XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1706
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento in esame,
complementare per finalità al decreto-legge con cui sono
dettate ulteriori norme in materia di svolgimento di
competizioni agonistiche, di cui alla legge 13 dicembre 1989,
n. 401, si inquadra nel medesimo contesto di massima
prevenzione e contrasto ai fenomeni degenerativi e di violenza
che si verificano in occasione di competizioni sportive.
Le direttrici fondamentali cui si ispirano le disposizioni
sono essenzialmente tre:
il ricorso, ritenuto necessario, in considerazione del
gran numero di persone che sono richiamate da tali
competizioni, a strumenti di controllo di più elevata
efficacia, quali sono in grado di offrire le tecnologie
avanzate;
l'individuazione di precise responsabilità di quanti
operano nel settore, segnatamente dei rivenditori dei
biglietti, dei proprietari e dei gestori degli impianti, in
ordine ad inadempimenti che possono potenzialmente
pregiudicare la pubblica incolumità;
la riconosciuta importanza, ai fini della prevenzione,
di azioni promozionali ed educative volte a rafforzare il
senso civico degli spettatori, richiamandoli altresì ai valori
più genuini dello sport.
L'articolo 1, in particolare, stabilisce che la vendita
dei biglietti di accesso agli impianti, aventi capienza
superiore a diecimila spettatori, avvenga previa
identificazione del titolare del titolo di accesso e che gli
stessi impianti siano dotati, entro limiti temporali
determinati, di un sistema di controllo automatizzato per la
lettura elettronica dei biglietti.
E' altresì previsto che i proprietari di impianti aventi
capienza superiore ai diecimila posti, se all'aperto, o ai
quattromila, se al chiuso, installino, pure entro limiti
temporali determinati, un impianto televisivo a circuito
chiuso per il controllo delle aree interne ed esterne al luogo
di svolgimento delle competizioni.
L'articolo 2 fonda il sistema sanzionatorio delle
violazioni alle norme di cui all'articolo 1, graduandolo in
ragione della gravità degli illeciti commessi. La categoria
degli illeciti è poi integrata da ulteriori e specifiche
figure riguardanti l'emissione di titoli di accesso agli
impianti in misura superiore al consentito, l'occupazione
indebita di spazi non accessibili e l'ingresso abusivo agli
impianti.
L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero
dell'interno, di un Osservatorio nazionale sulle competizioni
sportive, con composizione integrata dalle rappresentanze dei
vari organismi interessati al settore, con compiti di
monitoraggio dei fenomeni di violenza ed intolleranza commessi
in occasione di competizioni sportive, promozione di
iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni stessi,
definizione delle misure che possono essere adottate per
garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive,
pubblicazione di un rapporto annuale sui fenomeni esaminati.
Con la presente disposizione si vuole conferire valenza
legislativa, rivedendone in parte composizione e funzioni, ad
un organismo - integrato anche da rappresentanti della Lega
calcio, del CONI e delle Ferrovie dello Stato spa - che di
fatto già opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, con compiti di analisi
dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni
sportive. In relazione a tali compiti, l'Osservatorio si
avvale di strutture dell'Amministrazione, ed ai componenti non
sono corrisposti alcun compenso ed alcun rimborso spese.
Conseguentemente, dal funzionamento dello stesso non
discendono oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 4 disciplina i termini per l'entrata in vigore
delle disposizioni sulla vendita dei biglietti e sull'accesso
agli impianti in cui si svolgono competizioni sportive.