XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1725




        Onorevoli Colleghi! - Con il fallimento della Commissione per le riforme costituzionali, avvenuto nel giugno del 1998, che è la terza, si è avviata una nuova stagione di riformismo costituzionale sulla base del metodo cosiddetto "incrementale", ossia nel quadro ed ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.
        Il prodotto più rilevante di questa fase è senza dubbio costituito dall'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999 che ha introdotto, sebbene come principio transitorio nel rispetto dell'autonomia statutaria e della specifica riserva regionale in materia elettorale, il metodo dell'elezione a suffragio popolare dei Presidenti delle Regioni a statuto ordinario nella prospettiva di un complessivo potenziamento del ruolo delle autonomie regionali, analogamente a quanto verificatosi per i Comuni e le Province. La stessa cosa dicasi per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano; questo a seguito della legge costituzionale n. 2 del 2001 che, recuperando le innovazioni costituzionali di cui alla legge n. 1 del 1999, ha introdotto anche per queste autonomie regionali le innovazioni costituzionali già presenti per le Regioni a statuto ordinario. Nella medesima prospettiva vanno considerate le innovazioni introdotte in ordine al procedimento di deliberazione e agli ambiti potestativi degli statuti, alla forma di governo regionale, alle modalità di scioglimento dei Consigli.
        Parallelamente, sono state introdotte misure di rafforzamento dell'autonomia finanziaria regionale con l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la previsione di un'addizionale sull'IRPEF istituibile dalle Regioni a proprio favore. Lungo il versante dell'indirizzo politico-amministrativo, si è prodotto nel tempo il potenziamento del ruolo della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome (competente ad esprimere un parere obbligatorio in ordine agli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo e di regolamento nelle materie di competenza regionale) sino alla recente unificazione con la Conferenza Stato-città per le materie ed i compiti di interesse comune.
        Sotto il profilo amministrativo, a Costituzione invariata, procede, non senza difficoltà, l'imponente opera di attuazione della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge "Bassanini 1"), di cui il decreto legislativo n. 112 del 1998 resta certamente l'atto di maggiore rilievo ed incidenza in ordine al rafforzamento delle potestà amministrative regionali.
        Sul versante della riorganizzazione dei poteri centrali occorre poi ricordare i fondamentali decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999, che riducono e ridefiniscono i Ministeri.
        A completamento della trascorsa stagione di riforme, si ricorda la legge costituzionale recante modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha ottenuto il 7 ottobre 2001 il consenso dei cittadini italiani a seguito del referendum confermativo.
        Come noto la riforma introduce novità rilevanti. Viene aumentata la potestà legislativa primaria delle Regioni (senza il vincolo del rispetto dei principi statali); viene ampliato lo spazio di intervento delle Regioni in sede europea; viene abolita la figura del commissario del Governo nella Regione (ed il relativo controllo statale); viene introdotto il principio di sussidiarietà, sia verticale (maggiori poteri agli enti locali) che orizzontale (più opportunità per i privati); viene rafforzato il principio di autonomia finanziaria "di entrata e di spesa"; è istituito un organismo nuovo ed opportuno come il Consiglio delle autonomie locali; viene ribadita l'autonomia statutaria delle Regioni (già riconosciuta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999) che avranno ora la possibilità di approvare autonomamente lo statuto (lo Stato può solo ricorrere alla Corte costituzionale in caso di conflitto dello statuto con la Costituzione).
        Restano irrisolti alcuni nodi decisivi: in particolare quello della partecipazione delle autonomie territoriali alla funzione legislativa (da realizzare mediante l'istituzione del cosiddetto "Senato delle autonomie") e quello del concorso delle Regioni nella designazione dei giudici della Corte costituzionale.
        Particolare attenzione viene posta anche a quelle che possono considerarsi l'avanguardia della riforma della Costituzione in senso federale, ovvero le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, conferendo a queste Regioni a statuto differenziato un ruolo proprio.
        In coerenza ed a completamento del percorso avviato, si tratta ora dunque di intervenire sull'organizzazione costituzionale dello Stato, a partire dal Parlamento, al fine di adeguarne gli assetti ad un coerente disegno federale, consentendo adeguate forme di rappresentanza e di presenza delle autonomie che compongono la Repubblica.
        In questa direzione la riforma costituzionale che è affrontata nella presente proposta di legge costituzionale riguarda, anzitutto, la trasformazione del Senato della Repubblica in una camera di rappresentanza diretta della autonomie territoriali, superando le incongruenze e gli appesantimenti del bicameralismo "perfetto" che attualmente caratterizza (caso pressoché unico nel panorama internazionale) il sistema italiano.
        Anche sotto tale profilo, si tratta di modernizzare le istituzioni del nostro Paese, tenendo conto di consolidate esperienze straniere.
        In concreto la presente proposta di legge costituzionale si basa sull'elezione diretta dei senatori in ambito regionale; sullo snellimento del loro numero, ridotto a cento; sulla attribuzione di due seggi a ciascuna Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con ripartizione degli ulteriori seggi in base alla popolazione; su un significativo raccordo tra i senatori e le corrispondenti istituzioni regionali.
        A quest'ultimo scopo, la proposta prevede che i senatori siano eletti contestualmente al Consiglio regionale, e che la loro attività si svolga in reciproca informazione e collaborazione - nei modi definiti dallo statuto regionale - con l'Assemblea regionale e i rappresentanti delle autonomie locali. D'altronde, a rafforzare la vocazione autonomista del Senato, si prevede anche la facoltà di partecipazione alle sedute, con diritto di parola, dei Presidenti delle Regioni.
        Eventuali elezioni anticipate dei Consigli regionali comportano automaticamente anche il rinnovo delle cariche senatoriali delle rispettive Regioni: tutto ciò allo scopo di tenere fortemente legato il raccordo tra il territorio e la sua rappresentanza.
        Coerentemente alla connotazione autonomista data al Senato federale della Repubblica, si delinea un diverso ruolo delle due Camere nel processo legislativo. In sostanza, si individuano:

            a) un nucleo ristretto di oggetti fondamentali (quali politica estera e rapporti internazionali dello Stato, cittadinanza, organi dello Stato, eccetera) che devono essere disciplinati con leggi approvate dalle due Camere;

            b) argomenti che, riguardando più strettamente le autonomie (dagli statuti speciali delle Regioni alla legislazione elettorale e agli organi di governo degli enti locali), sono affidati in via prioritaria al Senato, che decide anche in via definitiva sulle modifiche eventualmente proposte dalla Camera dei deputati;

            c) i rimanenti argomenti (non ricompresi nelle materie precedenti) disciplinati da leggi esaminate in via prioritaria dalla Camera dei deputati, chiamata a decidere in via definitiva sulle modifiche eventualmente proposte dal Senato.

        In questi termini si punta da un lato ad attribuire al Senato spiccati caratteri di autorevolezza, snellezza, rappresentanza autonomistica dei territori, e, dall'altro, a eliminare le disfunzionalità, le lentezze, le inutili duplicazioni dei nostri processi legislativi. Nel differenziare il ruolo delle Camere in ordine alla legislazione, non viene trattato, invece, il rapporto di fiducia con il Governo, tema che si ritiene più opportuno considerare nell'ambito della revisione della forma di governo.
        Analoghi criteri di snellezza ispirano, del resto, anche il notevole ridimensionamento che si propone in ordine alla Camera dei deputati, portata a quattrocentosettantacinque membri in luogo degli attuali seicentotrenta; ciò anche allo scopo di lasciare sostanzialmente inalterato il numero degli attuali collegi uninominali che hanno dato buona prova di rappresentanza in questi anni.
        Il problema del riassetto degli organi costituzionali dello Stato, al fine di adeguarli alla necessità di prevedere una presenza delle sensibilità e delle istanze autonomistiche, riguarda anche la composizione della Corte costituzionale. In questa prospettiva si affida al Senato federale della Repubblica la nomina di cinque membri, che si affiancano agli altrettanti nominati, rispettivamente, dalla Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica, dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.




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