XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1735
Onorevoli Colleghi! - Da molto tempo, ma in particolare
a partire dal 25 ottobre 1989, data di entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, è stata sottolineata dagli
operatori del settore l'esigenza di un potenziamento
dell'organico della magistratura ordinaria, anche per
fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata.
Inoltre, a seguito della istituzione di nuovi organismi
giudiziari (Direzione nazionale antimafia, Direzione
distrettuale antimafia) numerosi magistrati sono stati
assegnati alle funzioni requirenti aggravando la cronica
carenza degli organici. Mancano 1.300 magistrati soprattutto
nelle cosiddette zone a "rischio".
L'arretrato dei procedimenti civili e penali è divenuto
spaventoso. Un procedimento civile giunge a sentenza
definitiva dopo 10-15 anni, in media in 10 anni se penale.
La soluzione del problema non può peraltro rinvenirsi
nell'unico strumento di reclutamento ordinario dei magistrati,
che richiede un lasso temporale di circa quattro anni dalla
pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo
dei vincitori.
Nemmeno i concorsi susseguitisi negli ultimi anni sono
stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità.
Infatti, pur comportando un massiccio afflusso di candidati,
non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti
disponibili.
Ed è proprio in questo quadro generale che si innesta la
proposta di creare un ruolo di completamento ad esaurimento
dei magistrati, da destinare alle procure presso i tribunali
ed ai tribunali.
La giustizia, non solo quella ex pretorile, è oggi infatti
amministrata prevalentemente da magistrati onorari (vice
procuratori onorari, giudici onorari di tribunale e, quindi,
del tribunale monocratico) che con il loro impegno assicurano
il regolare svolgimento delle udienze, in quanto la presenza
dei pubblici ministeri togati alle stesse paralizzerebbe di
fatto la fase delle indagini preliminari e tutte le altre
incombenze rese particolarmente gravose dalla assegnazione di
migliaia di procedimenti penali ad ogni magistrato (circa
5.000). L'elevatissimo numero di deleghe ai vice procuratori
indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze
venga garantito appunto dai predetti (con una media personale
di 2-3 udienze settimanali). Identica situazione, se non
peggiore è quella dei giudici onorari di tribunale sia in
campo civile sia in campo penale.
Il magistrato onorario da tale è divenuto "giudice
quotidianamente operante" con il "lauto" gettone di presenza
di lire 150 mila (130 mila nette) per udienza, compenso
assolutamente offensivo della sua professionalità.
E' da precisare che tale compenso viene corrisposto
soltanto per le giornate di lavoro effettivamente svolte,
senza alcun riferimento alle ore lavorative (minimo 6-10 ore
al giorno in udienza) oltre quelle per lo studio dei processi,
delle cause e per la redazione delle sentenze (in media da 20
a 50).
Si ritiene che non sia giusto disperdere queste energie,
essenziali per assicurare il buon funzionamento della
giustizia, che non sia giusto buttare al vento professionalità
acquisite nello svolgimento di tali attività e che la
sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari di
tribunale possa, nell'immediatezza, assicurare il necessario
numero di magistrati che dia efficienza alla macchina della
giustizia.
A riprova dell'importanza e dell'indispensabilità
dell'attività svolta, ieri ed oggi, dai magistrati onorari, va
detto che in quattro occasioni, altrettante leggi dello Stato
hanno previsto la loro immissione straordinaria nei ruoli
della magistratura togata (regio decreto legge 20 luglio 1934;
n. 1404; decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946,
n. 352; legge 18 maggio 1974, n. 217; legge 4 agosto 1977, n.
516).
La presente proposta di legge mira a dare idonee risposte
alle citate esigenze, mediante l'istituzione di un ruolo ad
esaurimento di "magistrati di complemento", per l'esercizio
delle funzioni di competenza dei tribunali monocratici e delle
procure presso i tribunali, consentendo così di coprire i
vuoti organici esistenti presso i tribunali e le corti di
merito.
In tale ruolo ad esaurimento andrebbero inquadrati a
domanda, e con incarico a tempo indeterminato, tutti i giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari attualmente
in servizio, o che abbiano prestato servizio in tali ruoli per
almeno un triennio, che abbiano i requisiti per l'accesso ai
ruoli della magistratura e non abbiano superato il
sessantacinquesimo anno di età.
Si prevede inoltre la corresponsione dello stipendio dei
magistrati di pari grado, l'estensione delle prerogative e
guarentigie previste dall'ordinamento giudiziario, la
disponibilità a prestare servizio nelle cosiddette zone a
"rischio" e la sospensione dagli albi professionali,
unitamente alla abolizione della figura dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori.
La proposta prevede altresì l'immissione successiva
nell'organico della magistratura ordinaria degli appartenenti
al ruolo di complemento.
La Costituzione, all'articolo 106, prevede che la nomina
dei magistrati abbia luogo per concorso, ma demanda alla legge
ordinaria di stabilirne le modalità. Una valida e seria
risposta alle esigenze prima accennate e una concreta
sistemazione dei magistrati onorari che non moltiplichi il
precariato, è quindi possibile ed agevolmente realizzabile con
norme di livello primario, quali quelle proposte.
E' altresì lecito e non incostituzionale prevedere anche
la possibilità di accesso ai ruoli della magistratura
ordinaria, per chi sia inserito nel ruolo di complemento, per
questo definito "ad esaurimento", mediante corsi - concorso
del tipo di quelli indetti dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, alla fine dei quali, dopo un periodo
di frequenza di nove mesi o di un anno, si sostiene un esame
consistente in una prova scritta di carattere pratico.
La presente proposta di legge tiene conto anche
dell'indubbio vantaggio che conseguirebbe per la macchina
della giustizia, finalmente messa in condizione di operare con
un più veloce funzionamento, quanto mai necessario per ridare
fiducia a quanti si rivolgono alla giustizia restando spesso
delusi e frustrati nelle loro aspettative.