XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1716




        Onorevoli Colleghi! - La medicina moderna ha evidenziato che esiste una relazione di causa-effetto tra alcuni tipi di malattia e l'ambiente. Tale legge di relazione è confermata, se non esaltata, quando si prendono in considerazione alcune malattie e l'ambiente di lavoro o lo svolgimento di talune attività professionali. Tale premessa, ancorché valida in linea generale, trova puntuale e specifico riscontro nell'ambito della categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori, ove è possibile rilevare l'insorgenza di tipiche malattie dovute all'espletamento dell'attività lavorativa.
        La mancanza di una specifica normativa in materia, che qualifichi talune manifestazioni patologiche come scaturenti dallo svolgimento dell'attività lavorativa dell'autoferrotranviere ai fini dell'attribuzione del trattamento previdenziale, certamente non nega la citata relazione di causa-effetto, ma evidenzia di fatto una carenza legislativa. Tale mancanza sta a significare l'indifferenza del legislatore di fronte al dramma di colui il quale, al fine di prestare un servizio di pubblica utilità a favore dell'intera collettività, vede giorno dopo giorno venir meno la propria salute e precipitare nel baratro dell'incertezza circa il proprio futuro. D'altra parte, che sicuramente esista un rapporto tra lo svolgimento delle attività professionali richieste all'autoferrotranviere e talune malattie normalmente contratte dallo stesso, è evidenziato dalla circolare del Ministro dei trasporti del 30 ottobre 1966, n. 64, la quale raccomanda, nell'interesse delle aziende di non ammettere "in servizio elementi con difetti o malformazioni anatomiche alla colonna vertebrale, trasformabili con il tempo e sotto lo stimolo di determinate sollecitazioni meccaniche in veri e propri fatti morbosi invalidanti". Una ulteriore conferma scaturisce da alcune rilevazioni statistiche tra le quali particolarmente interessante è quella fornita dalla cattedra di medicina sociale dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, da cui si rileva che oltre l'80 per cento dei lavoratori autoferrotranvieri in servizio è affetto da fenomeni morbosi alla colonna vertebrale in seguito a costanti sollecitazioni microtraumatizzanti, ulcera peptica e duodenale, broncopneumopatie croniche, affezioni visive croniche, cardiopatie croniche, ipoacusia, varicocele invalidante, ipertensione e prostatite. A conferma dello stretto nesso di causalità sopra descritto, è da citare l'indagine su un campione di 1.500 individui scelti fra autisti, controllori e operai delle officine, che è stata affidata al professor Massimo Del Piano, direttore del centro di medicina preventiva, che consta di trenta volumi. La ricerca, la prima in Italia per vastità e complessità, esplora da una parte gli ambienti di lavoro quali vetture, depositi, rimesse e officine, dall'altra tasta il polso del personale, in particolare del conducente, sottoponendolo a undici visite specialistiche e radiologiche.
        Punto di riferimento delle indagini è la casistica delle malattie già individuate all'estero per questo genere di lavoro, sulla base dei sintomi enunciati, dei disturbi e dei fastidi. Dell'inchiesta svolta parla lo stesso professor Del Piano che dichiara: "Una guida ininterrotta per sei ore e tre quarti, a bordo di bestioni che zigzagano per le strette vie del centro provoca a lungo andare non pochi problemi. Il 90 per cento degli autisti risulta affetto da reumoartropatie, in maggioranza artrosi e deviazione della colonna vertebrale. Le vibrazioni del motore a vettura ferma, più quelle provocate dal fondo stradale, intaccano la salute della schiena. Il 57 per cento accusa disturbi agli occhi, alcuni gravi, come l'ipertono oculare che comporta la possibilità di glaucoma ed il pericolo di cecità. Lo sforzo della vista, secondo le indagini, si accompagna a quello dell'udito: più della metà ha subìto una diminuzione della soglia uditiva. Imperversano le affezioni alle vie respiratorie, dal raffreddore alla bronchite, che colpiscono il 50 per cento causa i continui sbalzi di temperatura e gli spifferi durante le fermate. I disturbi cardiovascolari fra cui le tachicardie aggrediscono il 22 per cento del personale.".
        La legge n. 270 del 1988 affronta il delicato problema della collocazione dei lavoratori resi inidonei dallo stress lavorativo, agevolandone l'esodo. La difficoltà sta proprio nel provare il nesso di causalità da cui si possa ricavare che la malattia contratta è diretta conseguenza delle mansioni svolte. Sotto questo aspetto, l'addetto al pubblico trasporto è fortemente discriminato rispetto alla stragrande maggioranza degli altri lavoratori. Per costoro, infatti, con il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è stata individuata una serie di eventi morbosi. Tali eventi sono stati messi in stretto rapporto di causalità con alcuni tipi di mansioni. Si ritengono "usuranti" per gli addetti alle manutenzioni le attività professionali di meccanico, elettromeccanico, carrozziere, verniciaio, manutentore, aggiustore meccanico, saldatore, tagliatore e manovratore. Tali attività risentono di un lavoro indotto e conseguente agli agenti di movimento, con l'aggravante di tollerare lavorazioni di amianto, fumi tossici, rumori vari, eccetera.
        Quando gli addetti a quei tipi di mansioni contraggono il previsto tipo di evento morboso, così da divenire invalidi, non sono tenuti a fornire alcuna prova del nesso di causalità. In altri termini, scatta la presunzione legale che l'evento morboso è stato generato dalle mansioni svolte. L'addetto al pubblico servizio di trasporto, invece, deve di volta in volta provare tale nesso di causalità, il che dà luogo ad una estenuante ed incerta procedura di accertamento.
        Due sentenze della Corte costituzionale, la n. 178 e la n. 179 del 18 febbraio 1988, hanno stabilito che le malattie professionali che danno luogo ad un indennizzo non sono solo quelle di cui alle tabelle allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Qualsiasi malattia può essere considerata "professionale", purché si dia prova del nesso di causalità. La Corte costituzionale, in altri termini, ha indicato quale scelta costituzionalmente corretta l'adozione di un sistema previdenziale "misto" od "a liste aperte". Tale sistema prevede sia l'adozione di tabelle contenenti liste di malattie professionali, in presenza delle quali il lavoratore non avrebbe l'obbligo di provare alcun nesso di causalità, sia la possibilità, in caso di contrazione di altre malattie invalidanti, che il lavoratore sia ammesso a provare tale nesso. La logica che deve prevalere è quella che deve condurre a considerare che tutti i lavoratori del pubblico trasporto debbano essere tutelati come tutti gli altri ed in virtù del fatto che svolgono un pubblico servizio così usurante da riportare traumi fisici irreversibili, e quindi invalidanti, il relativo onere per l'attribuzione della pensione privilegiata non dovrebbe ricadere sulla categoria, ma dovrebbe essere equamente posto a carico della collettività. Lo Stato, similmente a quanto pone in essere per altre categorie, dovrebbe farsi carico dell'onere derivante dall'attribuzione delle pensioni di invalidità al lavoratore del pubblico trasporto, in virtù del servizio socialmente utile reso.
        Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge merita tutto il vostro interesse, perché essa si pone sulla falsariga delle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate, rendendo finalmente giustizia ad una categoria per lungo tempo discriminata, perché dopo l'approvazione della legge n. 270 del 1988, che ha eliminato tutti gli accordi sindacali sottoscritti per la tutela del posto di lavoro, all'agente inidoneo alle mansioni della qualifica per motivi di salute si prefigura la prospettiva del licenziamento senza alcun diritto alla pensione, e soprattutto con l'approvazione della presente proposta di legge si potrà effettivamente garantire maggiore efficienza e sicurezza al servizio di trasporto pubblico collettivo.
        E' comunque considerata dovuta a causa di servizio l'invalidità derivante dalle seguenti manifestazioni anatomopatologiche contratte dopo almeno cinque anni di servizio: affezioni della colonna vertebrale ed osteoartrosi; ulcera peptica e duodenale; broncopneumopatie croniche; affezioni visive croniche; cardiopatie croniche; ipoacusie; varicocele invalidante; ipertensione; prostatite.
        La presente proposta di legge è strettamente connessa con le altre iniziative tese alla definizione, nei tempi più brevi possibili, delle attività professionali rientranti in quelli usuranti. Si ricorda, infatti, che, dalla cosiddetta "miniriforma delle pensioni" attuata dal Governo Amato nel 1994, che ha elevato l'età pensionabile dai sessanta ai sessantacinque anni, tale definizione ha fatto fruire ai lavoratori "usuranti" i mesi di sconto fissati in due per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di sessanta mesi e cioè cinque anni.




Frontespizio Testo articoli