XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1715




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002";

                b) al comma 4, le parole: "nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni ricadenti".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a 67.139.400 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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