XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1725
Onorevoli Colleghi! - Con il fallimento della
Commissione per le riforme costituzionali, avvenuto nel giugno
del 1998, che è la terza, si è avviata una nuova stagione di
riformismo costituzionale sulla base del metodo cosiddetto
"incrementale", ossia nel quadro ed ai sensi dell'articolo 138
della Costituzione.
Il prodotto più rilevante di questa fase è senza dubbio
costituito dall'approvazione della legge costituzionale n. 1
del 1999 che ha introdotto, sebbene come principio transitorio
nel rispetto dell'autonomia statutaria e della specifica
riserva regionale in materia elettorale, il metodo
dell'elezione a suffragio popolare dei Presidenti delle
Regioni a statuto ordinario nella prospettiva di un
complessivo potenziamento del ruolo delle autonomie regionali,
analogamente a quanto verificatosi per i Comuni e le Province.
La stessa cosa dicasi per le Regioni a statuto speciale e per
le Province autonome di Trento e di Bolzano; questo a seguito
della legge costituzionale n. 2 del 2001 che, recuperando le
innovazioni costituzionali di cui alla legge n. 1 del 1999, ha
introdotto anche per queste autonomie regionali le innovazioni
costituzionali già presenti per le Regioni a statuto
ordinario. Nella medesima prospettiva vanno considerate le
innovazioni introdotte in ordine al procedimento di
deliberazione e agli ambiti potestativi degli statuti, alla
forma di governo regionale, alle modalità di scioglimento dei
Consigli.
Parallelamente, sono state introdotte misure di
rafforzamento dell'autonomia finanziaria regionale con
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive
e la previsione di un'addizionale sull'IRPEF istituibile dalle
Regioni a proprio favore. Lungo il versante dell'indirizzo
politico-amministrativo, si è prodotto nel tempo il
potenziamento del ruolo della Conferenza per i rapporti tra
Stato, Regioni e Province autonome (competente ad esprimere un
parere obbligatorio in ordine agli schemi di disegni di legge,
di decreto legislativo e di regolamento nelle materie di
competenza regionale) sino alla recente unificazione con la
Conferenza Stato-città per le materie ed i compiti di
interesse comune.
Sotto il profilo amministrativo, a Costituzione invariata,
procede, non senza difficoltà, l'imponente opera di attuazione
della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge "Bassanini 1"),
di cui il decreto legislativo n. 112 del 1998 resta certamente
l'atto di maggiore rilievo ed incidenza in ordine al
rafforzamento delle potestà amministrative regionali.
Sul versante della riorganizzazione dei poteri centrali
occorre poi ricordare i fondamentali decreti legislativi nn.
300 e 303 del 1999, che riducono e ridefiniscono i
Ministeri.
A completamento della trascorsa stagione di riforme, si
ricorda la legge costituzionale recante modifica al titolo V
della parte seconda della Costituzione, che ha ottenuto il 7
ottobre 2001 il consenso dei cittadini italiani a seguito del
referendum confermativo.
Come noto la riforma introduce novità rilevanti. Viene
aumentata la potestà legislativa primaria delle Regioni (senza
il vincolo del rispetto dei principi statali); viene ampliato
lo spazio di intervento delle Regioni in sede europea; viene
abolita la figura del commissario del Governo nella Regione
(ed il relativo controllo statale); viene introdotto il
principio di sussidiarietà, sia verticale (maggiori poteri
agli enti locali) che orizzontale (più opportunità per i
privati); viene rafforzato il principio di autonomia
finanziaria "di entrata e di spesa"; è istituito un organismo
nuovo ed opportuno come il Consiglio delle autonomie locali;
viene ribadita l'autonomia statutaria delle Regioni (già
riconosciuta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999) che
avranno ora la possibilità di approvare autonomamente lo
statuto (lo Stato può solo ricorrere alla Corte costituzionale
in caso di conflitto dello statuto con la Costituzione).
Restano irrisolti alcuni nodi decisivi: in particolare
quello della partecipazione delle autonomie territoriali alla
funzione legislativa (da realizzare mediante l'istituzione del
cosiddetto "Senato delle autonomie") e quello del concorso
delle Regioni nella designazione dei giudici della Corte
costituzionale.
Particolare attenzione viene posta anche a quelle che
possono considerarsi l'avanguardia della riforma della
Costituzione in senso federale, ovvero le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
conferendo a queste Regioni a statuto differenziato un ruolo
proprio.
In coerenza ed a completamento del percorso avviato, si
tratta ora dunque di intervenire sull'organizzazione
costituzionale dello Stato, a partire dal Parlamento, al fine
di adeguarne gli assetti ad un coerente disegno federale,
consentendo adeguate forme di rappresentanza e di presenza
delle autonomie che compongono la Repubblica.
In questa direzione la riforma costituzionale che è
affrontata nella presente proposta di legge costituzionale
riguarda, anzitutto, la trasformazione del Senato della
Repubblica in una camera di rappresentanza diretta della
autonomie territoriali, superando le incongruenze e gli
appesantimenti del bicameralismo "perfetto" che attualmente
caratterizza (caso pressoché unico nel panorama
internazionale) il sistema italiano.
Anche sotto tale profilo, si tratta di modernizzare le
istituzioni del nostro Paese, tenendo conto di consolidate
esperienze straniere.
In concreto la presente proposta di legge costituzionale
si basa sull'elezione diretta dei senatori in ambito
regionale; sullo snellimento del loro numero, ridotto a cento;
sulla attribuzione di due seggi a ciascuna Regione e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, con ripartizione
degli ulteriori seggi in base alla popolazione; su un
significativo raccordo tra i senatori e le corrispondenti
istituzioni regionali.
A quest'ultimo scopo, la proposta prevede che i senatori
siano eletti contestualmente al Consiglio regionale, e che la
loro attività si svolga in reciproca informazione e
collaborazione - nei modi definiti dallo statuto regionale -
con l'Assemblea regionale e i rappresentanti delle autonomie
locali. D'altronde, a rafforzare la vocazione autonomista del
Senato, si prevede anche la facoltà di partecipazione alle
sedute, con diritto di parola, dei Presidenti delle
Regioni.
Eventuali elezioni anticipate dei Consigli regionali
comportano automaticamente anche il rinnovo delle cariche
senatoriali delle rispettive Regioni: tutto ciò allo scopo di
tenere fortemente legato il raccordo tra il territorio e la
sua rappresentanza.
Coerentemente alla connotazione autonomista data al Senato
federale della Repubblica, si delinea un diverso ruolo delle
due Camere nel processo legislativo. In sostanza, si
individuano:
a) un nucleo ristretto di oggetti fondamentali
(quali politica estera e rapporti internazionali dello Stato,
cittadinanza, organi dello Stato, eccetera) che devono essere
disciplinati con leggi approvate dalle due Camere;
b) argomenti che, riguardando più strettamente le
autonomie (dagli statuti speciali delle Regioni alla
legislazione elettorale e agli organi di governo degli enti
locali), sono affidati in via prioritaria al Senato, che
decide anche in via definitiva sulle modifiche eventualmente
proposte dalla Camera dei deputati;
c) i rimanenti argomenti (non ricompresi nelle
materie precedenti) disciplinati da leggi esaminate in via
prioritaria dalla Camera dei deputati, chiamata a decidere in
via definitiva sulle modifiche eventualmente proposte dal
Senato.
In questi termini si punta da un lato ad attribuire al
Senato spiccati caratteri di autorevolezza, snellezza,
rappresentanza autonomistica dei territori, e, dall'altro, a
eliminare le disfunzionalità, le lentezze, le inutili
duplicazioni dei nostri processi legislativi. Nel
differenziare il ruolo delle Camere in ordine alla
legislazione, non viene trattato, invece, il rapporto di
fiducia con il Governo, tema che si ritiene più opportuno
considerare nell'ambito della revisione della forma di
governo.
Analoghi criteri di snellezza ispirano, del resto, anche
il notevole ridimensionamento che si propone in ordine alla
Camera dei deputati, portata a quattrocentosettantacinque
membri in luogo degli attuali seicentotrenta; ciò anche allo
scopo di lasciare sostanzialmente inalterato il numero degli
attuali collegi uninominali che hanno dato buona prova di
rappresentanza in questi anni.
Il problema del riassetto degli organi costituzionali
dello Stato, al fine di adeguarli alla necessità di prevedere
una presenza delle sensibilità e delle istanze autonomistiche,
riguarda anche la composizione della Corte costituzionale. In
questa prospettiva si affida al Senato federale della
Repubblica la nomina di cinque membri, che si affiancano agli
altrettanti nominati, rispettivamente, dalla Camera dei
deputati, dal Presidente della Repubblica, dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.