XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1725




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è composto da cento senatori eletti dalle Regioni, dai rappresentanti degli italiani all'estero nonché dai senatori a vita. Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale di una Regione comporta la nuova elezione anche dei senatori della medesima Regione.
        Ad ogni Regione e Provincia autonoma sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni e le Province autonome si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
        I senatori di ogni Regione e Provincia autonoma sono eletti contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale o provinciale. La legge stabilisce la disciplina transitoria relativa alla prima elezione.
        I senatori restano in carica cinque anni e vengono eletti in occasione di ogni elezione del corrispondente Consiglio regionale o provinciale.
        Lo statuto regionale stabilisce i modi di reciproca informazione e di collaborazione tra i senatori eletti nella Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali.
        I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Senato federale della Repubblica".


Art. 2.

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica.
        Sono approvate dalle due Camere le leggi concernenti:

            a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

            b) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

            c) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; perequazione delle risorse finanziarie;

            d) cittadinanza, stato civile e anagrafi; immigrazione;

            e) ordine pubblico e sicurezza;

            f) norme generali sull'istruzione;

            g) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

        Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge concernenti:

            a) le leggi di cui all'articolo 116, terzo comma;

            b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

            c) principi fondamentali della legislazione concorrente;

            d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

        La Camera dei deputati, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva.
        Ogni disegno di legge non ricompreso tra quelli di cui ai commi secondo e terzo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva".


Art. 3.

        1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica".
        2. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni".


Art. 4.

        1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentosettantacinque".
        2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentosessantatre".
        3. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "La Corte costituzionale è composta da venti giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative".



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