XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1727




        Onorevoli Colleghi! - Al momento della istituzione dei giudici di pace, i limiti all'esercizio della professione di avvocato, da parte degli stessi giudici, erano previsti dall'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, che così disponeva: "Gli avvocati (...) che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono, non possono rappresentare, assistere o difendere le parti nei procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio".
        La nuova legge (24 novembre 1999, n. 468), dopo avere abrogato l'articolo 8-bis, ha introdotto dopo il comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n. 374 del 1991, i seguenti commi:

            "1-bis Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

            1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche gli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado".

        Coerentemente con tali premesse l'articolo 24 della stessa legge n. 468 del 1999, nel disciplinare in via transitoria la materia dell'incompatibilità, così dispone: "In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilità". Da ciò risulta evidente che la minaccia della decadenza - nel caso di mancata rimozione della causa di incompatibilità entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mediante o la cancellazione dall'albo o il trasferimento - è circoscritta alle fattispecie contemplate nei citati commi 1-bis e 1-ter, ultimo periodo.
        In data 21 gennaio 2000, il Consiglio superiore della magistratura ha emanato una circolare "relativa alle incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace", nella quale si afferma che "l'incompatibilità, contenute nell'articolo 8 della legge n. 364 del 1991 e successive modifiche, sono immediatamente operative per i giudici di pace attualmente in servizio, così come previsto dall'articolo 24 della legge n. 468 del 1999 che contiene la disciplina transitoria".
        Il Consiglio superiore della magistratura, anche a seguito dei quesiti ricevuti, ha ritenuto opportuno chiarire definitivamente la sua posizione con delibera del 29 febbraio 2000, nella quale ha precisato che: "a) ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 24 novembre 1999 n. 468, le incompatibilità previste dai commi 1, lettera c-bis), 1-bis e 1-ter dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991 n. 374, introdotti dall'articolo 6 della citata legge n. 468 del 1999, si applicano a tutti i giudici di pace attualmente in servizio e in via di conferma; b) la normativa di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 8 citato riguarda unicamente i giudici di pace che esercitano la professione di avvocato".
        Vi è chi sostiene, invece, che dal confronto tra l'articolo 8-bis della legge n. 374 del 1991 e l'articolo 8, comma 1-ter, della medesima legge, come modificata dalla legge n. 468 del 1999, risulta senza ombra di dubbio che le due disposizioni si occupano della medesima fattispecie e hanno il medesimo contenuto. L'unica differenza è dovuta al fatto che mentre per la vecchia norma il divieto di esercizio della professione dinanzi all'ufficio di giudice di pace di appartenenza era limitato all'avvocato nominato giudice di pace, ora il divieto è stato esteso "agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti fino al secondo grado e agli affini entro il primo grado". Nei confronti degli avvocati già nominati giudici di pace non sarebbe stata introdotta alcuna novità, nel senso che, oggi come in passato, i suddetti legali non possono esercitare la professione dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono, mentre possono liberamente esercitare presso gli altri uffici, anche se compresi nel circondario del medesimo tribunale.
        Proprio per tali ragioni, a fronte della determinazione del Consiglio superiore della magistratura, l'Associazione europea dei giudici di pace e gli avvocati interessati hanno proposto un ricorso per la tutela di un diritto che ritengono leso.
        In sede di udienza di sospensiva il tribunale amministrativo regionale ha accolto la domanda dei ricorrenti ed il Consiglio di Stato - sempre in sospensiva - ha rigettato l'appello del Consiglio superiore della magistratura, confortando la tesi dei ricorrenti che, nelle more, continuano a svolgere le funzioni con i limiti posti dalle leggi precedenti.
        Così stando le cose, è evidente che l'interpretazione della legge, in tema di incompatibilità, data dal Consiglio superiore della magistratura nella richiamata circolare e nella successiva deliberazione del 29 febbraio 2000, lascia perplessi almeno per ciò che concerne la situazione soggettiva dell'avvocato che già ricopriva la carica di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge n. 468 del 1999. La presenza di tali atti è però indiscutibile così come quella degli effetti che gli stessi stanno provocando.
        Ecco perché, anche al fine di eliminare un contenzioso che a parere dei giudicanti, per quanto sopradetto, ha motivo di esistere, pare opportuno un intervento legislativo che disciplini la materia in modo inequivoco.




Frontespizio Testo articoli