XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1737
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
una presa d'atto della imprescindibile necessità di utilizzare
anche in campo sanitario ciò che la moderna tecnologia
telematica, intesa come l'integrazione fra l'elaborazione
elettronica e le telecomunicazioni, è oggi in grado di
offrirci.
L'applicazione della suddetta tecnologia al campo medico
viene detta "telemedicina" e si traduce nella possibilità di
trasmettere dati clinico-strumentali di qualsiasi genere, in
tempo reale ed a qualsiasi distanza, da una postazione
emittente ad una ricevente, semplicemente sfruttando reti di
telecomunicazione del tutto analoghe a quelle esistenti e
normalmente utilizzate, ad esempio, per le comuni trasmissioni
televisive o telefoniche.
Nel nostro Paese diverse strutture sanitarie hanno già da
tempo avviato programmi sperimentali sulla telemedicina, a
tutt'oggi non ancora regolamentati, ma i cui risultati sono
tuttavia apparsi tanto validi da spingerci a presentare questa
proposta di legge.
Molti sono gli esempi in cui la telemedicina si è già
rivelata strumento insostituibile nella gestione di pazienti,
soprattutto in caso di particolari situazioni geografiche o
storiche; basti anche solo pensare alle missioni dell'uomo
nello spazio ed alle recenti guerre in Bosnia e in Kossovo
dove, in assenza di un vero ospedale organizzato sul posto, è
stato possibile assicurare l'assistenza medica attraverso
diagnosi e terapie effettuate e coordinate in tempo reale da
sanitari che si trovavano fisicamente ben lontani dai luoghi
in oggetto, in alcuni casi a migliaia e migliaia di chilometri
di distanza.
Pertanto appare evidente come questa possibilità che la
moderna tecnologia ci offre non solo possa, ma debba essere
utilizzata anche al di fuori di guerre o di eventi
straordinari, allo scopo di migliorare sempre di più e in
tempi sempre più rapidi l'organizzazione e la gestione del
Servizio sanitario nazionale. Ed è proprio a tale obiettivo
che abbiamo inteso rivolgere la nostra specifica attenzione,
prevedendo una sperimentazione sull'intero territorio che
permetta di valutare tutte le possibilità di utilizzo di
questo innovativo strumento. Per fare qualche ulteriore
esempio concreto, si può dire che la telemedicina consente il
raggiungimento in tempo reale di zone del Paese che per la
loro configurazione orografica (ad esempio le piccole isole o
i comuni di alta montagna) hanno spesso problemi nella
gestione di pazienti particolari; consente inoltre di mettere
a disposizione validi supporti diagnostico-terapeutici ai
piccoli ospedali non dotati delle alte specializzazioni o che
si trovano occasionalmente ad aver bisogno di assistenza
specialistica in quel momento non disponibile; consente di
gestire problematiche sanitarie in caso di calamità naturali
oppure di avere consulti a distanza tra specialisti o tra
paziente e medico.
Quindi, entrando nel merito, la proposta di legge si
compone di quattro articoli.
L'articolo 1 definisce la telemedicina ed anche, mutuando
dalle definizioni del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171, cosa si intende per rete e servizi di telecomunicazioni.
La telemedicina si avvale infatti di apparecchiature in grado
di rilevare, elaborare e trasmettere in tempo reale ogni tipo
di segnale emesso dal paziente, sia esso fisico, chimico,
acustico, visivo o complesso: questo significa, ad esempio,
che ogni tipo di indagine clinica (radiografie,
elettrocardiogrammi, TAC, angiografia, eccetera) o di
intervento diagnostico-terapeutico (interventi chirurgici) può
essere facilmente trasmesso in qualsiasi momento, in tempo
reale, a qualsiasi distanza e per qualsivoglia uso clinico,
anche durante il suo stesso espletamento.
L'articolo 2 definisce gli scopi e le potenzialità della
telemedicina e, per dare un'idea della loro vastità, si può
dire che, parlando di ogni evento medico chirurgico, si
intende davvero ogni possibile evenienza: le emergenze, le
urgenze, la teleassistenza e la telesorveglianza, il
televideoconsulto, la organizzazione e la gestione delle
cartelle cliniche elettroniche, la collaborazione tra
specialisti o tra strutture sanitarie distanti tra loro,
l'organizzazione di banche dati cui poter afferire a scopo
didattico, statistico o per semplice consultazione e molto
altro ancora, essendo infatti possibile utilizzare reti
globali, in special modo satellitari, e con elevata capacità
di trasporto delle informazioni. Merita inoltre particolare
attenzione la concreta possibilità offerta dalla telemedicina
di realizzare attività didattica a distanza, permettendo
quindi lo studio e la formazione professionale al di là di
ogni barriera di spazio e di tempo, cosa che potrebbe
facilmente essere sfruttata dalle università, attualmente
sovraffollate, e da ogni centro di didattica e di ricerca.
L'articolo 3 delega il Governo ad emanare norme per
affidare alla Agenzia per i servizi sanitari regionali il
compito di organizzare e monitorare una rete sperimentale di
telemedicina sul territorio italiano che coinvolga
statisticamente ogni soggetto sanitario, sia esso pubblico o
privato, al fine di procedere ad uno studio esteso e
circostanziato di quanto previsto all'articolo 2. L'ambito di
scelta non potrà, per completezza di indagine, essere soggetto
a limiti ed è per questo che la presente proposta di legge
lascia libertà di scelta circa i soggetti da coinvolgere,
fermi però restando alcuni punti: deve di diritto essere
coinvolta ogni struttura sanitaria che abbia già posto in
essere nel passato e di sua propria iniziativa attività
collegate con la telemedicina; devono essere privilegiate
tutte quelle zone ove risulta nei fatti più difficoltoso
erogare prestazioni sanitarie e si deve tener conto della
distribuzione epidemiologica delle malattie.
L'Agenzia per i servizi sanitari regionali è apparsa la
struttura più adatta ad espletare i compiti indicati
nell'articolo 3 per vari motivi, tra i quali il primo è legato
al compito istituzionale che l'Agenzia riveste nel monitorare
tutto il Servizio sanitario nazionale e che la rende il
soggetto più adatto ad organizzare una tale sperimentazione,
ed il secondo, di natura economica, legato al risparmio
prodotto dall'affidamento di questi compiti ad una struttura
già esistente e funzionante, il che evita il dispendio di
ulteriori risorse economiche.
L'articolo 4 regola infine il finanziamento degli oneri
derivanti dai compiti assegnati all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.