XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1727
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 21
novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 6 della legge
24 novembre 1999, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il divieto di cui al presente comma non si applica
agli avvocati che svolgevano le funzioni di giudice di pace
alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 1999,
n. 468, o che sono stati confermati ai sensi del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 95 del 4
dicembre 1998".