XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1727




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma non si applica agli avvocati che svolgevano le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 1999, n. 468, o che sono stati confermati ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998".



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