XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1737




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è una presa d'atto della imprescindibile necessità di utilizzare anche in campo sanitario ciò che la moderna tecnologia telematica, intesa come l'integrazione fra l'elaborazione elettronica e le telecomunicazioni, è oggi in grado di offrirci.
        L'applicazione della suddetta tecnologia al campo medico viene detta "telemedicina" e si traduce nella possibilità di trasmettere dati clinico-strumentali di qualsiasi genere, in tempo reale ed a qualsiasi distanza, da una postazione emittente ad una ricevente, semplicemente sfruttando reti di telecomunicazione del tutto analoghe a quelle esistenti e normalmente utilizzate, ad esempio, per le comuni trasmissioni televisive o telefoniche.
        Nel nostro Paese diverse strutture sanitarie hanno già da tempo avviato programmi sperimentali sulla telemedicina, a tutt'oggi non ancora regolamentati, ma i cui risultati sono tuttavia apparsi tanto validi da spingerci a presentare questa proposta di legge.
        Molti sono gli esempi in cui la telemedicina si è già rivelata strumento insostituibile nella gestione di pazienti, soprattutto in caso di particolari situazioni geografiche o storiche; basti anche solo pensare alle missioni dell'uomo nello spazio ed alle recenti guerre in Bosnia e in Kossovo dove, in assenza di un vero ospedale organizzato sul posto, è stato possibile assicurare l'assistenza medica attraverso diagnosi e terapie effettuate e coordinate in tempo reale da sanitari che si trovavano fisicamente ben lontani dai luoghi in oggetto, in alcuni casi a migliaia e migliaia di chilometri di distanza.
        Pertanto appare evidente come questa possibilità che la moderna tecnologia ci offre non solo possa, ma debba essere utilizzata anche al di fuori di guerre o di eventi straordinari, allo scopo di migliorare sempre di più e in tempi sempre più rapidi l'organizzazione e la gestione del Servizio sanitario nazionale. Ed è proprio a tale obiettivo che abbiamo inteso rivolgere la nostra specifica attenzione, prevedendo una sperimentazione sull'intero territorio che permetta di valutare tutte le possibilità di utilizzo di questo innovativo strumento. Per fare qualche ulteriore esempio concreto, si può dire che la telemedicina consente il raggiungimento in tempo reale di zone del Paese che per la loro configurazione orografica (ad esempio le piccole isole o i comuni di alta montagna) hanno spesso problemi nella gestione di pazienti particolari; consente inoltre di mettere a disposizione validi supporti diagnostico-terapeutici ai piccoli ospedali non dotati delle alte specializzazioni o che si trovano occasionalmente ad aver bisogno di assistenza specialistica in quel momento non disponibile; consente di gestire problematiche sanitarie in caso di calamità naturali oppure di avere consulti a distanza tra specialisti o tra paziente e medico.
        Quindi, entrando nel merito, la proposta di legge si compone di quattro articoli.
        L'articolo 1 definisce la telemedicina ed anche, mutuando dalle definizioni del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, cosa si intende per rete e servizi di telecomunicazioni. La telemedicina si avvale infatti di apparecchiature in grado di rilevare, elaborare e trasmettere in tempo reale ogni tipo di segnale emesso dal paziente, sia esso fisico, chimico, acustico, visivo o complesso: questo significa, ad esempio, che ogni tipo di indagine clinica (radiografie, elettrocardiogrammi, TAC, angiografia, eccetera) o di intervento diagnostico-terapeutico (interventi chirurgici) può essere facilmente trasmesso in qualsiasi momento, in tempo reale, a qualsiasi distanza e per qualsivoglia uso clinico, anche durante il suo stesso espletamento.
        L'articolo 2 definisce gli scopi e le potenzialità della telemedicina e, per dare un'idea della loro vastità, si può dire che, parlando di ogni evento medico chirurgico, si intende davvero ogni possibile evenienza: le emergenze, le urgenze, la teleassistenza e la telesorveglianza, il televideoconsulto, la organizzazione e la gestione delle cartelle cliniche elettroniche, la collaborazione tra specialisti o tra strutture sanitarie distanti tra loro, l'organizzazione di banche dati cui poter afferire a scopo didattico, statistico o per semplice consultazione e molto altro ancora, essendo infatti possibile utilizzare reti globali, in special modo satellitari, e con elevata capacità di trasporto delle informazioni. Merita inoltre particolare attenzione la concreta possibilità offerta dalla telemedicina di realizzare attività didattica a distanza, permettendo quindi lo studio e la formazione professionale al di là di ogni barriera di spazio e di tempo, cosa che potrebbe facilmente essere sfruttata dalle università, attualmente sovraffollate, e da ogni centro di didattica e di ricerca.
        L'articolo 3 delega il Governo ad emanare norme per affidare alla Agenzia per i servizi sanitari regionali il compito di organizzare e monitorare una rete sperimentale di telemedicina sul territorio italiano che coinvolga statisticamente ogni soggetto sanitario, sia esso pubblico o privato, al fine di procedere ad uno studio esteso e circostanziato di quanto previsto all'articolo 2. L'ambito di scelta non potrà, per completezza di indagine, essere soggetto a limiti ed è per questo che la presente proposta di legge lascia libertà di scelta circa i soggetti da coinvolgere, fermi però restando alcuni punti: deve di diritto essere coinvolta ogni struttura sanitaria che abbia già posto in essere nel passato e di sua propria iniziativa attività collegate con la telemedicina; devono essere privilegiate tutte quelle zone ove risulta nei fatti più difficoltoso erogare prestazioni sanitarie e si deve tener conto della distribuzione epidemiologica delle malattie.
        L'Agenzia per i servizi sanitari regionali è apparsa la struttura più adatta ad espletare i compiti indicati nell'articolo 3 per vari motivi, tra i quali il primo è legato al compito istituzionale che l'Agenzia riveste nel monitorare tutto il Servizio sanitario nazionale e che la rende il soggetto più adatto ad organizzare una tale sperimentazione, ed il secondo, di natura economica, legato al risparmio prodotto dall'affidamento di questi compiti ad una struttura già esistente e funzionante, il che evita il dispendio di ulteriori risorse economiche.
        L'articolo 4 regola infine il finanziamento degli oneri derivanti dai compiti assegnati all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.




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