XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1719
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719,
720, 721 e 722 del codice penale, la regione Lazio può
autorizzare l'apertura e l'esercizio di case da gioco nei
comuni di Anzio e di Ariccia.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, su
richiesta dei due comuni, previa delibera dei rispettivi
consigli comunali, con criterio di alternanza stagionale,
secondo la ripartizione temporale stabilita con decreto del
presidente della giunta regionale del Lazio.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono indicate da
parte dei comuni le strutture, comprese quelle di interesse
artistico e storico, da adibire a casa da gioco in ciascuno di
essi.
4. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni
ed è rinnovabile.
Art. 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il presidente della giunta regionale del Lazio
adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della
giunta, il regolamento per la disciplina e l'esercizio delle
case da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alle case
da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto
anni;
b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere
autorizzati; nelle case da gioco è comunque ammesso il gioco
con slot machines;
c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;
d) le disposizioni relative alla correttezza della
gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della
stessa da parte degli organi competenti;
e) le disposizioni concernenti le modalità e la
durata per la concessione della gestione a soggetti privati o
a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le
cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e
del personale addetto; la percentuale minima e massima di
utile lordo dei proventi delle case da gioco a favore del
concessionario; le modalità di riscossione del canone di
concessione e i relativi controlli; le fideiussioni
assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a
copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della
concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni
previste per la concessione, senza onere alcuno per la
pubblica amministrazione;
f) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad
assicurare la regolarità dell'esercizio delle case da gioco
per le attività che vi si svolgono.
Art. 3.
1. Gli oneri relativi alla ristrutturazione degli immobili
eventualmente affidati dai comuni di Anzio ed Ariccia al
concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla
presente legge sono a totale carico del concessionario.
2. Entro un anno dalla data dell'aggiudicazione della gara
di appalto, i lavori relativi alla eventuale ristrutturazione
di cui al comma 1 devono essere conclusi e deve essere avviato
l'esercizio delle case da gioco, pena la decadenza dalla
concessione.
Art. 4.
1. I proventi derivanti dalla gestione delle case da gioco
sono ripartiti nel seguente modo:
a) per il 30 per cento, in parti uguali, ai comuni
di Anzio e di Ariccia e per l'ulteriore 30 per cento, in parti
uguali, ai comuni limitrofi di Albano, Genzano, Nettuno e
Ardea, con l'obbligo per le amministrazioni comunali di
destinare interamente tali fondi ad attività di promozione del
turismo;
b) per il 40 per cento alla provincia di
appartenenza dei comuni di Anzio e di Ariccia, con l'obbligo
di destinazione di tali fondi al recupero dei beni di
interesse storico-artistico.
Art. 5.
1. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti e
funzionari preposti, i locali delle case da gioco sono
considerati pubblici.
2. Il concessionario o i soci della società
concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio
sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque
operante nelle case da gioco, sono assoggettati alle norme di
cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, ed al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
Art. 6.
1. Alle case da gioco di cui alla presente legge si
applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.