XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1699
Onorevoli Colleghi! - La riforma dell'ordinamento degli
organismi informativi appare necessaria innanzitutto alla luce
dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale nel
corso di quest'ultimo decennio ed è sollecitata dalle nuove
drammatiche sfide poste dal terrorismo internazionale. La
disciplina vigente, contenuta nella legge 24 ottobre 1977, n.
801, è stata infatti adottata in una fase storica oramai
trascorsa, caratterizzata dalla contrapposizione ideologica,
politica e militare, tra due blocchi di Paesi contrapposti.
L'Italia, in tale delicato contesto, rappresentava la
frontiera est del blocco occidentale: un punto nevralgico per
gli equilibri geopolitici che connotavano l'assetto
bipolare.
La fine della guerra fredda ha determinato una profonda
revisione del concetto di sicurezza nazionale, interna ed
esterna. Il Paese si trova oggi ad affrontare rischi per la
sicurezza di natura decisamente diversa rispetto al passato.
E' venuta meno la minaccia rappresentata dall'apparato bellico
del patto di Varsavia, mentre, da un lato, è divenuta
preminente la minaccia costituita dal terrorismo, nazionale ed
estero, alimentato dagli estremismi ideologico-religiosi,
dall'altro lato, la criminalità organizzata, interna ed
internazionale, dedita al traffico di stupefacenti, di
armamenti e, in misura sempre maggiore, di esseri umani
attraverso lo sfruttamento dei flussi migratori, condiziona in
maniera fortemente negativa la realtà economica e sociale.
Ulteriori minacce alla sicurezza sono rappresentate dai
tentativi di alterare gli equilibri economico-finanziari;
dalle minacce biologiche ed ecologiche; dalla proliferazione
di materiali nei settori nucleare, chimico e
batteriologico.
Una riforma del sistema intelligence deve quindi
mirare a porre gli apparati nelle condizioni di fronteggiare
una complessa serie di fenomeni, alimentati dall'instabilità e
dalle tensioni del quadro internazionale che non trovano più
un argine nell'ordine forzato imposto dalla logica dei
blocchi.
I cambiamenti intercorsi richiedono agli organismi
informativi un'opera di intenso aggiornamento culturale e
professionale, un'approfondita revisione delle modalità
organizzative ed operative, la ridefinizione degli obiettivi e
delle priorità in linea con la domanda di sicurezza dei
cittadini e gli interessi generali del Paese. La riforma
legislativa è in tale senso destinata ad avviare, e non certo
a concludere, un processo di trasformazione degli apparati,
ponendo le indispensabili premesse di carattere
ordinamentale.
Il Governo D'Alema aveva scelto la strada di una
complessiva riforma del settore, attraverso la sostituzione
della vigente normativa di riferimento, la citata legge n. 801
del 1977, con un disegno di legge, presentato nel corso della
XIII legislatura, dotato di un più ampio ed ambizioso impianto
(atto Senato n. 4162). Per la redazione del provvedimento ci
si era avvalsi del proficuo lavoro svolto, nella prima parte
della legislatura, dalla commissione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 1997 e
presieduta dal generale Roberto Iucci. La nuova disciplina,
che, con la presente proposta di legge, viene riproposta,
oltre a risultare fortemente innovativa, dedica uno spazio
assai maggiore a temi disciplinati in modo estremamente
succinto dalla legge vigente (ad esempio l'ordinamento del
personale), e tratta inoltre questioni non considerate dalla
vigente normativa. Tra queste ultime vanno menzionate, per il
loro particolare rilievo, la disciplina delle garanzie
funzionali, delle classifiche di segretezza e del nulla osta
di segretezza. Allargare l'ambito della normativa di livello
primario rappresenta una scelta, oltre che conforme ai
princìpi di legalità e di trasparenza che devono connotare
l'organizzazione delle istituzioni democratiche, idonea a
fornire maggiori garanzie agli operatori del settore nonché ai
cittadini in vario modo coinvolti dall'applicazione della
disciplina in questione.
La proposta di legge definisce in ogni caso una normativa
quadro che, pur se più vasta e puntuale di quella vigente,
dovrà essere sviluppata attraverso fonti di livello
secondario. Tale impianto non solo è conforme agli attuali
orientamenti legislativi, ma viene incontro alle esigenze di
flessibilità che caratterizzano il settore in cui si
interviene.
Qualsiasi riforma del comparto deve prendere le mosse
dalla individuazione delle attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei ministri. In tutti i Paesi l'organo di vertice
del Governo rappresenta il fondamentale referente degli
apparati informativi. La proposta di legge (articolo 1)
riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta
direzione e la responsabilità generale della politica
informativa. La normativa vigente, come un'esperienza di oltre
vent'anni ha ampiamente dimostrato, pur attribuendo al
Presidente del Consiglio dei ministri analoghe competenze, non
sembra averlo in concreto dotato dei poteri e degli strumenti
necessari a consentirne l'effettivo l'esercizio. La citata
legge n. 801 del 1977 ha in tale senso confermato il
preoccupante scarto, già in essere, tra poteri e
responsabilità dell'organo, causa non ultima delle deviazioni
talvolta registrate nel corso della storia repubblicana. Per
ovviare a tale incongruenza, è stata in primo luogo attribuita
al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, previa
designazione del Comitato interministeriale delle informazioni
per la sicurezza (CIS), dei vertici di tutti gli organismi
informativi ed è stata inoltre prevista (articolo 3) la
possibilità di istituire la figura dell'Autorità delegata, un
vicepresidente del Consiglio dei ministri, un Ministro senza
portafoglio o un sottosegretario di Stato, con il compito di
esercitare in via ordinaria le funzioni conferite al
Presidente del Consiglio dei ministri, informandolo peraltro
costantemente dell'attività svolta. Alcuni poteri, tra i quali
quelli in materia di segreto di Stato, non possono tuttavia
essere oggetto di delega e devono venire esercitati
direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri. Al
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, se nominata,
all'Autorità delegata, rispondono direttamente i vertici di
tutti gli organismi informativi.
L'Autorità delegata è, come si è detto, una figura
eventuale e non necessaria, poiché il Presidente del Consiglio
dei ministri può scegliere di esercitare direttamente tutti i
compiti attribuiti alla medesima Autorità. A rafforzare la
posizione del Presidente del Consiglio dei ministri
contribuisce inoltre la configurazione dei poteri di indirizzo
e controllo politico dell'attività informativa, il rapporto di
dipendenza dall'autorità politica dell'organismo di
coordinamento e delle due agenzie operative nonché il sistema
delle relazioni tra gli apparati amministrativi. Per
sottolineare ulteriormente il principio della responsabilità
politica è previsto che i vertici degli organismi informativi
decadano dalla carica in occasione del giuramento del nuovo
governo e possano tuttavia essere nuovamente nominati.
I poteri di indirizzo, regolazione e controllo
dell'attività degli organismi informativi sono affidati ad un
organo collegiale: il CIS, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri e composto dai Ministri degli affari
esteri, dell'interno e della difesa nonché dall'Autorità
delegata, ove nominata (articolo 4). Al Presidente del
Consiglio dei ministri spetta in ogni caso la facoltà di
integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni
altri Ministri. Va sottolineato come l'attuale Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza sia un
organo di semplice consulenza e proposta nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, mentre l'istituendo CIS
è dotato di poteri assai più incisivi. In tale sede avrà tra
l'altro modo di esplicarsi il ruolo dei Ministri dell'interno
e della difesa, dai quali cessano invece di dipendere le due
strutture operative <gli attuali Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE) e Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI)>. Il CIS diviene
il cuore dell'attività di governo relativa agli organismi
informativi e, oltre ad esercitare una funzione di vigilanza,
determina le linee di azione, la normativa di livello
secondario e l'ordinamento degli organismi informativi. Si
tratta di un centro collegiale di direzione, di dimensioni
contenute per accrescerne l'efficacia, tradotto operativamente
dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, qualora
nominata, dall'Autorità delegata, cui spetta orientare al più
alto livello l'attività, verificarne i risultati e garantire
l'unità di programmazione e di azione, adottando le opportune
determinazioni di natura politica e amministrativa.
Viene così disciplinato in modo univoco, senza incorrere
nell'attuale frammentazione delle responsabilità, il rapporto
degli organismi informativi con l'autorità politica, sia sul
piano della titolarità del potere di indirizzo e di
regolamentazione di carattere generale, sia sul piano dei
legami di dipendenza delle singole strutture. A motivo della
sempre maggiore rilevanza della dimensione internazionale dei
problemi della sicurezza il Ministro degli affari esteri è
stato incluso tra i membri del CIS.
La denominazione del CIS, come del resto le definizioni
relative agli altri organismi previsti dalla proposta di legge
(articolo 1), è indicativa dell'ambito di competenza degli
organismi informativi, che sono tenuti a contribuire alla
sicurezza dello Stato attraverso una peculiare attività: la
raccolta e l'elaborazione di informazioni rilevanti sotto tale
profilo. Non va in proposito dimenticato come la tutela della
sicurezza rappresenti il fine dell'azione di altri apparati
pubblici, i cui compiti sono e vanno mantenuti nettamente
distinti da quelli degli organismi informativi. Agli esponenti
degli organismi informativi non spetta, in particolare,
svolgere attività di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza (articolo 20). Questo comporta tra l'altro la
necessità di disciplinare le modalità di comunicazione delle
notizie raccolte nel corso dell'attività informativa,
individuando i referenti istituzionali interni ed esterni (si
pensi all'autorità giudiziaria) al Governo.
Uno dei principali elementi critici dell'attuale sistema è
rappresentato dall'organo di coordinamento (Comitato esecutivo
per i servizi di informazione e di sicurezza) che risulta
privo delle competenze necessarie ad assicurare con efficacia
l'unitarietà d'azione delle strutture operative. Questo limite
si riflette sul ruolo del Presidente del Consiglio dei
ministri che, nonostante il preminente rilievo dei compiti e
delle responsabilità riconosciutigli dalla legge, ha alle
proprie dipendenze un apparato organizzativo con compiti
inadeguati. La proposta di legge, al fine di porre rimedio a
tale situazione, prevede la creazione di un Dipartimento
governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS -
articolo 6), posto alle dirette dipendenze del Presidente del
Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità delegata,
con il compito di coadiuvare l'autorità di governo
nell'esercizio delle proprie competenze, anche al fine di
assicurare l'unitarietà di programmazione, analisi ed azione
delle strutture operative. Nell'ambito del Dipartimento è
prevista la creazione di tre strutture (per la gestione degli
archivi, per il controllo interno e per la tutela
amministrativa della segretezza) direttamente dipendenti
dall'autorità politica. Il Dipartimento svolge compiti di
coordinamento e di vigilanza sulla base degli indirizzi del
CIS e delle disposizioni dell'Autorità delegata, con
l'obiettivo di assicurare all'autorità di governo l'effettiva
possibilità di dirigere e controllare l'attività degli
organismi informativi.
L'attività di controllo interno, secondo i più recenti
orientamenti relativi al complesso delle pubbliche
amministrazioni, è rimessa ad un'apposita struttura posta alle
dirette dipendenze dell'Autorità delegata (articolo 7). Per
gli organismi informativi si tratta di una scelta di estremo
rilievo, poiché assicura al Governo la possibilità di
verificare l'attività delle strutture avvalendosi di un
organismo al quale è affidato esclusivamente tale compito.
Sempre al fine di rafforzare i poteri di direzione
dell'autorità politica, è stato previsto che i dirigenti delle
strutture dedicate alla gestione degli archivi del DIGIS ed
alla tutela amministrativa della segretezza (articoli 8 e 9)
rispondano direttamente, rispettivamente, all'Autorità
delegata ed al Presidente del Consiglio dei ministri. I
responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9
sono tutti nominati dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
Gli attuali due Servizi, SISMI e SISDE, sono sostituiti,
rispettivamente, dall'Agenzia delle informazioni per la
sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia delle informazioni per
la sicurezza interna (AISI). Le Agenzie vengono poste sotto la
vigilanza del CIS (articolo 10) e rispondono direttamente
all'Autorità delegata, ovvero, in sua assenza, direttamente al
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha il compito di
attuare gli indirizzi del CIS. L'organizzazione e il
funzionamento delle Agenzie sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del CIS.
L'AISE opera all'estero per difendere l'indipendenza e
l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o
aggressione provenienti dall'esterno (articolo 11); l'AISI
opera in Italia per difendere la Repubblica e le sue
istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione e da ogni
forma di eversione, provenienti dal territorio nazionale
(articolo 12). Il criterio fondamentale per individuare la
competenza delle Agenzie è quindi rappresentato dall'ambito
territoriale di attività. Poiché tuttavia non va trascurato il
profondo intreccio esistente tra sicurezza interna ed esterna,
oltre al deciso rafforzamento dell'organo di coordinamento, è
stabilito che le Agenzie agiscano in cooperazione tra loro e
che ciascuna Agenzia possa chiedere di avvalersi dei centri
operativi dell'altra. I due articoli da ultimo richiamati
individuano con chiarezza la missione delle Agenzie, senza
tuttavia individuare i settori di intervento di ciascuna. Si è
in tale modo evitato di irrigidire, prevedendoli per legge, i
campi di azione delle Agenzie, preferendo affidare ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
previa deliberazione del CIS e sentito il Comitato
parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS), la
definizione delle materie di specifico interesse. La normativa
proposta consente in ogni caso che la competenza per materia
risulti per più di un aspetto coincidente, fermo restando che
l'AISE dovrà occuparsi della dimensione internazionale e
l'AISI della dimensione interna dei singoli fenomeni, in
conformità alla peculiare missione affidata a ciascuna
Agenzia. In questo quadro il ruolo del DIGIS dovrà essere
quello di evitare le sovrapposizioni, sfruttando invece al
massimo le sinergie.
Si è scelto di garantire alle Agenzie, oltre all'autonomia
operativa, anche l'autonomia organizzativa, finanziaria e
contabile (articolo 10). Non è stato pertanto creato un unico
organismo di intelligence e si è inoltre evitato di
prevedere la dipendenza gerarchico-funzionale delle Agenzie
dal DIGIS, stabilendo invece che anche i direttori delle
Agenzie siano interlocutori diretti dei responsabili politici.
L'attività tecnico-operativa svolta dalle Agenzie sembra
infatti, da un lato, destinata a svolgersi in modo
sufficientemente autonomo da quella del Dipartimento, che non
è titolare di funzioni operative, e, dall'altro, sembra
implicare profili di tale delicatezza da dover coinvolgere
direttamente l'autorità politica. Definire in termini di
gerarchia il rapporto tra il Dipartimento e le Agenzie avrebbe
comportato un accentramento di responsabilità in capo
all'autorità di vertice dello stesso Dipartimento,
circoscritto in maniera eccessiva l'autonomia delle Agenzie e
compresso il ruolo dell'autorità politica. Un'ulteriore
controindicazione, valida a maggior ragione rispetto
all'ipotesi di costituire un'unica struttura, deriva dalla
consapevolezza che l'attività delle due Agenzie, come già si
verifica per gli attuali Servizi, è destinata a svolgersi con
modalità sensibilmente diverse in relazione ai differenti
contesti, interno in un caso ed internazionale nell'altro, in
cui ciascuna di esse si trova ad operare. Con riguardo ai
profili di distinzione dell'attività di ciascuna Agenzia, va
inoltre sottolineato come, per numerosi aspetti, l'AISE e
l'AISI - come oggi del resto avviene da parte del SISMI e del
SISDE - siano destinate ad operare, rispettivamente, a
supporto dell'amministrazione della difesa e dell'interno,
mantenendo quindi rapporti di intensa collaborazione con
quelle amministrazioni. Ciò non toglie che l'attività delle
Agenzie comporti la trattazione di problematiche che vanno
gestite con criteri uniformi nell'interesse dell'istituzione,
attribuendo significativi poteri all'organismo di
coordinamento.
La proposta di legge contiene una puntuale definizione dei
compiti dell'organo parlamentare di controllo che deve
garantire la legittimità e la correttezza costituzionale
dell'attività svolta dagli organismi informativi (articolo 5).
Al COPIS - per il quale si prevede un numero di componenti
inferiore all'attuale al fine di accrescerne l'operatività -
viene assicurata la possibilità di esercitare un controllo
efficace sull'organizzazione ed il funzionamento degli
organismi informativi, salva la facoltà per il Presidente del
Consiglio dei ministri di non rivelare determinate
informazioni a tutela della sicurezza della Repubblica. Il
COPIS è inoltre chiamato a svolgere un ruolo attivo formulando
quesiti, proposte e rilievi al Governo, che è vincolato ad una
motivata risposta nel più breve tempo possibile.
Uno dei punti maggiormente sensibili della normativa in
materia è costituito dalla disciplina dell'ordinamento e del
reclutamento del personale. L'obiettivo di tutelare la
riservatezza del personale non può essere perseguito
attraverso la rinuncia a qualsiasi forma di selezione per
l'accesso agli organismi informativi. Non sono del resto
mancate critiche per l'assenza di criteri prestabiliti in
materia di assunzione del personale, in particolare di quello
non proveniente dalle pubbliche amministrazioni. Negli ultimi
anni sono state definite procedure interne di carattere più
selettivo, ma è indubbia la necessità di stabilire un nuovo
quadro di regole ispirato alla trasparenza ed al rigore.
Analoghe esigenze vanno tenute presenti nel considerare le
norme in materia di stato giuridico ed economico. Le peculiari
funzioni svolte dagli addetti agli organismi informativi
devono infatti essere adeguatamente considerate, ferma
tuttavia la necessità di stabilire una disciplina chiara ed
equa in materia di progressione giuridica ed economica.
La proposta di legge (articoli 14 e 15) prevede due
distinte modalità di reclutamento del personale degli
organismi informativi: il collocamento fuori ruolo o in
soprannumero di dipendenti civili e militari dello Stato
sottoposti a procedure selettive e l'assunzione di personale a
tempo determinato mediante speciali procedure concorsuali. In
entrambi i casi viene previsto che il rapporto alle dipendenze
degli organismi informativi debba durare dai tre ai sei anni.
Al termine di detto periodo il personale è ammesso ad
esercitare l'opzione per il passaggio nei ruoli degli
organismi informativi, che potrà tuttavia avere luogo solo nei
limiti della disponibilità di posti nel ruolo unico degli
organismi informativi. La dotazione del ruolo unico non potrà
comunque superare il 70 per cento del contingente di personale
addetto agli organismi informativi. In tale modo si è cercato
di garantire un equilibrio tra l'esigenza di un adeguato
ricambio del personale (che consente tra l'altro di avvalersi
di professionalità esterne) e quella, di segno opposto, di
salvaguardare la specifica professionalità degli addetti agli
organismi informativi. Sono inoltre precisati i princìpi in
materia di stato giuridico ed economico del personale
(articolo 16), destinati ad essere sviluppati dalla fonte
regolamentare.
L'organizzazione e il funzionamento del DIGIS dovranno
essere definiti tramite ricorso alla fattispecie regolamentare
di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (articolo 17,
comma 2, della presente proposta di legge), mentre per le
Agenzie vi provvederà il Presidente del Consiglio dei ministri
con proprio decreto, previa deliberazione del CIS. E' inoltre
previsto che il regolamento di contabilità venga emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto
dei princìpi delle norme di contabilità generale dello Stato e
nell'osservanza di specifiche disposizioni aderenti alla
realtà dei servizi.
Un esame di diritto comparato evidenzia come, nei Paesi
dotati dei servizi di informazione maggiormente efficaci, la
materia delle garanzie funzionali non risulti oggetto di una
specifica disciplina. Con la proposta di legge in esame è
stata invece compiuta la scelta opposta, nella convinzione che
sia opportuno fissare un quadro di regole certe - definendo
condizioni e limiti - per lo svolgimento di attività non
convenzionali da parte degli organismi informativi, quali, ad
esempio, le intercettazioni telefoniche e ambientali e la
penetrazione nei domicili. L'opinione pubblica, memore di
alcune oscure vicende è - com'è giusto - estremamente
sensibile al tema del pieno rispetto del principio di legalità
da parte degli addetti al settore. Gli stessi operatori
richiedono adeguate forme di tutela che evitino conflitti con
le iniziative proprie dell'autorità giudiziaria e delle Forze
di polizia. Trattandosi di consentire agli addetti ai servizi
di informazione di porre in essere dei comportamenti
astrattamente configurati dalla legge come reati, occorre
delimitare con sufficiente chiarezza l'ambito di tali
attività, senza tuttavia creare una disciplina troppo rigida
che risulterebbe difficilmente applicabile. Per quest'ultima
ragione non sono state individuate in modo tassativo le
condotte autorizzabili, ma si è preferito definire le
specifiche procedure da adottare per poter tenere determinati
comportamenti, indicando inoltre i beni giuridici comunque non
suscettibili di venire offesi (articolo 19). L'attivazione
delle garanzie funzionali comporta in ogni caso un pieno
coinvolgimento dell'autorità politica e dei vertici degli
organismi informativi.
I molteplici compiti svolti dagli addetti agli organismi
informativi richiedono di porre il relativo personale nelle
condizioni di agire in contesti diversi fruendo di idonee
garanzie. Ciò ha suggerito di introdurre, accanto alla
disciplina delle garanzie funzionali, alcune speciali
previsioni a tutela del personale. Così, mentre in linea
generale è da escludere che gli addetti agli organismi
informativi rivestano la qualifica di ufficiali o di agenti di
polizia giudiziaria, in determinate circostanze è opportuno
che sussista la possibilità di attribuirgli tali qualifiche
(articolo 20). E' inoltre noto come lo svolgimento dei compiti
istituzionali da parte del personale degli organismi
informativi richieda talvolta di poter ricorrere ad
un'identità di copertura (articolo 21) ovvero di simulare
l'esercizio di un'attività economica (articolo 22). Si è
ritenuto di disciplinare espressamente tali ipotesi per
assicurare che le operazioni si svolgano nel rispetto di
criteri predeterminati e vengano portate all'attenzione
dell'autorità politica. E' apparso inoltre necessario tutelare
la riservatezza del personale nei rapporti con l'autorità
giudiziaria (articolo 23).
In materia di segreto di Stato (articolo 24) si è inteso
distinguere con nettezza tale concetto da quello di classifica
di segretezza. Il segreto di Stato è posto a tutela degli
interessi fondamentali della Repubblica e può riguardare oltre
che notizie e attività, anche atti, documenti o cose a
prescindere dalla loro classifica. Apporre, ovvero opporre, il
segreto di Stato spetta esclusivamente al Presidente del
Consiglio dei ministri. Ciò non toglie che la definizione di
segreto di Stato coincida con la classifica di segreto in
quanto i due istituti sono volti a tutelare, sul piano
sostanziale, i medesimi interessi. Profilo significativo della
nuova disciplina è quello della cessazione automatica del
vincolo derivante dal segreto di Stato con il decorso di un
determinato periodo di tempo, oltre che in qualunque tempo per
decisione del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le disposizioni in materia di tutela del segreto di Stato
(articoli 25 e 29) sono in particolare volte a tradurre sul
piano legislativo le indicazioni della giurisprudenza della
Corte costituzionale, al fine di precludere all'autorità
giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi
di conoscenza e di prova coperti dal segreto nonché, innovando
per tale aspetto l'attuale quadro legislativo, a precludere
all'autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare
eventuali altri elementi idonei a rendere conoscibile quanto è
oggetto del segreto stesso. Per evitare possibili abusi
dell'istituto, è stata espressamente riconosciuta all'autorità
giudiziaria procedente la facoltà di sollevare il conflitto di
attribuzione. La scelta compiuta intende superare le ambiguità
della normativa vigente, rivelatasi tra l'altro fonte di
contenziosi, attribuendo al Governo, in presenza dei
presupposti stabiliti dalla legge, la possibilità di evitare
la pubblicità di determinati documenti o singole attività, a
tutela dell'integrità e della sicurezza dello Stato. La
disciplina della materia assume in tale modo una maggiore
trasparenza, chiarendo gli interessi tutelati e gli obiettivi
che si intendono perseguire.
La classifica di segretezza (articolo 26) è un
provvedimento amministrativo dal quale discende
l'assoggettamento dell'atto o della cosa che ne è oggetto ad
un particolare regime per quanto riguarda le possibilità di
accesso e le modalità di circolazione, ha una natura oggettiva
ed è funzionale alla tutela degli interessi fondamentali della
Repubblica. Le classifiche di segretezza vengono ridotte da
quattro (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato) a
tre (segretissimo, segreto, confidenziale) - a fini di
semplificazione amministrativa ed anche per evitare un
eccessivo ricorso all'istituto - e sono attribuite sulla base
di precisi parametri ed assoggettate a meccanismi automatici
di declassifica con il trascorrere del tempo. Al Presidente
del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale
per la sicurezza, viene affidata la vigilanza sul rispetto
delle norme in materia di classifica di segretezza. La tutela
amministrativa della segretezza, come in precedenza
evidenziato, è affidata ad una specifica struttura del DIGIS,
che risponde direttamente all'Autorità delegata ed il cui
responsabile è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa designazione del CIS.
La proposta di legge contiene infine alcune norme di
carattere generale in materia di rilascio del nulla osta di
segretezza (NOS), la cui disciplina, com'è noto, deve
risultare conforme agli impegni assunti dall'Italia in ambito
internazionale. Per conferire trasparenza e certezza
all'istituto, viene chiarito che il NOS non va attribuito
quando un soggetto non dia sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà ai valori della Costituzione e di garanzia per la
conservazione del segreto. E' inoltre esplicitamente previsto
che le Forze armate, le Forze di polizia e le pubbliche
amministrazioni collaborino con il DIGIS agli accertamenti
necessari per il rilascio del NOS (articolo 27).
Viene chiarito come la legge non comporti alcun onere
aggiuntivo (articolo 28) ed alla sua attuazione sarà possibile
provvedere facendo affidamento sugli ordinari stanziamenti di
bilancio.