XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1735
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo di complemento dei magistrati
onorari ad esaurimento a cui accedono, a domanda, i vice
procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale,
incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli
42-ter, 42-quater, 42-quinquies,
42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71,
71-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge o che abbiano prestato servizio in tali
ruoli per almeno un triennio.
Art. 2.
1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di
tribunale sono immessi a tempo indeterminato nelle funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica e di giudice di
tribunale a condizione che, alla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;
b) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno
di età.
Art. 3.
1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1,
gli interessati dovranno presentare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda
diretta al Consiglio superiore della magistratura,
inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica
presso la quale prestano servizio, specificando i titoli di
preferenza ai fini della nomina.
2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi di
tribunale qualificate "a rischio", è considerata titolo di
preferenza rispetto a tutti gli altri.
Art. 4.
1. Una apposita commissione nominata dal Consiglio
superiore della magistratura, entro due mesi dalla scadenza
del termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, redige
graduatorie separate per i sostituti procuratori e per i
giudici di tribunale.
2. Il personale di cui al comma 1 è immesso in possesso
delle sedi assegnate entro e non oltre un mese dalla
pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della giustizia.
Art. 5.
1. Gli avvocati dal momento d'immissione nel ruolo di
complemento dei magistrati onorari ad esaurimento sono sospesi
dall'albo professionale di appartenenza.
Art. 6.
1. Al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 sono
attribuiti lo stato giuridico, le prerogative e le guarentigie
spettanti ai magistrati di ruolo. Esso percepisce lo stipendio
spettante ai magistrati di pari grado, con tutte le indennità
previste a favore del personale dell'amministrazione
giudiziaria e i successivi miglioramenti.
Art. 7.
1. Per la durata dell'incarico, gli oneri assistenziali e
previdenziali sono versati dal Ministero della giustizia alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati con
riferimento allo scaglione di reddito.
Art. 8.
1. Il Ministro della giustizia ai fini dell'immissione nei
ruoli ordinari della magistratura, bandisce ogni anno un
corso-concorso, per un numero di posti pari al 10 per cento di
quelli da bandire con concorso ordinario, riservato al
personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al
perfezionamento della preparazione tecnico-pratica. Al termine
del corso-concorso i candidati sostengono una prova scritta di
carattere pratico, differenziata a seconda delle funzioni
giudicanti o requirenti, consistente nella redazione di uno
degli atti tipici delle rispettive funzioni. Non si applica
l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
Art. 9.
1. Il corso-concorso di cui all'articolo 8 ha la durata di
nove mesi ed è organizzato presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, secondo la normativa che ne
disciplina le attività formative.
2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento
della prova pratica ed il punteggio da attribuire alla
medesima, sono stabiliti con deliberazione dal Consiglio
superiore della magistratura.
Art. 10.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente
legge sono poste a carico degli ordinari stanziamenti dello
stato di previsione del Ministero della giustizia.
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.