XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1737




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai sensi della presente legge:

            a) per telemedicina si intende l'insieme dei servizi sanitari che possono essere forniti a distanza tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate o pubbliche, sia terrestri che satellitari, a copertura locale o globale;

            b) per rete di telecomunicazioni si intende un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

            c) per servizio di telecomunicazioni si intende un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

        2. La telemedicina si avvale di apparecchiature in grado di rilevare segnali semplici o complessi emessi dal paziente oppure ad esso correlati, i quali, opportunamente elaborati, vengono trasmessi a distanza in tempo reale all'interno delle reti di telecomunicazione.


Art. 2.

(Scopi e potenzialità della telemedicina).

        1. La telemedicina permette di fornire servizi sanitari sviluppati secondo criteri di efficienza, qualità, economicità e riservatezza, e consente in particolare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

            a) gestione diretta degli eventi medico-chirurgici;

            b) supporto completo ed in tempo reale al sanitario nonché processo decisionale del alla gestione clinica del reparto e del paziente;

            c) standardizzazione dei servizi erogati;

            d) formazione professionale ai vari livelli;

            e) divulgazione scientifica e attività didattica.


Art. 3.

(Delega al Governo).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attribuzione all'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, dei seguenti compiti:

            a) definizione delle modalità per la realizzazione e la gestione di una rete sperimentale nazionale per i servizi di telemedicina;

            b) istituzione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, di una banca dati centrale ove raccogliere tutti i dati delle sperimentazioni effettuate;

            c) monitoraggio delle attività sperimentali, evidenziando gli eventuali interventi di revisione che risultino necessari.

        2. Al fine della definizione delle modalità di espletamento dei compiti della ASSR di cui al comma 1, il decreto legislativo di cui al medesimo comma 1 dovrà attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) le attività di individuazione e successiva attivazione della rete sperimentale devono coinvolgere tutto il territorio nazionale, privilegiando quelle zone del Paese che risultano ad oggi deficitarie dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, in rapporto anche alle necessità derivanti dalla distribuzione epidemiologica delle patologie, garantendo comunque la presenza di un nucleo sperimentale in ogni regione del Paese;

            b) la struttura della rete sperimentale deve coinvolgere un numero di soggetti pubblici, privati e accreditati dal Servizio sanitario nazionale statisticamente rappresentativo della realtà nazionale, privilegiando quanti hanno già avviato specifiche attività collegate alla telemedicina, sulla base di progetti rilevanti sul piano scientifico e tecnologico.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei compiti assegnati alla ASSR ai sensi dell'articolo 3, si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati all'ASSR per il suo funzionamento.



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