XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1707
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito soggettivo di applicazione).
1. Agli effetti della presente legge per titolari delle
cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio
dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di
Stato, i commissari straordinari di governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché i
presidenti delle regioni, delle province e i sindaci delle
città metropolitane.
Art. 2.
(Incompatibilità).
1. I titolari delle cariche di governo, nel corso del loro
mandato, non possono:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi da
quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime
funzioni;
b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni
comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche
economici;
c) ricoprire cariche che non siano puramente
onorifiche o uffici o altre funzioni comunque denominate in
società aventi fini di lucro;
d) esercitare attività imprenditoriali;
e) esercitare attività professionali in materie
connesse con la funzione svolta o svolgere incarichi di
consulenza o arbitrali, di qualunque natura, anche se
gratuiti, a favore di soggetti pubblici o privati;
f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;
g) esercitare qualsiasi impiego privato.
2. La disposizione di cui alla lettera g) del comma
1 non si applica ai sindaci delle città metropolitane.
3. Non costituisce motivo di incompatibilità
l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e
post universitario.
4. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da
a) ad e) del comma 1 decadono dalla data del
giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e
comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare,
per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di
retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di
cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1
sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in
aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli
ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con
decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva
assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari
delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di
fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione
professionale e alla progressione di carriera.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano nei confronti dei presidenti delle giunte regionali,
fino alla data di entrata in vigore della rispettiva legge
regionale di cui all'articolo 122, primo comma, della
Costituzione.
Art. 3.
(Obbligo di astensione).
1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle
loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli
interessi pubblici.
2. Essi devono astenersi da ogni atto, anche adottato
collegialmente, in cui sia ravvisabile un conflitto rilevante
di interessi.
3. Il conflitto di interessi si considera tale quando
l'atto abbia un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale
del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo
grado, salvo che il provvedimento stesso riguardi la
generalità ovvero intere categorie di cittadini.
Art. 4.
(Comunicazioni degli interessati).
1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di
governo, gli interessati comunicano all'Autorità di garanzia
di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese
nell'elenco di cui all'articolo 2 sono titolari; trasmettono
altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di
cui siano o siano stati titolari nei tre mesi precedenti. Essi
devono effettuare analoghe comunicazioni per ogni successiva
variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni
dai fatti che l'abbiano determinata.
2. L'Autorità di garanzia entro i trenta giorni successivi
alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli
accertamenti necessari e, qualora le comunicazioni di cui al
comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non
veritiere o incomplete, comunica la violazione rispettivamente
ai Presidenti delle Camere e dei consigli regionali,
provinciali e comunali.
Art. 5.
(Autorità di garanzia).
1. E' istituita l'Autorità di garanzia, di seguito
denominata "Autorità", con funzioni di vigilanza sulla
correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di
governo.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal
Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o
della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di
materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da
settori economici dotate di alta e riconosciuta
professionalità.
3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per
cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare
attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri
uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo
alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche
aventi attinenza con le competenze dell'Autorità.
4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro i
successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la
propria organizzazione, il proprio funzionamento, il
trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e
il rendiconto, soggetto al controllo della Corte dei conti,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono
determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10,
comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 6.
(Funzioni generali dell'Autorità).
1. E' affidato all'Autorità il compito di accertare se
nello svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei
titolari di cariche di governo siano adottati atti volti a
favorire l'interesse proprio in contrasto con l'interesse
pubblico.
2. L'Autorità procede d'ufficio alle verifiche di
competenza; a tale fine corrisponde con gli organi delle
amministrazioni, collabora con gli stessi e acquisisce le
informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti
indicati nel comma 1, senza che le si possano opporre vincoli
di riservatezza su informazioni o documenti amministrativi.
3. L'Autorità può adottare determinazioni generali
concernenti:
a) misure atte a individuare e risolvere
situazioni di conflitto di interesse;
b) misure intese a rendere noti i casi in cui è
praticata l'astensione di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di
cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti
conseguenti e promuove previa diffida nei casi di
inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o
dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente, di
quella vigilante dell'ente o dell'impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico
o privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e
registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini
professionali per gli atti di loro competenza.
5. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di
carattere penale o disciplinare previste dalle normative
vigenti.
6. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui
disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di
altri atti normativi.
Art. 7.
(Vigilanza sui provvedimenti dei titolari di cariche di
governo).
1. L'Autorità individua e segnala le situazioni di
rilevante conflitto di interesse, indicando le soluzioni atte
a risolverlo, in modo da assicurare il perseguimento
dell'interesse pubblico. L'Autorità riferisce al Parlamento
con propria comunicazione motivata diretta ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando
dalla esecuzione o dalla attuazione di atti o deliberazioni
possano derivare, in danno del pubblico interesse, trattamenti
privilegiati o agevolati di specifici interessi privati,
facenti capo a persone titolari di cariche di governo, ovvero
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. E' fatto
salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità
giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
2. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure
idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze di cui al
comma 1 e ad evitare che casi analoghi possano ripetersi.
Art. 8.
(Relazione annuale).
1. L'Autorità presenta al Governo e al Parlamento, entro
il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente.
Art. 9.
(Ufficio dell'Autorità).
1. L'Autorità si avvale, in sede di prima applicazione
della presente legge, di un ufficio composto da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione
di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il
relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica, entro novanta giorni dalla nomina dei componenti
dell'Autorità.
2. L'ufficio è coordinato da un segretario generale,
scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o
avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento
in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni
dell'amministrazione di provenienza.
3. I soggetti di cui al comma 1 conservano lo stato
giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di
appartenenza con oneri a carico di questa ultima. Agli stessi
è corrisposto comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento
accessorio nelle misure previste per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità stabilisce
l'indennità da corrispondere al segretario generale.
4. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di
personale con contratto a tempo determinato in misura non
superiore a cinque unità.
5. Gli atti che regolano il trattamento giuridico ed
economico del personale sono trasmessi per l'approvazione al
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di appartenenza.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 3.500 milioni, a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.