XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1707




        Onorevoli Deputati! - Il problema riguardante il conflitto di interessi è venuto in emersione soltanto di recente, in seguito al radicale mutamento del quadro politico.
        In precedenza non potevano essere ignorate le situazioni di conflitto di interessi: ma si riteneva probabilmente che non fosse necessario uno strumento normativo ad hoc, e che la permanenza di interessi privati, anche cospicui, in capo all'uomo di governo, non costituisse motivo di fondato timore che il medesimo si rendesse inosservante del dovere di perseguire soltanto l'interesse pubblico, assicurandone comunque la prevalenza in ogni caso in cui risultasse coesistente e incompatibile con l'interesse privato. In oltre cinquanta anni di vita democratica non si è sentito il bisogno di una soluzione legislativa del problema.
        Del resto, appare assolutamente arbitrario ritenere che nel soggetto privato l'ansia di avvantaggiarsi, anche a detrimento dell'interesse pubblico, sia più o meno intensa secondo la maggiore o minore rilevanza del patrimonio posseduto.
        Alla base dell'assunzione di un munus publicum è l'impegno morale del cittadino di rivestire degnamente la carica, con assoluta dedizione all'interesse pubblico, mantenendo una condotta ispirata a probità e ad imparzialità, in osservanza di un naturale codice etico.
        Fino a qualche tempo fa, era comune opinione che il sistema dei controlli di carattere politico e giudiziario bastasse ad assicurare il perseguimento degli interessi generali ad ogni livello. La particolare consistenza degli interessi privati non può considerarsi irrilevante nel contesto economico-sociale e nella conduzione della cosa pubblica; è stata recentemente segnalata la presenza nel sistema di poteri forti, tali da condizionare o da indirizzare l'azione dell'esecutivo. Si tratta peraltro di poteri che si formano e si sviluppano all'esterno delle istituzioni. La vigilanza, volta a scongiurare ogni forma di abuso o di prevaricazione, è affidata alle istituzioni democratiche e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
        Nel corso della campagna elettorale è stato ampiamente dibattuto il problema del conflitto di interessi. La mancata soluzione legislativa di tale problema è stata segnalata da una certa parte politica all'elettorato come un'anomalia tale da comportare un rischio rilevante per la vita democratica del nostro Paese. Di conseguenza le scelte politiche degli elettori si sono espresse nella piena consapevolezza di tale anomalia. Il fatto che la maggioranza degli elettori non abbia ritenuto che essa fosse ostativa all'investitura popolare per il governo del Paese, non può considerarsi tuttavia come un'evenienza tale da travolgere il problema o da rimetterne la soluzione alla prassi. Si tratta di cogliere il profilo etico della questione e di tradurlo in una disciplina equilibrata, intesa a sancire, in ogni ipotesi di conflitto rilevante, la prevalenza dell'interesse pubblico, e ad impedire che sul responsabile svolgimento della carica di governo possa pesare il sospetto di un esercizio non imparziale.
        Occorre in proposito tenere presente che, ai fini dell'accesso del cittadino ad una carica pubblica, non sarebbe legittimo imporre alcuna condizione attinente al censo. La legge non può porre il requisito positivo di una soglia patrimoniale minima (come era nello Statuto albertino per l'accesso al seggio senatoriale), né il requisito impeditivo di una soglia massima. Deve essere parimenti bandita ogni discriminazione sotto il profilo qualitativo delle sostanze. Ogni cittadino ha il diritto - originario, quale riflesso individuale della sovranità popolare - di accedere alla carica pubblica mantenendo intatto il proprio stato patrimoniale.
        Alcuni osservatori hanno suggerito di introdurre l'obbligo del cittadino aspirante alla carica pubblica di alienare gli elementi patrimoniali che siano considerati eccedenti un certo limite o afferenti ad un certo settore commerciale o industriale. Senonché la proposta di imporre al cittadino il costo di un'alienazione coattiva, quasi che l'accesso alla carica fosse subordinato al compimento di un'operazione commerciale, appare iniqua ed incompatibile con le garanzie costituzionali.
        A tacer d'altro, una vendita coattiva sarebbe equiparabile all'espropriazione senza indennizzo per più d'un motivo. Anzitutto, la legge costringerebbe il cittadino a convertire una situazione patrimoniale, caratterizzata dall'investimento del capitale nell'attività produttiva, in capitale inerte, imponendogli un'innaturale soluzione di continuità dell'iniziativa economica a suo tempo assunta ed eliminando ogni prospettiva di sviluppo connessa alla vitalità dell'impresa. D'altro canto, non potrebbe giustificarsi, alla luce dei princìpi costituzionali, un'espropriazione con indennizzo, ove si consideri che tale istituto è previsto nella Costituzione per trasferire la proprietà di beni o di imprese, allo scopo di consentirne un uso più rispondente ai fini di utilità sociale, e non per privare l'attuale titolare della disponibilità o del godimento di beni o servizi. Per di più, l'imposizione di una vendita da stipulare entro un certo termine costituirebbe un elemento distorsivo sul mercato per il quasi totale annientamento del potere negoziale del venditore, costretto ad accettare un risultato economico inferiore al valore effettivo delle sostanze. Sarebbe prevedibile, da parte dei soggetti interessati all'acquisto, l'accorgimento di prolungare le trattative fino alla vigilia della scadenza, in modo da costringere il venditore ad accettare un prezzo non remunerativo in conseguenza dell'anzidetto elemento distorsivo.
        Non si può trascurare, infine, il rilievo secondo cui la vendita delle attività e delle sostanze darebbe luogo ad una situazione irreversibile, come se la carica pubblica costituisse un mestiere alternativo e definitivo laddove la prima regola della democrazia liberale, cui è ispirata la nostra Costituzione, è quella della reversibilità delle cariche elettive in ragione della volontà popolare espressa nelle consultazioni elettorali.
        Naturalmente l'interessato resta libero di alienare le proprie sostanze, se ritiene di risolvere in questo modo il problema. Ma dovrebbe trattarsi di determinazione spontanea, riconducibile ad una valutazione personale dei propri interessi e non all'assolvimento di un obbligo di legge, cosicché non potrebbe essere sancita a suo favore la neutralità fiscale dell'operazione.
        Del resto, la vendita - coattiva o spontanea che sia - di un qualunque bene non sarebbe rimedio risolutivo, in quanto darebbe luogo semplicemente alla conversione di un capitale investito in denaro liquido o in titoli. Ma anche in relazione al denaro liquido o ad un nuovo investimento di carattere finanziario, potrebbe riproporsi il medesimo problema.
        Nella passata legislatura il problema è rimasto irrisolto, essendo stati proposti due testi di legge alquanto diversi.
        Entrambi i testi risultano imperniati sulla gestione dell'impresa di cui l'interessato abbia la proprietà ed il controllo. Gli articolati proposti avrebbero l'effetto di depotenziare l'impresa mediante forme improprie di commissariamento. Ma soluzioni del genere priverebbero l'impresa della vitalità inerente all'impiego delle risorse umane di maggiore rilievo; per di più darebbero inizio ad un periodo critico, nel corso del quale il commissario si sentirebbe vincolato ad una gestione di carattere notarile, sicuramente insostenibile in un contesto aperto alla concorrenza e tale da richiedere scelte estemporanee e non esenti da rischio.
        La presenza sul mercato di un'impresa emarginata, per imposizione legale, dalla libera competizione concorrenziale, potrebbe costituire un elemento di distorsione penalizzante per tutti i soggetti che a qualunque titolo vi partecipino, soprattutto sul mercato borsisitico.
        D'altro canto si osserva che le imprese non dispongono di alcun mezzo che possa determinare la prevalenza del proprio interesse sull'interesse pubblico essendo questo rimesso al titolare della carica di governo. Un dispositivo legale studiato al fine di circoscrivere la gestione dell'impresa entro certi limiti o di contenerne lo sviluppo, non potrebbe recare il minimo contributo alla soluzione del problema.
        Anche il più rigoroso regime di segregazione o di commissariamento dell'impresa non potrebbe offuscarne la visibilità, garantita dalle forme legali di pubblicità e assicurata dai mezzi di comunicazione, in un sistema ispirato a criteri di trasparenza; cosicché non sarebbe scongiurata l'astratta possibilità di favori o aiuti indebitamente riservati alla stessa.
        Occorre abbandonare qualunque impraticabile soluzione di accecamento, e riconoscere l'assoluta inutilità di operazioni più o meno penalizzanti per le imprese.
        Si rileva piuttosto l'opportunità della disciplina proposta, che nel rispetto dei doveri inerenti la carica pubblica e della discrezionalità connessa agli adempimenti posti a carico del suo titolare, possa riferirsi alla stessa azione di governo e valga a scongiurare ogni possibile deviazione dall'interesse generale.
        Il fulcro etico della normativa è costituito dalla responsabilizzazione sul piano deontologico del cittadino chiamato alla gestione della cosa pubblica.


        Si dà conto di seguito del contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1.

        Si è reso opportuno prevedere un ambito soggettivo di applicazione alquanto ampio, anche in correlazione al decentramento dell'attività di governo; pertanto, l'articolo in questione individua i soggetti "titolari delle cariche di governo", a cui si applica la disciplina del presente disegno di legge.


Articolo 2.

        Un primo sbarramento alla cura preferenziale degli interessi privati è costituito da una nutrita casistica delle incompatibilità previste dall'articolo 2. Attraverso lo strumento delle incompatibilità si realizza la prevenzione del conflitto di interessi con riferimento a singole posizioni pubblicistiche (cariche o uffici pubblici o in enti pubblici, nonché rapporto di impiego presso amministrazioni pubbliche) e privatistiche (cariche o uffici in società aventi fini di lucro, esercizio di attività imprenditoriali o attività professionali connesse con la funzione svolta, rapporto di impiego privato).
        Per quanto attiene ai presidenti delle regioni si è fatta salva la normativa regionale di individuazione dei casi di incompatibilità per tali soggetti, secondo il disposto dell'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
        Per quanto, invece, riguarda i sindaci delle città metropolitane, è necessario sottolineare che ad essi non si applica la causa di incompatibilità di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo, relativa all'impiego privato, per evitare di creare un ostacolo di ordine economico, che possa dissuadere il cittadino che intenda ricoprire un munus pubblico nell'ambito del comune.


Articolo 3.

        Tuttavia, la previsione delle incompatibilità non esaurisce il problema, essendo possibile l'insorgenza di conflitti di interessi rilevanti anche in situazioni di formale compatibilità.
        Pertanto, è sancito il dovere del titolare della carica di governo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e di astenersi da ogni atto, anche collegiale, destinato ad incidere sugli interessi propri e dei congiunti (coniuge e parenti entro il secondo grado), ad eccezione di provvedimenti che riguardino la generalità o intere categorie di cittadini.


Articolo 4.

        Risponde al criterio della massima trasparenza la previsione nel presente articolo della segnalazione, entro un certo termine dall'assunzione, della carica, delle attività possedute o controllate. La segnalazione è prescritta ai fini della valutazione della rilevanza di eventuali situazioni di incompatibilità.
        A tal fine, l'articolo 4 prevede anche la comunicazione da parte degli stessi titolari di cariche di governo di ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti.
        In considerazione dei compiti che le sono assegnati, l'Autorità di garanzia, istituita dall'articolo 5, è la naturale destinataria delle prescritte comunicazioni.


Articolo 5.

        Il presente articolo prevede l'istituzione di un'Autorità indipendente, riprendendo la formula già usata per l'Autorità antitrust (articolo 10, comma 2, legge n. 287 del 1990). Ad essa è affidata la vigilanza sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche, affinché ne sia assicurata l'imparzialità e l'indipendenza, con riferimento alle situazioni di eventuale conflitto di interessi.
        Tale Autorità è organo collegiale, costituito da persone (il Presidente e due componenti) di alto profilo etico e di comprovata indipendenza, nonché di notoria competenza, nominate dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra le categorie già definite dalla legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Anche per i componenti dell'Autorità sono previste incompatibilità atte a garantire la loro indipendenza nello svolgimento delle funzione loro assegnate.


Articolo 6.

        L'Autorità ha il compito specifico di verificare, in presenza di rilevanti conflitti di interessi, il corretto perseguimento dell'interesse pubblico. Viene attribuito all'Autorità un potere di indagine particolarmente penetrante, in quanto, nell'espletamento del compito affidatole, essa procede d'ufficio. A tal fine, l'Autorità, raccordandosi con gli organi delle amministrazioni, acquisisce tutte le informazioni necessarie alla propria attività di vigilanza, senza che le si possano opporre vincoli di riservatezza.
        Sono attribuite all'Autorità anche funzioni di carattere consultivo e "regolamentare" con l'adozione di determinazioni generali circa le misure atte ad individuare e risolvere situazioni di conflitto di interessi, e le misure intese a rendere noti i casi di astensione.
        In analogia con la disciplina di altre Autorità amministrative indipendenti, presenti nel nostro ordinamento, all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 5 è attribuito un potere di iniziativa sanzionatoria, volto anche a rimuovere la situazione di incompatibilità.
        Il comma 6 dell'articolo prevede che l'Autorità possa svolgere altresì attività consultiva attraverso l'emissione di pareri, a richiesta del Governo, sulle iniziative legislative o regolamentari riguardanti l'applicazione dei princìpi contenuti nella legge stessa.


Articolo 7.

        In base al presente articolo, qualunque atto che possa provocare trattamenti agevolati o privilegiati di specifici interessi privati di titolari di cariche di governo o di congiunti è rilevato dall'Autorità di garanzia e segnalato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; la comunicazione motivata relativa ai suddetti casi di conflitto di interessi è trasmessa dall'Autorità al Parlamento. Al fine di rendere costruttiva l'attività di segnalazione svolta dall'Autorità, alla comunicazione di cui sopra si accompagna un parere sulle misure atte a porre rimedio tempestivo e ad evitare che possano ripetersi casi del genere.


Articolo 8.

        Il presente articolo prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, l'Autorità presenti al Governo e al Parlamento una relazione sull'attività svolta.


Articolo 9.

        L'articolo 9 prevede disposizioni relative al personale di cui viene dotata l'Autorità.


Articolo 10.

        Il presente articolo prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge.




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