XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1736
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riproduce un analogo testo presentato nella precedente
legislatura da colleghi appartenenti a Rifondazione comunista
(atto Camera n. 6840, XIII legislatura), con alcune modifiche,
che tengono conto di suggerimenti che nel frattempo ci sono
pervenuti. Ciò si è reso necessario in quanto il problema non
ha trovato ancora una soluzione.
Un contenzioso ha generato, e continua ancora a generare
nel mondo del lavoro, pubblico e privato, la pratica
attuazione dei contratti di lavoro triennali, sia per
rispondere positivamente ai princìpi ormai consolidati della
giurisprudenza, sia per rispondere ai princìpi di
omogeneizzazione di cui alla legge quadro sul pubblico
impiego, la legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive
modificazioni. Per risolvere tali contrasti sono dovute
intervenire ripetutamente la magistratura ordinaria e quella
amministrativa, mentre la Corte di cassazione, con sentenza 2
giugno 1977, n. 2249, stabiliva che: "(...) Le parti
contraenti degli accordi triennali per il personale del
pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai
miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale di
vigenza dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di
validità".
In armonia con quanto dettato dalla Corte di cassazione,
il tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione,
con ordinanza 27 maggio 1985, n. 622, disponeva che:
"(...)Destinatari degli accordi sono poi tutti quelli in
servizio alla data di inizio della validità dei contratti sia
che rimangono in servizio nell'intero triennio, sia che
vengano collocati in quiescenza; l'eventuale scaglionamento
nel tempo del pagamento dei benefìci riguarda solo gli effetti
e la decorrenza degli stessi".
Dopo lungo contendere e su proposta e richieste degli
interessati, il legislatore recepiva tali princìpi ed
interveniva con il decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, con il decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266
(articolo 52), per il personale dipendente dai Ministeri, e
con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987,
n 269 (articolo 51), per il personale dipendente dalle aziende
e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Successivamente, con l'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (relativo
al contratto 1988-1990) talune disposizioni del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987 erano
modificate, seppure in modo non espresso, poiché si
prescriveva che: "In ottemperanza al disposto dell'articolo 13
della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefìci economici
risultanti dall'applicazione del presente decreto sono
corrisposti integralmente, alle scadenze previste
dall'articolo 3 e nelle percentuali di cui all'articolo 4, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale". Tale clausola
è stata successivamente recepita nei rinnovi contrattuali di
tutti i comparti e per i ferrovieri nel contratto collettivo
nazionale di lavoro 1990-1992.
Ma l'esultanza dei lavoratori per i risultati positivi
conseguiti dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che
politiche, comincia a smorzarsi rapidamente quando il
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con
suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto
annulla tali conquiste o per lo meno le rende inefficaci.
Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata
a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni
provinciali del Tesoro per dettare le norme sulla perequazione
automatica per le pensioni pubbliche, ai sensi dell'articolo
21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabilisce che:
"At fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti
personale statale collocato a riposo periodo vigenza
contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at
riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione
decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in
quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili,
dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in
godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre
1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi
che resteranno pertanto assorbiti".
Tale disposizione è subito applicata a tutto il pubblico
comparto, compresi i ferrovieri per i quali l'articolo 21
della legge n. 210 del 1985 stabilisce che il trattamento di
previdenza continua ad essere regolamentato dalle norme in
vigore fino a che non si addiverrà alla riforma
pensionistica.
E' manifesto, quindi, che gli effetti di una legge, fatta
allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al
lavoratore che è posto in quiescenza nell'arco del contratto
triennale, sono inspiegabilmente modificati da una circolare
che, di fatto, annulla le finalità della legge stessa. O tutto
il contratto o la perequazione, è detto, senza alcuna
motivazione. Noi crediamo che il lavoratore abbia diritto
all'uno ed all'altro beneficio in quanto, come affermato da
numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei
tre anni nasce da una pura esigenza di cassa. Quindi,
giuridicamente, gli aumenti sono da considerare come se
fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di inizio del
contratto e, pertanto, suscettibili degli aumenti per
perequazione ai sensi della legge n. 730 del 1983 verificatisi
nel corso del triennio. Non solo, ma i suddetti provvedimenti
legislativi hanno subìto una nuova interpretazione limitativa
da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che
sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita.
Infatti, sempre con circolare del Ministero, la n. 12954 del 7
luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei
contratti, nell'arco del triennio, doveva intendersi limitata
ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della
buonuscita. Affermazione subito contestata giudiziariamente ed
a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze
favorevoli ai lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro
diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli
aumenti contrattuali triennali.
Si vedano, ad esempio, la sentenza del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, III sezione, n. 302 del
1992, nonché le sentenze del pretore di Roma n. 104403/1991
del 10 gennaio 1992, n. 108192/1991 del 15 maggio 1992, e
numerose altre che si sono nel frattempo succedute.
Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge è
quello di dirimere dubbi ed interpretazioni difformi dallo
spirito delle disposizioni enunciate. Esso, infine, assume
anche una finalità economica perché annullerebbe tutta la
massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno
un costo di rilevanza non trascurabile oltre che rendere un
dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in
attesa di vedere riconosciuto un loro diritto.