XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1704




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In attesa della definizione del nuovo stato giuridico del personale docente degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai professori ordinari di tali istituzioni č consentito, a richiesta, di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di etą, ai sensi dell'articolo 25 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, a prescindere dalla anzianitą di servizio maturata.



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