XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1719
Onorevoli Colleghi! - Nel settore delle case da gioco e
della disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una
situazione di ritardo e di contraddizione rispetto agli altri
Paesi europei. Nel nostro Paese infatti viene mantenuto il
divieto generale del gioco d'azzardo, ma al contempo viene
stabilito un regime speciale in favore di quattro specifiche
case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint
Vincent. Tali strutture hanno, annualmente, utili per
centinaia di milioni di lire e danno lavoro ad alcune migliaia
di persone, favorendo, al contempo, l'incremento del reddito e
l'attrazione turistica.
Tale disciplina appare inadeguata rispetto alle scelte
normative compiute in altri Paesi europei dove il gioco
d'azzardo è stato ritenuto una risorsa da valorizzare
nell'ambito dell'offerta turistica. In Europa i casinò
sono diventati 425, di cui 135 in Francia, 76 in
Inghilterra, 36 in Germania.
L'esigenza di una nuova normativa in materia è stata
segnalata già da troppo tempo dalla Corte costituzionale, con
la sentenza n. 152 del 1985, che ha anche sottolineato la
necessità di una legislazione organica che razionalizzi
l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di
intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i
tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate,
realizzando altresì una perequazione sul punto della
distribuzione dei proventi.
Oggi il turismo rappresenta per il Paese una opportunità
strategica di sviluppo economico che va potenziata affinché la
nostra offerta turistica risulti competitiva rispetto alla
concorrenza straniera nell'ambito di un mercato sempre più
internazionale.
In tale prospettiva si muove la presente proposta di
legge, che stabilisce l'apertura e l'esercizio di case da
gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia secondo un criterio di
alternanza stagionale. Tali città, oltre ad avere una naturale
vocazione turistica, hanno le risorse e le potenzialità per
governare un incremento della domanda turistica che dovrebbe
derivare dall'apertura delle case da gioco.
I casinò costituirebbero una notevole attrattiva per
il turismo nazionale ed internazionale, contribuendo
all'afflusso di turisti nelle aree interessate. Ad Anzio ed
Ariccia, località già rinomate, l'istituzione di casinò
stagionali non potrebbe che portare benefici, sotto il
profilo occupazionale e dello sviluppo economico, non solo ai
comuni stessi ma anche all'intera zona dei Castelli romani e
del litorale interessato.
Inoltre, l'istituzione di nuove case da gioco come quelle
in oggetto consentirebbe di indirizzare consistenti flussi di
denaro verso canali leciti e funzionali per la vita delle
comunità interessate: infatti, il fenomeno delle scommesse
clandestine ha raggiunto una vastità tale da costituire una
delle risorse principali per la criminalità organizzata. Nel
regime attuale il gioco d'azzardo alimenta sempre più un
fervente mercato clandestino, che sfugge ad ogni controllo di
legalità e che si contorna di una rete di complicità e di
traffici che inquinano la nostra società ed allargano la sfera
della criminalità organizzata.
Si eviterebbe inoltre il notevole esborso verso l'estero
di valuta italiana, in ragione dei molti cittadini del nostro
Paese che si recano nelle case da gioco dei Paesi
confinanti.
Inoltre, la speciale disciplina di vincolo per i proventi
consentirebbe alle amministrazioni locali di ottenere una
fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata
alle attività di investimento, sviluppo ed occupazione da
realizzare soprattutto mediante la promozione del settore
turistico.
In particolare, la proposta di legge attribuisce alla
regione Lazio la facoltà di autorizzare l'apertura e
l'esercizio di case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia,
su richiesta dei due comuni e con criterio di alternanza
stagionale (articolo 1). Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge, il presidente della giunta regionale
del Lazio adotta, con proprio decreto, previa deliberazione
della giunta, il regolamento per la disciplina e l'esercizio
delle case da gioco (articolo 2). I proventi derivanti dalla
gestione delle case da gioco sono ripartiti per il 30 per
cento, in parti uguali, tra i comuni di Anzio e di Ariccia e
per l'ulteriore 30 per cento, in parti uguali, tra i comuni
limitrofi di Albano, Genzano, Nettuno e Ardea, con l'obbligo
per le amministrazioni comunali di destinare interamente tali
fondi ad attività di promozione turistica; inoltre, il 40 per
cento dei proventi è destinato alla provincia di appartenenza
dei comuni di Anzio e di Ariccia, con l'obbligo di
destinazione di tali fondi al recupero dei beni storici
(articolo 4). In materia di ordine pubblico e di controlli in
materia finanziaria si prevede l'applicazione delle norme
anti-riciclaggio per tutto il personale operante nel
casinò, nonché opportune cautele per assicurare
correttezza nella gestione e nel controllo, capacità
finanziarie, onorabilità ed attitudini professionali (articolo
5).
Per tali motivi si raccomanda la sollecita approvazione
della presente proposta di legge.