XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1707-C




PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


              
sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

                all'articolo 9, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

                3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.462.000 annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di euro 1.462.000 annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari ad euro 2.924.000 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


PARERE FAVOREVOLE.



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante: "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi" (C. 1707-B);

            condivisa l'opportunità di attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifici compiti di vigilanza, di accertamento e sanzionatori in materia di conflitto di interessi;

            delibera di esprimere:


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1707-B recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

              considerato che le ampie modifiche introdotte dal Senato della Repubblica sembrano complessivamente soddisfare le esigenze di chiarezza, idoneità e congruità che la nuova disciplina sulla risoluzione delle situazioni di cosiddetto "conflitto di interesse" necessariamente richiede;

              ritenuto che le norme proposte non presentano particolari profili di criticità in relazione alle materie di competenza della Commissione,

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) valuti la Commissione di merito se ripristinare il testo del comma 2 dell'articolo 1, approvato in prima lettura dalla Camera;

                b) valuti la Commissione di merito se inserire, nell'articolo 4, al comma 1, dopo la modifica introdotta dal Senato, la seguente specificazione, che era contenuta nel testo già approvato dalla Camera: "anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2";

                c) valuti la Commissione di merito se inserire nell'articolo 4, al comma 3, un riferimento anche al comma 1, oltre che al comma 2;

                d) valuti la Commissione di merito se ripristinare, all'articolo 6, la norma già prevista dal comma 8 del testo approvato in prima lettura dalla Camera, poi soppresso dal Senato;

                e) valuti la Commissione di merito se riformulare, all'articolo 8, il testo del comma 2, che risulta non corrispondere a criteri minimi di chiarezza e di correttezza tecnico-legislativa;

                f) valuti la Commissione di merito se ripristinare, nel medesimo comma 2 dell'articolo 8, la diversa previsione di reato, già contenuta nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, riferita all'articolo 479 del codice penale, nel caso in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 risultassero non veritiere.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1707-B, recante norme in materia di conflitto di interessi;

            ritenuto che appare discutibile, sia sul piano dell'opportunità sia sul piano del rispetto della sfera personale di terzi, estendere l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali al coniuge e ai parenti entro il secondo grado del titolare;

            rilevato altresì un difetto di coordinamento tra l'articolo 5, comma 6, che tale obbligo prevede a carico dei succitati congiunti, e l'articolo 8, comma 2, che prevede una sanzione, in caso di inottemperanza, esclusivamente a carico del titolare della carica di governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione:

            andrebbe modificato l'articolo 5, comma 6, rendendo facoltative le dichiarazioni del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.



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