XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1707-C
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 9, il comma 3 sia sostituito dal
seguente:
3. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 1.462.000 annui a decorrere
dall'anno 2003 a favore dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e di euro 1.462.000 annui a
decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari ad euro
2.924.000 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge recante: "Norme in materia
di risoluzione dei conflitti di interessi" (C. 1707-B);
condivisa l'opportunità di attribuire all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni specifici compiti di
vigilanza, di accertamento e sanzionatori in materia di
conflitto di interessi;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1707-B recante "Norme
in materia di risoluzione dei conflitti di interessi",
approvato dalla Camera e modificato dal Senato,
considerato che le ampie modifiche introdotte dal
Senato della Repubblica sembrano complessivamente soddisfare
le esigenze di chiarezza, idoneità e congruità che la nuova
disciplina sulla risoluzione delle situazioni di cosiddetto
"conflitto di interesse" necessariamente richiede;
ritenuto che le norme proposte non presentano
particolari profili di criticità in relazione alle materie di
competenza della Commissione,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito se
ripristinare il testo del comma 2 dell'articolo 1, approvato
in prima lettura dalla Camera;
b) valuti la Commissione di merito se inserire,
nell'articolo 4, al comma 1, dopo la modifica introdotta dal
Senato, la seguente specificazione, che era contenuta nel
testo già approvato dalla Camera: "anche quando esso sia
riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche
di governo, di cui all'articolo 1, comma 2";
c) valuti la Commissione di merito se inserire
nell'articolo 4, al comma 3, un riferimento anche al comma 1,
oltre che al comma 2;
d) valuti la Commissione di merito se
ripristinare, all'articolo 6, la norma già prevista dal comma
8 del testo approvato in prima lettura dalla Camera, poi
soppresso dal Senato;
e) valuti la Commissione di merito se
riformulare, all'articolo 8, il testo del comma 2, che risulta
non corrispondere a criteri minimi di chiarezza e di
correttezza tecnico-legislativa;
f) valuti la Commissione di merito se
ripristinare, nel medesimo comma 2 dell'articolo 8, la diversa
previsione di reato, già contenuta nel testo approvato dalla
Camera in prima lettura, riferita all'articolo 479 del codice
penale, nel caso in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5
risultassero non veritiere.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1707-B, recante norme
in materia di conflitto di interessi;
ritenuto che appare discutibile, sia sul piano
dell'opportunità sia sul piano del rispetto della sfera
personale di terzi, estendere l'obbligo di comunicazione dei
dati patrimoniali al coniuge e ai parenti entro il secondo
grado del titolare;
rilevato altresì un difetto di coordinamento tra
l'articolo 5, comma 6, che tale obbligo prevede a carico dei
succitati congiunti, e l'articolo 8, comma 2, che prevede una
sanzione, in caso di inottemperanza, esclusivamente a carico
del titolare della carica di governo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
andrebbe modificato l'articolo 5, comma 6, rendendo
facoltative le dichiarazioni del coniuge e dei parenti entro
il secondo grado.