XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1702




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 828 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Sono altresì tenuti all'obbligo di comunicazione immediata di incidente all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile il comandante e l'esercente dell'aeromobile".

        2. All'articolo 829 del codice della navigazione è aggiunto, in fine il seguente comma:

        "Sono altresì tenuti all'obbligo di comunicazione immediata di inconveniente grave all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile il comandante e l'esercente dell'aeromobile".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 17-bis.- (Omessa o tardiva comunicazione) - 1. L'omessa o tardiva comunicazione di incidente o di inconveniente grave prescritta dagli articoli 828 e 829 del codice della navigazione è punita con l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda da 516 euro a 5.165 euro.
        Art. 17-ter. - (Impedimento dell'esercizio delle funzioni istituzionali). - 1. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 15.494 euro:

                a) chi si oppone all'esercizio delle funzioni istituzionali degli investigatori dell'Agenzia;
                b) chi rifiuta o omette di comunicare le informazioni e gli elementi utili ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia.

            2. L'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 è demandata all'Agenzia".



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