XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1736
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall'Ente
Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa
comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^
gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al
trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi agli
aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984,
n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n.
779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di
amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni
1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo
di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, negli importi
effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal
servizio o buonuscita, comunque denominati, che vengono
rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il
dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del
contratto comprensivo di benefìci economici-stipendiali
previsti nel triennio per il personale in servizio e nelle
misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni
citate.
Art. 2.
1. I benefìci economici stabiliti dai contratti e
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente
legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi
della pensione di cui all'articolo 21 legge 27 dicembre 1983,
n. 370, che non vengono riassorbiti.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai
ferrovieri cessati dal servizio entro il 30 novembre 1992, in
vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro
1990-1992, i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione
con le modalità di cui al medesimo comma 1 con l'inclusione
dei benefìci di cui all'articolo 37, punto 4, del citato
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 3.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci
previsti nell'arco di vigenza dei contratti di cui
all'articolo 1, comunque denominati, sono dichiarati estinti
d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato
restano privi di effetto.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.