XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1707-C
Onorevoli Colleghi! - Giunge alla Camera in seconda
lettura il disegno di legge in materia di conflitti di
interessi, il cui testo, già esaminato ed ampiamente
rielaborato, nei mesi di gennaio e febbraio 2002, da questo
ramo del Parlamento, è stato ulteriormente e
significativamente emendato nel corso dell'esame al Senato
svoltosi tra il 19 marzo e il 4 luglio 2002.
Molte delle modifiche apportate sia nel corso dell'esame
in Assemblea alla Camera sia nel corso dell'esame al Senato
trovano origine anche nelle osservazioni avanzate dai gruppi
parlamentari di opposizione.
Si è cercato, in sostanza, di accogliere le istanze
provenienti dalle opposizioni che fossero comunque coerenti e
compatibili con la scelta originaria operata dal disegno di
legge e approvata dalla maggioranza politica presente in
Parlamento che esclude qualsiasi soluzione avente carattere
sostanzialmente espropriativo che entrerebbe in conflitto con
alcuni principi costituzionali.
Quanto al contenuto del testo del disegno di legge
trasmesso dal Senato e modificato durante l'esame in
Commissione solo per quanto concerne la norma di copertura
finanziaria recata dall'articolo 9, questa relazione intende
dare sinteticamente conto delle modificazioni e delle
integrazioni apportate dal Senato, soffermandosi su quelle di
maggior rilievo sostanziale.
Mentre l'articolo 1, recante l'ambito soggettivo di
applicazione della legge, è rimasto pressoché immutato,
interventi emendativi di rilievo hanno interessato la
disciplina delle incompatibilità con la titolarità di cariche
di governo, di cui all'articolo 2.
In particolare, un inciso aggiunto alla lettera a)
del comma 1 ha escluso l'incompatibilità per le cariche che ai
sensi della legge vigente risultano compatibili con il mandato
parlamentare: si tratta delle cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti fiera, nonché di quelle
conferite nelle Università a seguito di designazione elettiva
dei Corpi accademici.
E' stata invece soppressa la deroga all'incompatibilità
(già disposta dall'originario comma 3) per l'insegnamento
universitario o post-universitario non di ruolo.
Con riguardo alla posizione dell'imprenditore, è stata
riformulata la lettera c) del comma 1, includendovi le
"attività di rilievo imprenditoriale", soppressa la lettera
d) del testo originario che dichiarava incompatibile
l'esercizio di attività imprenditoriali, ed inserito un nuovo
comma 2, che obbliga l'imprenditore individuale a nominare uno
o più institori astenendosi, pertanto, dal diretto esercizio
dell'impresa. Correlativamente, è stato soppresso il comma 2
dell'articolo nel testo approvato dalla Camera, il quale
escludeva espressamente l'incompatibilità nei casi di mera
proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o di
azioni societarie.
Secondo la nuova lettera d) del comma 1, l'esercizio
di attività professionali e di lavoro autonomo comporta
incompatibilità solo se attiene a materie connesse con la
carica di governo ricoperta, fermo restando il divieto per la
titolarità di cariche o uffici, l'esercizio di funzioni o il
compimento di atti di gestione in associazioni o società tra
professionisti. Ai sensi del nuovo comma 4, tali
incompatibilità costituiscono causa di impedimento temporaneo
all'esercizio della professione, secondo la disciplina dettata
dall'ordinamento professionale di appartenenza.
Il secondo periodo dello stesso comma 4 estende
temporalmente le incompatibilità relative alle attività
professionali ed alle cariche, uffici o funzioni ricoperte o
esercitate in enti di diritto pubblico, in società con fini di
lucro o in attività imprenditoriali, ai dodici mesi che
seguono la cessazione dalla carica di governo, con riguardo
agli enti o alle società operanti prevalentemente in settori
connessi con la carica di governo già ricoperta.
E' stato infine soppresso il comma 6 del testo approvato
dalla Camera, che dichiarava insussistenti varie fattispecie
di incompatibilità con riguardo alle cariche ed uffici
ricoperti e alle attività svolte alla data di entrata in
vigore della legge.
L'articolo 3 definisce la situazione di conflitto di
interessi; essa sussiste quando il titolare di una carica di
governo partecipa all'adozione di un atto trovandosi in
situazione di incompatibilità, ovvero qualora l'atto incida
sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro
il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico.
Durante l'esame presso il Senato sono state apportate
alcune modifiche alla formulazione dell'articolo 3; l'attuale
formulazione prevede, per esempio, che la situazione di
conflitto non concerne solo l'adozione di atti, bensì la
partecipazione a tale adozione, attraverso la formulazione
della proposta. La situazione di conflitto può derivare anche
da un'omissione, quando essa abbia ad oggetto un atto dovuto.
L'incidenza patrimoniale dell'atto o dell'omissione dev'essere
non solo specifica ma "preferenziale".
Sempre durante l'esame presso il Senato, è stato soppresso
l'inciso che escludeva il conflitto di interessi qualora
l'atto riguardasse "la generalità o intere categorie di
soggetti". Viene inoltre specificato che l'incidenza dell'atto
o dell'omissione può riguardare non solo il patrimonio
personale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado, ma anche quello delle imprese o società da essi
controllate. Il concetto di "controllo" è definito mediante
rinvio all'articolo 7 della legge n. 287 del 1990, recante
norme a tutela della concorrenza e del mercato.
L'articolo 4 del presente provvedimento chiarisce che la
normativa in tema di conflitto d'interessi non incide sulla
disciplina generale già esistente in tema di prevenzione e
repressione di abuso di posizione dominante. Appare comunque
significativa a tal proposito l'introduzione nel medesimo
articolo 4, da parte del Senato, di due nuovi commi
finalizzati a sottolineare il divieto generale di atti e
comportamenti che costituiscano o mantengano una posizione
dominante nel settore delle comunicazioni, precisando che
l'eventuale violazione è sanzionata anche quando sia compiuta
dall'impresa facente capo al titolare di cariche di governo
avvalendosi di atti posti in essere dal titolare medesimo
(anche in questo caso al titolare di cariche di governo sono
equiparati il coniuge, i parenti entro il secondo grado e le
imprese o società da essi controllate).
Nell'articolo 5 si fa obbligo a chi assuma cariche di
governo di render note all'Autorità garante della concorrenza
e del mercato l'eventuale titolarità di cariche o attività
incompatibili, nonchè tutti i dati relativi alle attività
patrimoniali detenute.
Durante l'iter presso il Senato si è previsto lo
sdoppiamento del termine, complessivamente pari a novanta
giorni, per la presentazione della suddetta dichiarazione;
sono previsti infatti 30 giorni per la dichiarazione delle
situazioni di incompatibilità e ulteriori 60 giorni per quella
concernente le attività patrimoniali.
Si è inoltre precisato che tra le attività patrimoniali da
dichiarare devono essere comprese le partecipazioni azionarie
e che le dichiarazioni sono rese anche all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, quando le incompatibilità o i
dati patrimoniali afferiscano a settori di competenza
dell'Autorità medesima.
Si prevede inoltre che gli obblighi di dichiarazione sono
estesi al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado del
titolare di cariche di governo.
Anche l'articolo 6, che individua le nuove funzioni
assegnate all'Autorità anti-trust in materia di
conflitto di interessi, è stato ampiamente modificato dal
Senato.
In particolare il comma 2, di nuova introduzione, precisa
che spetta agli organi di volta in volta competenti, adottare
gli adempimenti promossi dall'Anti-trust ai sensi del
comma 1; si tratta della rimozione o decadenza dalla carica,
della sospensione del rapporto di lavoro, della sospensione
dall'iscrizione in albi professionali. E' stato inoltre
soppresso l'ultimo periodo del comma 5, che conferiva natura
vincolante al parere eventualmente espresso dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
Sempre all'articolo 6 è stato altresì soppresso il comma 8
del testo approvato dalla Camera, che prevedeva per il Governo
la possibilità di chiedere pareri all'Autorità sui progetti di
legge nonché sugli schemi di atti normativi ed è stato
inserito un nuovo comma 8, che attribuisce all'Autorità il
potere di comminare una sanzione pecuniaria, previa diffida,
all'impresa che fa capo al titolare di cariche di governo
(ovvero al coniuge, ai parenti entro il secondo grado, o alle
imprese o società controllate), nel caso in cui l'impresa
ponga in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da
atti adottati in conflitto di interesse, e vi sia la prova che
chi ha agito conosceva la situazione di conflitto. La sanzione
pecuniaria è correlata alla gravità del comportamento e
commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale
conseguito.
Il nuovo comma 9 dell'articolo 6, rielaborando quanto già
stabilito dal comma 3 nel testo approvato dalla Camera,
prevede che l'Anti-trust renda comunicazione motivata ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, a seguito degli accertamenti previsti dai commi 1, 3
e 5, ovvero a seguito dell'irrogazione delle sanzioni
pecuniarie di cui al comma 8 dell'articolo in esame.
Il nuovo comma 10 attribuisce all'Anti-trust un
potere regolatorio in riferimento alle procedure istruttorie,
ai criteri di accertamento per lo svolgimento dei compiti ad
essa assegnati dal provvedimento in esame, ed alle necessarie
modifiche organizzative interne.
L'articolo 7 costituisce una delle più rilevanti novità
introdotte nel corso dell'esame al Senato. Esso infatti
attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
un preciso ruolo e compiti specifici in materia di regolazione
dei conflitti di interessi.
Tali compiti - di vigilanza, di accertamento e
sanzionatori - sono indirizzati, come dispone il comma 1, ai
comportamenti delle imprese che facciano capo al titolare
della carica di governo - ovvero al coniuge o ai parenti entro
il secondo grado, o che siano da essi controllate - qualora
tali imprese operino nei settori delle comunicazioni sonore e
televisive, della multimedialità, dell'editoria anche
elettronica e delle connesse fonti di finanziamento.
Oggetto del controllo sono gli eventuali comportamenti che
forniscano un "sostegno privilegiato" al titolare di cariche
di governo, violando, al contempo, le disposizioni di cui alla
legge n. 223 del 1990 (che disciplina il sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), alla legge n. 249 del
1997 (istitutiva dell'Autorità e recante norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) od alla legge n. 28
del 2000 (la cosiddetta legge sulla "par condicio").
Le tre leggi richiamate dal comma 1 costituiscono i
principali provvedimenti di ordine generale volti a
disciplinare l'esercizio dell'attività radiotelevisiva,
l'assetto complessivo del settore delle comunicazioni e la
comunicazione politica attraverso i mezzi di informazione.
Ciascuna di esse reca una pluralità di specifici obblighi e
divieti a carico delle imprese operanti nel settore, nonché di
sanzioni per la violazione dei medesimi, e pone in capo
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifiche
competenze afferenti alla regolazione del settore, alla
vigilanza, all'accertamento delle infrazioni ed
all'irrogazione di sanzioni.
I poteri attribuiti all'Autorità, le procedure che essa
deve seguire e le sanzioni da questa irrogabili sono definiti
dal comma 2 mediante rinvio alle tre leggi testé citate ed ai
commi 4, 5 e 7 del precedente articolo 6, che trattano dei
poteri e delle modalità di accertamento dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
Analogamente a quanto già previsto per l'Anti-trust,
ai sensi del comma 3 l'Autorità, qualora accerti che l'impresa
abbia adottato comportamenti che forniscono un sostegno
privilegiato al titolare di cariche di governo in violazione
delle disposizioni di cui alle tre leggi sopra citate, ha il
potere di comminare, previa diffida, le sanzioni
specificamente previste per tali infrazioni dalle leggi
medesime: le sanzioni pecuniarie, peraltro, sono aumentate
sino a un terzo.
Il comma 4 prevede che l'Autorità informi il Parlamento,
con comunicazione motivata diretta ai Presidenti delle due
Camere, dell'accertamento effettuato e dell'eventuale sanzione
irrogata.
Il comma 5, infine, attribuisce all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni un potere regolatorio in ordine
alle procedure istruttorie, ai criteri di accertamento per lo
svolgimento dei compiti ad essa assegnati ed alle conseguenti
modifiche organizzative.
L'articolo 8, il quale disciplina gli obblighi di
comunicazione alle Camere ed all'autorità giudiziaria
dell'Autorità anti-trust e dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, ha subìto modifiche principalmente dovute
ad esigenze di coordinamento normativo.
Assume rilievo, peraltro, la nuova formulazione del comma
2, che include nella fattispecie di cui all'articolo 328 del
codice penale (omissione di atti d'ufficio) tutte le ipotesi
di violazione degli obblighi di dichiarazione da parte del
titolare di cariche di governo, qualora l'interessato non
ottemperi ad una specifica richiesta dell'autorità competente
in un termine stabilito dalla stessa autorità, e comunque non
inferiore a 30 giorni.
L'articolo 9 dispone, in conseguenza dei nuovi compiti
attribuiti all'Autorità anti-trust e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di
interesse, un incremento di 15 unità del ruolo organico di
ciascuna Autorità.
Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede inoltre che la
sola Autorità anti-trust possa assumere 10 unità di
personale aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista
dalla legge istitutiva. Le assunzioni saranno effettuate
previa corrispondente riduzione di 10 unità di personale
assunto a tempo determinato e a condizione da non produrre
oneri maggiori.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dagli incrementi
di organico così disposti. Gli importi sono stati raddoppiati
nel corso dell'esame al Senato per far fronte al potenziamento
dell'organico dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, non previsto nel testo trasmesso dalla
Camera.
A tal proposito, durante l'esame in Commissione è stato
approvato un emendamento volto a recepire una condizione
formulata nel parere espresso dalla V Commissione (Bilancio).
La V Commissione ha infatti ritenuto necessario adeguare il
profilo temporale degli oneri e la relativa copertura
finanziaria al triennio 2003-2005 come definito a seguito
dell'approvazione della legge finanziaria per il 2003. In
particolare si è reso necessario eliminare il riferimento agli
oneri per l'anno 2002 in quanto riferiti ad un esercizio
finanziario ormai chiuso.
L'articolo 10, infine, frutto di un emendamento approvato
dal Senato, ha lo scopo di assicurare una disciplina
transitoria per la fase di avvio delle nuove disposizioni.
Esso dispone infatti il differimento dell'efficacia di alcune
disposizioni contenute nel provvedimento al trentesimo giorno
successivo all'adozione, da parte delle due Autorità
indipendenti, delle deliberazioni atte a definire le procedure
istruttorie, i criteri di accertamento e le modifiche
organizzative interne necessarie per l'esercizio delle loro
nuove competenze. Si tratta in particolare delle norme che
disciplinano le incompatibilità con la titolarità di cariche
di governo, recate dall'articolo 2, l'esercizio delle nuove
funzioni affidate all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed
infine il doppio termine (30 e 60 giorni) entro il quale chi
assume cariche di governo deve dichiarare le eventuali
situazioni di incompatibilità e fornire i dati sulle proprie
attività patrimoniali.
Donato BRUNO, relatore