivi e delle
insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri.
Sino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
restano confermati i distintivi e le insegne di grado in
uso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed ai sensi della medesima, le norme di legge e
regolamentari vigenti relative al personale sottufficiali si
applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la
presente legge, al personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti dall'Arma dei carabinieri.
Art. 48.
(Trattamento economico
e applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
decorrere dal 1^ giugno 2002, relativamente al personale
comunque in servizio alla stessa data.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al
personale dell'Arma dei carabinieri sono attribuiti lo
stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile
pensionabile di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, nonché gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di
ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in
caso di promozione o di nomina al grado o alla qualifica
superiore, di cui alla tabella B allegata alla presente legge,
nell'ambito dello stesso livello retributivo.
Tabella A
(v. articolo 48, comma 2)
LIVELLI DI RETRIBUZIONE
MARESCIALLO AIUTANTE LIVELLO VIII-BIS
CARICA SPECIALE
MARESCIALLO MAGGIORE VIII
MARESCIALLO CAPO VII-BIS
MARESCIALLO ORDINARIO VII
MARESCIALLO VI
BRIGADIERE CAPO VII
BRIGADIERE VI-BIS
VICE BRIGADIERE VI
APPUNTATO SCELTO V-BIS 3 SCATTI
APPUNTATO V 3 SCATTI
CARABINIERE SCELTO V 2 SCATTI
CARABINIERE V
Decorrenza corresponsione livelli: verranno corrisposti i
livelli ed eventuali scatti dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Tabella B
(v. articolo 48, comma 2)
QUALIFICHE DEI RUOLI
... (omissis) ...