XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1725
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è composto
da cento senatori eletti dalle Regioni, dai rappresentanti
degli italiani all'estero nonché dai senatori a vita. Lo
scioglimento anticipato del Consiglio regionale di una Regione
comporta la nuova elezione anche dei senatori della medesima
Regione.
Ad ogni Regione e Provincia autonoma sono attribuiti due
seggi. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni e le
Province autonome si effettua in proporzione alla popolazione,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
I senatori di ogni Regione e Provincia autonoma sono
eletti contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale o
provinciale. La legge stabilisce la disciplina transitoria
relativa alla prima elezione.
I senatori restano in carica cinque anni e vengono eletti
in occasione di ogni elezione del corrispondente Consiglio
regionale o provinciale.
Lo statuto regionale stabilisce i modi di reciproca
informazione e di collaborazione tra i senatori eletti nella
Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie
locali.
I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del
Senato federale della Repubblica".
Art. 2.
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è
esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale
della Repubblica.
Sono approvate dalle due Camere le leggi concernenti:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
c) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
perequazione delle risorse finanziarie;
d) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
immigrazione;
e) ordine pubblico e sicurezza;
f) norme generali sull'istruzione;
g) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se
approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni
di legge concernenti:
a) le leggi di cui all'articolo 116, terzo
comma;
b) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
c) principi fondamentali della legislazione
concorrente;
d) modifiche territoriali di cui all'articolo
132.
La Camera dei deputati, su richiesta di un terzo dei suoi
componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione,
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al
terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può
proporre modifiche sulle quali il Senato federale della
Repubblica decide in via definitiva.
Ogni disegno di legge non ricompreso tra quelli di cui ai
commi secondo e terzo è esaminato dalla Camera dei deputati e,
se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica.
Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un terzo
dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla
trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta
giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle
quali la Camera dei deputati decide in via definitiva".
Art. 3.
1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato
della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato
federale della Repubblica".
2. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque
anni".
Art. 4.
1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione la
parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:
"quattrocentosettantacinque".
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, la
parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:
"quattrocentosessantatre".
3. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da venti giudici,
nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un
quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato
federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrative".