XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1736




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi agli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio o buonuscita, comunque denominati, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefìci economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni citate.


Art. 2.

        1. I benefìci economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 legge 27 dicembre 1983, n. 370, che non vengono riassorbiti.
        2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 30 novembre 1992, in vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992, i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al medesimo comma 1 con l'inclusione dei benefìci di cui all'articolo 37, punto 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.


Art. 3.

        1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti di cui all'articolo 1, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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