XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1715
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002";
b) al comma 4, le parole: "nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade" sono sostituite
dalle seguenti: "nei comuni ricadenti".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a 67.139.400
euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.