XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1706
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disciplina dell'acquisto e della vendita di biglietti e
dell'accesso agli impianti in cui si svolgono competizioni
sportive).
1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di
capienza superiore alle diecimila unità in occasione di
competizioni riguardanti i giochi del calcio, della
pallacanestro e della pallavolo sono personali e non possono
essere ceduti. La loro vendita è subordinata
all'identificazione dello spettatore.
2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica elettronica della regolarità del
biglietto mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.
3. Gli impianti sportivi con capienza superiore alle
diecimila unità, se all'aperto, ed alle quattromila unità, se
al chiuso, devono essere dotati di impianti che consentano la
registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico sia
all'interno che nelle sue immediate vicinanze.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita
l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono
stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 2.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
2.582 euro a 10.329 euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
5.164 euro a 25.822 euro.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.329 euro a 51.645 euro.
4. Chiunque emette titoli di accesso agli impianti
sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto
o il settore dello stesso ovvero consente l'accesso di un
numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui
dispone l'impianto, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
5. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o
altre aree non accessibili al pubblico è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
6. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto
sportivo privo del titolo di accesso è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui
insiste l'impianto.
Art. 3.
(Osservatorio nazionale sulle competizioni
sportive).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito
l'Osservatorio nazionale sulle competizioni sportive, al quale
sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di
violenza e intolleranza commessi in occasione di competizioni
sportive e dello stato di sicurezza degli impianti
sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle
competizioni sportive in programma ed attribuire i livelli di
rischio delle competizioni medesime;
c) promuovere iniziative coordinate per la
prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito
sportivo, nonché di educazione allo sport anche in
collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e
non statali;
d) definire le misure che possono essere adottate
dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento
delle competizioni sportive e la pubblica incolumità;
e) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento
dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di
competizioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite
le linee operative e le attività strumentali all'espletamento
dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le
modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio,
prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico
nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali e
delle società sportive.
3. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con gli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 4.
(Disposizioni finali).
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, entrano in
vigore due anni dopo la data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, quelle dell'articolo 1,
comma 2, tre anni dopo tale data e quelle dell'articolo 1,
comma 3, un anno dopo la data medesima.