XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1715
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 97 del 1994,
(cosiddetta legge sulla montagna), ha avuto una prima, seppur
minima, applicazione con il provvedimento collegato alla legge
finanziaria per il 1999. Infatti, l'articolo 8, comma 10,
della legge n. 448 del 1998, successivamente modificato più
volte, prevede un'agevolazione sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane.
In seguito all'approvazione di un emendamento nel corso
dell'esame al Senato della legge finanziaria per il 2001, la
legge n. 388 del 2000, è stato introdotto il comma 4
dell'articolo 27, che prevede una riduzione dell'aliquota
dell'accisa per i consumi di gas metano, per usi civili, nelle
province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade
nella zona climatica F, di cui alla lettera c) del comma
10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998.
Le zone climatiche sono state determinate dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, attuativo del Piano energetico nazionale (leggi
n. 9 del 1991 e n. 10 del 1991). Nello stesso provvedimento
sono elencati i comuni appartenenti alle varie zone
climatiche. La zona climatica F, secondo il Piano energetico
nazionale, è la zona caratterizzata da una temperatura
freddissima per quasi l'intero anno e comprende anche i comuni
montani in cui non è previsto alcun limite orario
all'accensione del riscaldamento. Sulla base delle suesposte
considerazioni la presente proposta di legge intende
modificare la normativa vigente in materia.
Nello specifico l'articolo 1, comma 1, lettera a),
prolunga fino al 31 dicembre 2002 la riduzione di costo di
lire 50 per litro del gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e di quella di lire 50 per chilogrammo di gas di
petrolio liquefatto, previste dall'articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
L'articolo 1, comma 1, lettera b), estende la
riduzione dell'aliquota dell'accisa per i consumi di gas
metano ai comuni ricadenti nella zona climatica F.