XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1704
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In attesa della definizione del nuovo stato giuridico
del personale docente degli Istituti di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai professori ordinari
di tali istituzioni č consentito, a richiesta, di permanere in
servizio fino al compimento del settantesimo anno di etą, ai
sensi dell'articolo 25 del decreto luogotenenziale 5 maggio
1918, n. 1852, a prescindere dalla anzianitą di servizio
maturata.