XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1702
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 828 del codice della navigazione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresì tenuti all'obbligo di comunicazione
immediata di incidente all'Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile il
comandante e l'esercente dell'aeromobile".
2. All'articolo 829 del codice della navigazione è
aggiunto, in fine il seguente comma:
"Sono altresì tenuti all'obbligo di comunicazione
immediata di inconveniente grave all'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo e dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile il comandante e l'esercente dell'aeromobile".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio
1999, n. 66, sono inseriti i seguenti:
"Art. 17-bis.- (Omessa o tardiva comunicazione)
- 1. L'omessa o tardiva comunicazione di incidente o di
inconveniente grave prescritta dagli articoli 828 e 829 del
codice della navigazione è punita con l'arresto sino a tre
mesi e l'ammenda da 516 euro a 5.165 euro.
Art. 17-ter. - (Impedimento dell'esercizio delle
funzioni istituzionali). - 1. E' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 15.494 euro:
a) chi si oppone all'esercizio delle funzioni
istituzionali degli investigatori dell'Agenzia;
b) chi rifiuta o omette di comunicare le
informazioni e gli elementi utili ai fini dell'espletamento
delle funzioni istituzionali dell'Agenzia.
2. L'applicazione della sanzione prevista dal comma
1 è demandata all'Agenzia".