XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1702
Onorevoli Colleghi! - Dal 1^ giugno 2000 al 28 marzo
2001 l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, istituita
dal decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, ha aperto ben
37 inchieste relative ad incidenti, a mancate collisioni e ad
altri inconvenienti gravi avvenuti nel trasporto aereo.
Tali episodi, con l'aumento consistente del traffico
aereo, si succedono purtroppo a ritmi oramai abbastanza
frequenti; basti pensare al rischio collisione corso nei
nostri cieli il 3 settembre scorso, quando, sulla rotta
Olbia-Roma, un velivolo italiano, con 165 passeggeri a bordo,
diretto nella capitale, ha rischiato una collisione con un
analogo velivolo inglese, partito dall'aeroporto di Fiumicino
e diretto a Londra. Oppure basti pensare ad altri analoghi
casi verificatisi, ad esempio sul mar Tirreno, in concomitanza
con un'esercitazione statunitense nel mar Mediterraneo (in cui
diversi aerei militari sono arrivati troppo vicini a velivoli
commerciali in transito in quella porzione di cielo), o al
rischio collisione, verificatosi il 23 gennaio 2001, tra due
aerei sul lago di Bracciano.
Tali pericolosissimi "inconvenienti", evitati il più delle
volte per bravura o preparazione del pilota alla guida
dell'aereo, ripropongono il tema della sicurezza dei voli;
problematica che in molti casi si estende alle continue
interferenze del traffico militare con i voli di linea, senza
adeguati coordinamenti e controlli da parte dell'ente preposto
al controllo del traffico (l'Ente nazionale di assistenza al
volo).
Quando si corrono rischi di questo genere, molte volte
alla base risulta esserci una mancata o tardiva comunicazione
all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo da parte degli
enti obbligati, ai sensi di legge, a dare comunicazione su
inconvenienti gravi o incidenti (articoli 828 e 829 del codice
della navigazione). Tale mancata o tardiva comunicazione (che
in altri ordinamenti comporta sanzioni pesantissime) rende
impossibile, oggigiorno, ogni eventuale accertamento da parte
dell'Agenzia stessa.
Con la proposta di legge si intende perciò porre la
sicurezza aerea sempre più al centro della politica
dell'aviazione civile, non lasciandola alla casualità o alla
bravura dei singoli, potenziando, con l'obbligo della
comunicazione immediata, le funzioni dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo (che ha per compito istituzionale
quello di accertare le cause tecniche di un incidente), al
fine di garantire, attraverso la prevenzione, l'incolumità di
tutti, passeggeri e personale di equipaggio.
La proposta di legge, da una parte, integra due articoli
del codice della navigazione, l'articolo 828 e l'articolo 829,
con l'introduzione di un nuovo comma e dall'altra prevede
l'introduzione di due nuovi articoli al decreto legislativo 25
febbraio 1999, n. 66.