XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1716
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830,
è inserito il seguente:
"Art. 13-bis.- (Invalidità derivante da causa di
servizio).- 1. E' comunque dovuta a causa di servizio
l'invalidità derivante dalle seguenti manifestazioni
anatomopatologiche contratte dopo almeno cinque anni di
servizio:
a) affezioni della colonna vertebrale ed
osteoartrosi;
b) ulcera peptica e duodenale;
c) broncopneumopatie croniche;
d) affezioni visive croniche;
e) cardiopatie croniche;
f) ipoacusia;
g) varicocele invalidante;
h) ipertensione;
i) prostatite".