XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1727
Onorevoli Colleghi! - Al momento della istituzione dei
giudici di pace, i limiti all'esercizio della professione di
avvocato, da parte degli stessi giudici, erano previsti
dall'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n.
374, e successive modificazioni, che così disponeva: "Gli
avvocati (...) che svolgono le funzioni di giudice di pace non
possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio
del giudice di pace al quale appartengono, non possono
rappresentare, assistere o difendere le parti nei procedimenti
svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di
giudizio".
La nuova legge (24 novembre 1999, n. 468), dopo avere
abrogato l'articolo 8-bis, ha introdotto dopo il comma 1
dell'articolo 8 della citata legge n. 374 del 1991, i seguenti
commi:
"1-bis Gli avvocati non possono esercitare le
funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel
quale esercitano la professione forense ovvero nel quale
esercitano la professione forense i loro associati di studio,
il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o
gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di
giudice di pace non possono esercitare la professione forense
dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono
e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di
procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei
successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche gli
associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti
entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado".
Coerentemente con tali premesse l'articolo 24 della stessa
legge n. 468 del 1999, nel disciplinare in via transitoria la
materia dell'incompatibilità, così dispone: "In sede di prima
applicazione della presente legge, non si procede alla
dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della
legge 21 novembre 1991 n. 374, come sostituito dall'articolo 7
della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le
ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1,
lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter,
ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991, come
introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli
interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime
cause di incompatibilità". Da ciò risulta evidente che la
minaccia della decadenza - nel caso di mancata rimozione della
causa di incompatibilità entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, mediante o la
cancellazione dall'albo o il trasferimento - è circoscritta
alle fattispecie contemplate nei citati commi 1-bis e
1-ter, ultimo periodo.
In data 21 gennaio 2000, il Consiglio superiore della
magistratura ha emanato una circolare "relativa alle
incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni
disciplinari dei giudici di pace", nella quale si afferma che
"l'incompatibilità, contenute nell'articolo 8 della legge n.
364 del 1991 e successive modifiche, sono immediatamente
operative per i giudici di pace attualmente in servizio, così
come previsto dall'articolo 24 della legge n. 468 del 1999 che
contiene la disciplina transitoria".
Il Consiglio superiore della magistratura, anche a seguito
dei quesiti ricevuti, ha ritenuto opportuno chiarire
definitivamente la sua posizione con delibera del 29 febbraio
2000, nella quale ha precisato che: "a) ai sensi degli
articoli 23 e 24 della legge 24 novembre 1999 n. 468, le
incompatibilità previste dai commi 1, lettera c-bis),
1-bis e 1-ter dell'articolo 8 della legge 21
novembre 1991 n. 374, introdotti dall'articolo 6 della citata
legge n. 468 del 1999, si applicano a tutti i giudici di pace
attualmente in servizio e in via di conferma; b) la
normativa di cui ai commi 1-bis e 1-ter
dell'articolo 8 citato riguarda unicamente i giudici di pace
che esercitano la professione di avvocato".
Vi è chi sostiene, invece, che dal confronto tra
l'articolo 8-bis della legge n. 374 del 1991 e
l'articolo 8, comma 1-ter, della medesima legge, come
modificata dalla legge n. 468 del 1999, risulta senza ombra di
dubbio che le due disposizioni si occupano della medesima
fattispecie e hanno il medesimo contenuto. L'unica differenza
è dovuta al fatto che mentre per la vecchia norma il divieto
di esercizio della professione dinanzi all'ufficio di giudice
di pace di appartenenza era limitato all'avvocato nominato
giudice di pace, ora il divieto è stato esteso "agli associati
di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti fino al
secondo grado e agli affini entro il primo grado". Nei
confronti degli avvocati già nominati giudici di pace non
sarebbe stata introdotta alcuna novità, nel senso che, oggi
come in passato, i suddetti legali non possono esercitare la
professione dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale
appartengono, mentre possono liberamente esercitare presso gli
altri uffici, anche se compresi nel circondario del medesimo
tribunale.
Proprio per tali ragioni, a fronte della determinazione
del Consiglio superiore della magistratura, l'Associazione
europea dei giudici di pace e gli avvocati interessati hanno
proposto un ricorso per la tutela di un diritto che ritengono
leso.
In sede di udienza di sospensiva il tribunale
amministrativo regionale ha accolto la domanda dei ricorrenti
ed il Consiglio di Stato - sempre in sospensiva - ha rigettato
l'appello del Consiglio superiore della magistratura,
confortando la tesi dei ricorrenti che, nelle more, continuano
a svolgere le funzioni con i limiti posti dalle leggi
precedenti.
Così stando le cose, è evidente che l'interpretazione
della legge, in tema di incompatibilità, data dal Consiglio
superiore della magistratura nella richiamata circolare e
nella successiva deliberazione del 29 febbraio 2000, lascia
perplessi almeno per ciò che concerne la situazione soggettiva
dell'avvocato che già ricopriva la carica di giudice di pace
alla data di entrata in vigore della legge n. 468 del 1999. La
presenza di tali atti è però indiscutibile così come quella
degli effetti che gli stessi stanno provocando.
Ecco perché, anche al fine di eliminare un contenzioso che
a parere dei giudicanti, per quanto sopradetto, ha motivo di
esistere, pare opportuno un intervento legislativo che
disciplini la materia in modo inequivoco.