XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1716
Onorevoli Colleghi! - La medicina moderna ha
evidenziato che esiste una relazione di causa-effetto tra
alcuni tipi di malattia e l'ambiente. Tale legge di relazione
è confermata, se non esaltata, quando si prendono in
considerazione alcune malattie e l'ambiente di lavoro o lo
svolgimento di talune attività professionali. Tale premessa,
ancorché valida in linea generale, trova puntuale e specifico
riscontro nell'ambito della categoria degli autoferrotranvieri
ed internavigatori, ove è possibile rilevare l'insorgenza di
tipiche malattie dovute all'espletamento dell'attività
lavorativa.
La mancanza di una specifica normativa in materia, che
qualifichi talune manifestazioni patologiche come scaturenti
dallo svolgimento dell'attività lavorativa
dell'autoferrotranviere ai fini dell'attribuzione del
trattamento previdenziale, certamente non nega la citata
relazione di causa-effetto, ma evidenzia di fatto una carenza
legislativa. Tale mancanza sta a significare l'indifferenza
del legislatore di fronte al dramma di colui il quale, al fine
di prestare un servizio di pubblica utilità a favore
dell'intera collettività, vede giorno dopo giorno venir meno
la propria salute e precipitare nel baratro dell'incertezza
circa il proprio futuro. D'altra parte, che sicuramente esista
un rapporto tra lo svolgimento delle attività professionali
richieste all'autoferrotranviere e talune malattie normalmente
contratte dallo stesso, è evidenziato dalla circolare del
Ministro dei trasporti del 30 ottobre 1966, n. 64, la quale
raccomanda, nell'interesse delle aziende di non ammettere "in
servizio elementi con difetti o malformazioni anatomiche alla
colonna vertebrale, trasformabili con il tempo e sotto lo
stimolo di determinate sollecitazioni meccaniche in veri e
propri fatti morbosi invalidanti". Una ulteriore conferma
scaturisce da alcune rilevazioni statistiche tra le quali
particolarmente interessante è quella fornita dalla cattedra
di medicina sociale dell'Università degli studi "La Sapienza"
di Roma, da cui si rileva che oltre l'80 per cento dei
lavoratori autoferrotranvieri in servizio è affetto da
fenomeni morbosi alla colonna vertebrale in seguito a costanti
sollecitazioni microtraumatizzanti, ulcera peptica e
duodenale, broncopneumopatie croniche, affezioni visive
croniche, cardiopatie croniche, ipoacusia, varicocele
invalidante, ipertensione e prostatite. A conferma dello
stretto nesso di causalità sopra descritto, è da citare
l'indagine su un campione di 1.500 individui scelti fra
autisti, controllori e operai delle officine, che è stata
affidata al professor Massimo Del Piano, direttore del centro
di medicina preventiva, che consta di trenta volumi. La
ricerca, la prima in Italia per vastità e complessità, esplora
da una parte gli ambienti di lavoro quali vetture, depositi,
rimesse e officine, dall'altra tasta il polso del personale,
in particolare del conducente, sottoponendolo a undici visite
specialistiche e radiologiche.
Punto di riferimento delle indagini è la casistica delle
malattie già individuate all'estero per questo genere di
lavoro, sulla base dei sintomi enunciati, dei disturbi e dei
fastidi. Dell'inchiesta svolta parla lo stesso professor Del
Piano che dichiara: "Una guida ininterrotta per sei ore e tre
quarti, a bordo di bestioni che zigzagano per le strette vie
del centro provoca a lungo andare non pochi problemi. Il 90
per cento degli autisti risulta affetto da reumoartropatie, in
maggioranza artrosi e deviazione della colonna vertebrale. Le
vibrazioni del motore a vettura ferma, più quelle provocate
dal fondo stradale, intaccano la salute della schiena. Il 57
per cento accusa disturbi agli occhi, alcuni gravi, come
l'ipertono oculare che comporta la possibilità di glaucoma ed
il pericolo di cecità. Lo sforzo della vista, secondo le
indagini, si accompagna a quello dell'udito: più della metà ha
subìto una diminuzione della soglia uditiva. Imperversano le
affezioni alle vie respiratorie, dal raffreddore alla
bronchite, che colpiscono il 50 per cento causa i continui
sbalzi di temperatura e gli spifferi durante le fermate. I
disturbi cardiovascolari fra cui le tachicardie aggrediscono
il 22 per cento del personale.".
La legge n. 270 del 1988 affronta il delicato problema
della collocazione dei lavoratori resi inidonei dallo
stress lavorativo, agevolandone l'esodo. La difficoltà
sta proprio nel provare il nesso di causalità da cui si possa
ricavare che la malattia contratta è diretta conseguenza delle
mansioni svolte. Sotto questo aspetto, l'addetto al pubblico
trasporto è fortemente discriminato rispetto alla stragrande
maggioranza degli altri lavoratori. Per costoro, infatti, con
il testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, è stata individuata una serie di eventi
morbosi. Tali eventi sono stati messi in stretto rapporto di
causalità con alcuni tipi di mansioni. Si ritengono "usuranti"
per gli addetti alle manutenzioni le attività professionali di
meccanico, elettromeccanico, carrozziere, verniciaio,
manutentore, aggiustore meccanico, saldatore, tagliatore e
manovratore. Tali attività risentono di un lavoro indotto e
conseguente agli agenti di movimento, con l'aggravante di
tollerare lavorazioni di amianto, fumi tossici, rumori vari,
eccetera.
Quando gli addetti a quei tipi di mansioni contraggono il
previsto tipo di evento morboso, così da divenire invalidi,
non sono tenuti a fornire alcuna prova del nesso di causalità.
In altri termini, scatta la presunzione legale che l'evento
morboso è stato generato dalle mansioni svolte. L'addetto al
pubblico servizio di trasporto, invece, deve di volta in volta
provare tale nesso di causalità, il che dà luogo ad una
estenuante ed incerta procedura di accertamento.
Due sentenze della Corte costituzionale, la n. 178 e la n.
179 del 18 febbraio 1988, hanno stabilito che le malattie
professionali che danno luogo ad un indennizzo non sono solo
quelle di cui alle tabelle allegate al citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del
1965. Qualsiasi malattia può essere considerata
"professionale", purché si dia prova del nesso di causalità.
La Corte costituzionale, in altri termini, ha indicato quale
scelta costituzionalmente corretta l'adozione di un sistema
previdenziale "misto" od "a liste aperte". Tale sistema
prevede sia l'adozione di tabelle contenenti liste di malattie
professionali, in presenza delle quali il lavoratore non
avrebbe l'obbligo di provare alcun nesso di causalità, sia la
possibilità, in caso di contrazione di altre malattie
invalidanti, che il lavoratore sia ammesso a provare tale
nesso. La logica che deve prevalere è quella che deve condurre
a considerare che tutti i lavoratori del pubblico trasporto
debbano essere tutelati come tutti gli altri ed in virtù del
fatto che svolgono un pubblico servizio così usurante da
riportare traumi fisici irreversibili, e quindi invalidanti,
il relativo onere per l'attribuzione della pensione
privilegiata non dovrebbe ricadere sulla categoria, ma
dovrebbe essere equamente posto a carico della collettività.
Lo Stato, similmente a quanto pone in essere per altre
categorie, dovrebbe farsi carico dell'onere derivante
dall'attribuzione delle pensioni di invalidità al lavoratore
del pubblico trasporto, in virtù del servizio socialmente
utile reso.
Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge merita
tutto il vostro interesse, perché essa si pone sulla falsariga
delle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate,
rendendo finalmente giustizia ad una categoria per lungo tempo
discriminata, perché dopo l'approvazione della legge n. 270
del 1988, che ha eliminato tutti gli accordi sindacali
sottoscritti per la tutela del posto di lavoro, all'agente
inidoneo alle mansioni della qualifica per motivi di salute si
prefigura la prospettiva del licenziamento senza alcun diritto
alla pensione, e soprattutto con l'approvazione della presente
proposta di legge si potrà effettivamente garantire maggiore
efficienza e sicurezza al servizio di trasporto pubblico
collettivo.
E' comunque considerata dovuta a causa di servizio
l'invalidità derivante dalle seguenti manifestazioni
anatomopatologiche contratte dopo almeno cinque anni di
servizio: affezioni della colonna vertebrale ed osteoartrosi;
ulcera peptica e duodenale; broncopneumopatie croniche;
affezioni visive croniche; cardiopatie croniche; ipoacusie;
varicocele invalidante; ipertensione; prostatite.
La presente proposta di legge è strettamente connessa con
le altre iniziative tese alla definizione, nei tempi più brevi
possibili, delle attività professionali rientranti in quelli
usuranti. Si ricorda, infatti, che, dalla cosiddetta
"miniriforma delle pensioni" attuata dal Governo Amato nel
1994, che ha elevato l'età pensionabile dai sessanta ai
sessantacinque anni, tale definizione ha fatto fruire ai
lavoratori "usuranti" i mesi di sconto fissati in due per ogni
anno di lavoro, fino ad un massimo di sessanta mesi e cioè
cinque anni.