XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1704




        Onorevoli Colleghi! - Sin dalla promulgazione della legge n. 734 del 1912 e del successivo regolamento di cui al decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, i professori ordinari delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica sono stati preposti all'insegnamento delle singole discipline artistiche e musicali fino al più alto livello di formazione, specializzazione e perfezionamento.
        Il citato regolamento prevedeva, relativamente al collocamento a riposo dei professori ordinari per raggiunti limiti di età, una disciplina del tutto corrispondente a quella dei professori universitari; recita infatti l'articolo 25 del decreto luogotenenziale n. 1852 del 1918: "Gli insegnati degli istituti di belle arti e di musica quando abbiano compiuto il 70^ anno di età, saranno collocati a riposo. (...) L'insegnante collocato a riposo potrà esser nominato professore emerito quando abbia acquistato speciali benemerenze".
        L'analogia di trattamento con i docenti universitari trova la sua giustificazione nel rango di tali istituti, considerati di alta cultura al pari delle università. Questa parificazione trova il proprio fondamento oltre che nei parametri valutativi cristallizzati nella stessa Costituzione della Repubblica, anche nella autorevole e costante affermazione nelle sentenze della Corte costituzionale (1991), di pareri espressi dal Consiglio di Stato riunito in adunanza generale del 1992, nonché nell'assetto normativo scaturito dalla approvazione della legge n. 508 del 1999 la quale, oltre ad interpretare compiutamente lo spirito del principio espresso nell'articolo 33 della Costituzione, procede ad una concreta attuazione dello stesso attraverso il definitivo riconoscimento delle richiamate istituzioni quali istituti di alta formulazione e specializzazione artistica, e musicale. Orbene, venendo all'oggetto specifico della presente proposta di legge, è necessario che anche le disposizioni relative all'età di accesso al pensionamento si uniformino alla richiamata "parificazione". Nel 1973, sulla base di una equivoca interpretazione della esclusività ed unicità delle università quali istituzioni collocate nella formazione terziaria, si registrò il conseguente declassamento a scuola secondaria per tutte le istituzioni non universitarie, che determinò la riduzione dell'età per accedere al pensionamento al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
        La richiamata interpretazione è stata superata nell'ultimo decennio e, conseguentemente, si è avvertita l'esigenza di adeguare tutte le conseguenze normative scaturite da tale erronea interpretazione. In particolare, appare estremamente opportuno, anche alla luce del nuovo assetto normativo che si sta realizzando attraverso la riforma ordinamentale delle richiamate istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale disciplinate dalla legge n. 508 del 1999, intervenire per ristabilire parità ed uguaglianza di trattamento del personale docente.
        La citata legge n. 508 del 1999, infatti, sancisce espressamente l'appartenenza dell'alta formazione artistica e musicale alla fascia della formazione terziaria al pari della formazione universitaria.
        Con la presente proposta di legge, recependo tale interpretazione relativa al rapporto tra università ed altre istituzioni di alta cultura, si vuole ristabilire la uguaglianza di trattamento tra i docenti in relazione al mantenimento in servizio per tutti coloro i quali, a richiesta, intendano prestare la loro opera fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.
        Il mancato adeguamento del criterio distintivo di determinazione dell'età ai fini del mantenimento in servizio del docente ai parametri costituzionali rappresenta una penalizzazione per i professori più anziani i quali, malgrado l'impegno profuso per raggiungere il traguardo della riforma, si vedrebbero esclusi dal processo di modernizzazione dell'intero assetto accademico.
        Con la presente proposta di legge si potrà, invece, evitare di escludere dal processo riformatore tali meritevoli e volenterosi docenti, nella convinzione che le loro qualità e le loro provate professionalità possano apportare un notevole contributo di idee e di esperienze.




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