XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1702




        Onorevoli Colleghi! - Dal 1^ giugno 2000 al 28 marzo 2001 l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, istituita dal decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, ha aperto ben 37 inchieste relative ad incidenti, a mancate collisioni e ad altri inconvenienti gravi avvenuti nel trasporto aereo.
        Tali episodi, con l'aumento consistente del traffico aereo, si succedono purtroppo a ritmi oramai abbastanza frequenti; basti pensare al rischio collisione corso nei nostri cieli il 3 settembre scorso, quando, sulla rotta Olbia-Roma, un velivolo italiano, con 165 passeggeri a bordo, diretto nella capitale, ha rischiato una collisione con un analogo velivolo inglese, partito dall'aeroporto di Fiumicino e diretto a Londra. Oppure basti pensare ad altri analoghi casi verificatisi, ad esempio sul mar Tirreno, in concomitanza con un'esercitazione statunitense nel mar Mediterraneo (in cui diversi aerei militari sono arrivati troppo vicini a velivoli commerciali in transito in quella porzione di cielo), o al rischio collisione, verificatosi il 23 gennaio 2001, tra due aerei sul lago di Bracciano.
        Tali pericolosissimi "inconvenienti", evitati il più delle volte per bravura o preparazione del pilota alla guida dell'aereo, ripropongono il tema della sicurezza dei voli; problematica che in molti casi si estende alle continue interferenze del traffico militare con i voli di linea, senza adeguati coordinamenti e controlli da parte dell'ente preposto al controllo del traffico (l'Ente nazionale di assistenza al volo).
        Quando si corrono rischi di questo genere, molte volte alla base risulta esserci una mancata o tardiva comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo da parte degli enti obbligati, ai sensi di legge, a dare comunicazione su inconvenienti gravi o incidenti (articoli 828 e 829 del codice della navigazione). Tale mancata o tardiva comunicazione (che in altri ordinamenti comporta sanzioni pesantissime) rende impossibile, oggigiorno, ogni eventuale accertamento da parte dell'Agenzia stessa.
        Con la proposta di legge si intende perciò porre la sicurezza aerea sempre più al centro della politica dell'aviazione civile, non lasciandola alla casualità o alla bravura dei singoli, potenziando, con l'obbligo della comunicazione immediata, le funzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (che ha per compito istituzionale quello di accertare le cause tecniche di un incidente), al fine di garantire, attraverso la prevenzione, l'incolumità di tutti, passeggeri e personale di equipaggio.
        La proposta di legge, da una parte, integra due articoli del codice della navigazione, l'articolo 828 e l'articolo 829, con l'introduzione di un nuovo comma e dall'altra prevede l'introduzione di due nuovi articoli al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.




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