XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1736




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce un analogo testo presentato nella precedente legislatura da colleghi appartenenti a Rifondazione comunista (atto Camera n. 6840, XIII legislatura), con alcune modifiche, che tengono conto di suggerimenti che nel frattempo ci sono pervenuti. Ciò si è reso necessario in quanto il problema non ha trovato ancora una soluzione.
        Un contenzioso ha generato, e continua ancora a generare nel mondo del lavoro, pubblico e privato, la pratica attuazione dei contratti di lavoro triennali, sia per rispondere positivamente ai princìpi ormai consolidati della giurisprudenza, sia per rispondere ai princìpi di omogeneizzazione di cui alla legge quadro sul pubblico impiego, la legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni. Per risolvere tali contrasti sono dovute intervenire ripetutamente la magistratura ordinaria e quella amministrativa, mentre la Corte di cassazione, con sentenza 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che: "(...) Le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale di vigenza dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità".
        In armonia con quanto dettato dalla Corte di cassazione, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, con ordinanza 27 maggio 1985, n. 622, disponeva che: "(...)Destinatari degli accordi sono poi tutti quelli in servizio alla data di inizio della validità dei contratti sia che rimangono in servizio nell'intero triennio, sia che vengano collocati in quiescenza; l'eventuale scaglionamento nel tempo del pagamento dei benefìci riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi".
        Dopo lungo contendere e su proposta e richieste degli interessati, il legislatore recepiva tali princìpi ed interveniva con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (articolo 52), per il personale dipendente dai Ministeri, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n 269 (articolo 51), per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Successivamente, con l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (relativo al contratto 1988-1990) talune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987 erano modificate, seppure in modo non espresso, poiché si prescriveva che: "In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall'articolo 3 e nelle percentuali di cui all'articolo 4, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale". Tale clausola è stata successivamente recepita nei rinnovi contrattuali di tutti i comparti e per i ferrovieri nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992.
        Ma l'esultanza dei lavoratori per i risultati positivi conseguiti dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che politiche, comincia a smorzarsi rapidamente quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annulla tali conquiste o per lo meno le rende inefficaci. Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del Tesoro per dettare le norme sulla perequazione automatica per le pensioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabilisce che: "At fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti".
        Tale disposizione è subito applicata a tutto il pubblico comparto, compresi i ferrovieri per i quali l'articolo 21 della legge n. 210 del 1985 stabilisce che il trattamento di previdenza continua ad essere regolamentato dalle norme in vigore fino a che non si addiverrà alla riforma pensionistica.
        E' manifesto, quindi, che gli effetti di una legge, fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che è posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, sono inspiegabilmente modificati da una circolare che, di fatto, annulla le finalità della legge stessa. O tutto il contratto o la perequazione, è detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio in quanto, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura esigenza di cassa. Quindi, giuridicamente, gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di inizio del contratto e, pertanto, suscettibili degli aumenti per perequazione ai sensi della legge n. 730 del 1983 verificatisi nel corso del triennio. Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero, la n. 12954 del 7 luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti, nell'arco del triennio, doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Affermazione subito contestata giudiziariamente ed a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali triennali.
        Si vedano, ad esempio, la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, n. 302 del 1992, nonché le sentenze del pretore di Roma n. 104403/1991 del 10 gennaio 1992, n. 108192/1991 del 15 maggio 1992, e numerose altre che si sono nel frattempo succedute.
        Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge è quello di dirimere dubbi ed interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni enunciate. Esso, infine, assume anche una finalità economica perché annullerebbe tutta la massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno un costo di rilevanza non trascurabile oltre che rendere un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in attesa di vedere riconosciuto un loro diritto.




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