XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1737
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai sensi della presente legge:
a) per telemedicina si intende l'insieme dei
servizi sanitari che possono essere forniti a distanza tra due
o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie
informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate o
pubbliche, sia terrestri che satellitari, a copertura locale o
globale;
b) per rete di telecomunicazioni si intende un
sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione
di segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a
filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici,
utilizzati, in tutto o in parte, per fornire servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico;
c) per servizio di telecomunicazioni si intende un
servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella
trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di
telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo
anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la
diffusione circolare dei programmi radiofonici e
televisivi.
2. La telemedicina si avvale di apparecchiature in grado
di rilevare segnali semplici o complessi emessi dal paziente
oppure ad esso correlati, i quali, opportunamente elaborati,
vengono trasmessi a distanza in tempo reale all'interno delle
reti di telecomunicazione.
Art. 2.
(Scopi e potenzialità della telemedicina).
1. La telemedicina permette di fornire servizi sanitari
sviluppati secondo criteri di efficienza, qualità, economicità
e riservatezza, e consente in particolare il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) gestione diretta degli eventi
medico-chirurgici;
b) supporto completo ed in tempo reale al
sanitario nonché processo decisionale del alla gestione
clinica del reparto e del paziente;
c) standardizzazione dei servizi erogati;
d) formazione professionale ai vari livelli;
e) divulgazione scientifica e attività
didattica.
Art. 3.
(Delega al Governo).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto
legislativo per l'attribuzione all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali (ASSR), di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, dei seguenti compiti:
a) definizione delle modalità per la realizzazione
e la gestione di una rete sperimentale nazionale per i servizi
di telemedicina;
b) istituzione, nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, di una
banca dati centrale ove raccogliere tutti i dati delle
sperimentazioni effettuate;
c) monitoraggio delle attività sperimentali,
evidenziando gli eventuali interventi di revisione che
risultino necessari.
2. Al fine della definizione delle modalità di
espletamento dei compiti della ASSR di cui al comma 1, il
decreto legislativo di cui al medesimo comma 1 dovrà attenersi
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le attività di individuazione e successiva
attivazione della rete sperimentale devono coinvolgere tutto
il territorio nazionale, privilegiando quelle zone del Paese
che risultano ad oggi deficitarie dal punto di vista
dell'assistenza sanitaria, in rapporto anche alle necessità
derivanti dalla distribuzione epidemiologica delle patologie,
garantendo comunque la presenza di un nucleo sperimentale in
ogni regione del Paese;
b) la struttura della rete sperimentale deve
coinvolgere un numero di soggetti pubblici, privati e
accreditati dal Servizio sanitario nazionale statisticamente
rappresentativo della realtà nazionale, privilegiando quanti
hanno già avviato specifiche attività collegate alla
telemedicina, sulla base di progetti rilevanti sul piano
scientifico e tecnologico.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei compiti
assegnati alla ASSR ai sensi dell'articolo 3, si provvede a
carico degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati
all'ASSR per il suo funzionamento.