XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1699
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Capo I
ALTA DIREZIONE
E CONTROLLI COSTITUZIONALI
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) "Autorità delegata" il vicepresidente del
Consiglio dei ministri delegato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, il Ministro senza portafoglio delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o il sottosegretario di
Stato delle informazioni per la sicurezza delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri;
b) "COPIS" il Comitato parlamentare delle
informazioni per la sicurezza;
c) "CIS" il Comitato interministeriale delle
informazioni per la sicurezza;
d) "DIGIS" il Dipartimento governativo delle
informazioni per la sicurezza;
e) "AISE" l'Agenzia delle informazioni per la
sicurezza esterna;
f) "AISI" l'Agenzia delle informazioni per la
sicurezza interna;
g) "organismi informativi" il DIGIS, l'AISE e
l'AISI;
h) "ANS" l'Autorità nazionale per la sicurezza;
i) "CTE" il Comitato tecnico esecutivo.
2. Nel caso di mancato conferimento della delega di cui al
comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio dei
ministri esercita direttamente tutte le competenze attribuite
dalla presente legge all'Autorità delegata.
Art. 2.
(Alta direzione e responsabilità).
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della
politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la
difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, per le
finalità indicate nel comma 1, le disposizioni inerenti
all'organizzazione ed al funzionamento degli organismi
informativi.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con
proprio decreto, i dirigenti delle strutture del DIGIS di cui
agli articoli 7, 8 e 9 e, su designazione del CIS, il
direttore esecutivo del DIGIS ed i direttori dell'AISI e
dell'AISE. Il direttore esecutivo del DIGIS, i direttori
dell'AISI e dell'AISE nonché i dirigenti di cui al presente
comma decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al
nuovo Governo, continuano tuttavia ad esercitare le funzioni
sino alla nomina del successore e possono essere nuovamente
nominati.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in
via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine
opera come ANS.
Art. 3.
(Autorità delegata).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare
in via ordinaria l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2
dell'articolo 2 all'Autorità delegata, salvo il potere di
direttiva e di esercizio diretto di tutte o di alcune di dette
funzioni.
2. Non sono delegabili all'Autorità delegata le funzioni
che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del
Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i
poteri in materia di segreto di Stato, nonché la definizione
dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di
accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della
Repubblica.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è
costantemente informato dall'Autorità delegata sullo
svolgimento dell'attività di quest'ultima.
4. I dirigenti preposti alle strutture del DIGIS di cui
agli articoli 7 e 9 rispondono per l'esercizio delle loro
funzioni direttamente all'Autorità delegata. Il dirigente
preposto alla struttura per la tutela amministrativa della
segretezza di cui all'articolo 8 risponde per l'esercizio
delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 4.
(Comitato interministeriale
delle informazioni per la sicurezza).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per
la sicurezza (CIS), quale organo di indirizzo, regolazione e
controllo dell'attività degli organismi informativi.
2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate al comma 1, il
CIS:
a) definisce, sulla base degli indirizzi generali
approvati dal Consiglio dei ministri, l'indirizzo
politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da
perseguire nell'ambito della politica informativa per la
sicurezza, approva il piano dell'attività informativa
predisposto dal DIGIS e ne verifica l'attuazione nei modi e
tempi indicati dallo stesso CIS;
b) esercita la vigilanza sugli organismi
informativi e ne disciplina l'ordinamento;
c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla
presente legge;
d) esprime il parere sulle questioni della
politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente
del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;
e) designa il direttore esecutivo ed i direttori
dell'AISE e dell'AISI.
3. Il CIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, della
difesa, dell'interno, nonché dall'Autorità delegata. Le
funzioni di segretario sono svolte dal direttore esecutivo del
DIGIS ovvero, in sua assenza, da uno dei Ministri che
partecipano alla riunione in oggetto.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in
considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, può
integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni
anche i Ministri della giustizia, delle attività produttive e
dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del CIS possono
essere in ogni caso chiamati a partecipare altri Ministri in
aggiunta a quelli di cui al comma 3 e, senza diritto di voto,
esponenti degli organismi informativi, nonché, per
approfondimenti di situazioni specifiche, dirigenti generali,
o equiparati, delle amministrazioni civili e militari, ed
esperti.
5. Il CIS è convocato dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Il funzionamento del CIS è disciplinato con
regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione dello stesso CIS.
Art. 5.
(Comitato parlamentare delle informazioni per la
sicurezza).
1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità
e della correttezza costituzionale dell'attività degli
organismi informativi è esercitato dal Comitato parlamentare
delle informazioni per la sicurezza (COPIS), costituito da due
deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal
Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del
Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura; è
altresì contestualmente nominato un membro supplente per
ciascuna delle due Camere.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica
immediatamente al COPIS le nomine dei vertici degli organismi
informativi di cui all'articolo 2, comma 3, ed i relativi
titoli.
3. Il COPIS può chiedere al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai membri del CIS di riferire in merito alle
strutture ed alle attività degli organismi informativi nei
limiti di cui al comma 5. Il COPIS può, altresì, disporre,
ferma l'autorizzazione dell'Autorità delegata, l'audizione dei
vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2,
comma 2, su argomenti specifici e nel rispetto dei limiti di
cui al comma 5 del presente articolo, con esclusione di ogni
altro addetto agli organismi informativi.
4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta
sulle linee essenziali della politica informativa per la
sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni
sei mesi, al COPIS una relazione sulle attività degli
organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al COPIS i
regolamenti emanati in attuazione della presente legge.
5. Il COPIS ha il potere di acquisire notizie generali
sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi;
con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative,
l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori,
la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in
corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di
queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della
Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora
ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al
COPIS, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del
segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma.
6. Qualora la trasmissione al COPIS di documenti o la
comunicazione di notizie comporti la violazione del segreto di
Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del
Consiglio dei ministri. Il COPIS, qualora eccepisca
sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti
dei due rami del Parlamento e ne informa il Presidente del
Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto
di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al
COPIS ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di
Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di
procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le
ragioni essenziali. Il COPIS, qualora ritenga, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, infondata l'opposizione del
segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti
valutazioni politiche.
8. Il COPIS può formulare quesiti, proposte e rilievi
indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta
nel più breve tempo possibile. Il COPIS può inoltre
trasmettere relazioni alle Camere, informandone il Presidente
del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione
del segreto di Stato. Quando il COPIS accerta gravi deviazioni
nell'adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente
del Consiglio dei ministri.
9. I membri del COPIS sono tenuti al segreto relativamente
alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico, anche
dopo la cessazione del mandato parlamentare.
Capo II
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Art. 6.
(Dipartimento governativo
delle informazioni per la sicurezza).
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri
è istituito il Dipartimento governativo delle informazioni per
la sicurezza (DIGIS). Il DIGIS è posto alle dirette dipendenze
dell'Autorità delegata, coadiuva quest'ultima ed il Presidente
del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle competenze
loro attribuite dalla presente legge, anche al fine di
assicurare l'unitarietà di programmazione, analisi ed azione
delle agenzie di cui agli articoli 10, 11 e 12.
2. Il DIGIS, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
comma 1, sulla base degli indirizzi del CIS e delle
disposizioni dell'Autorità delegata, in particolare:
a) coordina l'intera attività informativa per la
sicurezza ed assicura l'unitarietà dell'attività svolta dalle
agenzie operative;
b) raccoglie le informazioni, le relazioni e i
rapporti ricevuti dalle agenzie, dalle Forze di polizia, dalle
altre amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca
anche privati; redige punti di situazioni sia generali sia
particolari e formula valutazioni e previsioni;
c) elabora il progetto del piano di ricerca
informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle
agenzie, e propone all'approvazione del CIS tale progetto
nonché la ripartizione operativa tra le agenzie degli
obiettivi previsti dal piano;
d) garantisce lo scambio informativo tra le
agenzie, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e
sicurezza dello stato maggiore della Difesa (RIS Difesa),
fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere
tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze
armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e
successive modificazioni, nonché con altri enti e
amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo,
interessati dalla ricerca informativa, nei modi stabiliti di
concerto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i
ministri interessati;
e) cura ed adegua il sistema statistico e
informatico degli organismi informativi, definisce le regole
di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli
stessi organismi e ne assicura la compatibilità con le
analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di
specifico interesse per la sicurezza della Repubblica;
f) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque
strumentali all'attività degli organismi informativi da
sottoporre all'approvazione dell'Autorità delegata;
g) esercita il controllo di legittimità ed
efficienza su tutti gli organismi del sistema informativo;
h) vigila sulla corretta applicazione dei criteri
e delle disposizioni in materia di tutela amministrativa della
segretezza;
i) cura la tenuta e la gestione dell'archivio
storico e dell'archivio centrale; vigila sulla sicurezza, la
tenuta e la gestione degli altri archivi.
3. Al DIGIS è preposto un direttore esecutivo, alle
dirette dipendenze dell'Autorità delegata. Il direttore
esecutivo, in particolare:
a) esercita le funzioni di segretario del CIS;
b) è responsabile dell'architettura del sistema
statistico e informatico;
c) propone all'Autorità delegata la nomina del
vice direttore esecutivo e dei responsabili degli uffici e dei
servizi, fatta eccezione per i responsabili delle strutture di
cui agli articoli 7, 8 e 9;
d) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali
del DIGIS non compresi tra quelli di cui al comma 4 e nomina i
funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla
ricerca informativa.
4. I dirigenti di cui alla lettera c) del comma 3
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il direttore esecutivo e i responsabili delle
strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono nominati con le
modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2.
5. Al fine di consentire l'ottimale espletamento delle
competenze previste dal presente articolo, è costituito presso
il DIGIS un Comitato tecnico esecutivo (CTE) presieduto
dall'Autorità delegata e composto dal direttore esecutivo del
DIGIS, dai direttori delle Agenzie di cui agli articoli 11 e
12, dal Capo della polizia, dai Comandanti generali dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e dal
Capo reparto del RIS Difesa. Alle riunioni, ove necessario,
possono essere invitati i dirigenti di altri Ministeri e di
enti ed amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento
autonomo, interessati dalla ricerca informativa.
Art. 7.
(Controllo interno).
1. Il controllo di cui al comma 2, lettera g),
dell'articolo 6 è rivolto in particolare a verificare:
a) il rispetto delle leggi e dei regolamenti,
nonché degli indirizzi e delle direttive del CIS, del
Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità
delegata;
b) l'impiego di risorse e di personale;
c) la gestione dei fondi riservati, su
disposizione dell'Autorità delegata;
d) la tenuta e la gestione degli archivi;
e) la tutela amministrativa della segretezza.
2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto secondo un
programma approvato dal CIS e sulla base delle direttive
impartite dall'Autorità delegata. E' fatta salva la
possibilità di compiere ispezioni, anche al di fuori della
programmazione, in presenza di particolari circostanze o,
comunque, su autorizzazione dell'Autorità delegata. L'attività
ispettiva è preclusa relativamente alle operazioni in corso,
salvo che in presenza di specifici motivi espressamente
indicati nella richiesta.
3. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato da una
apposita struttura, organizzata in modo da garantire agli
appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio.
4. Il soggetto preposto alla struttura di cui al comma 3
risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente
all'Autorità delegata, cui presenta annualmente una relazione
sull'attività svolta e sulle difficoltà incontrate
nell'espletamento della stessa nonché sulla rispondenza
dell'organizzazione degli organismi informativi ai compiti
assegnati. La relazione è trasmessa anche al direttore
esecutivo del DIGIS.
5. Gli addetti alla struttura di cui al comma 3 sono
scelti sulla base di prove che assicurano elevata selezione,
sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato periodo
di addestramento, hanno accesso a tutti gli atti e documenti,
anche classificati, conservati o comunque detenuti dagli
organismi informativi o da enti pubblici, sono tenuti al
segreto su ogni aspetto della loro attività e sulle notizie
apprese nell'esercizio o a causa dello svolgimento della
stessa, possono avvalersi delle altre strutture del DIGIS, non
possono provenire dall'attività operativa né essere
successivamente destinati a quest'ultima attività.
6. Per un periodo iniziale di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli ispettori possono
provenire dall'interno degli organismi informativi, ferma
restando l'impossibilità della loro riassegnazione agli stessi
organismi.
Art. 8.
(Tutela amministrativa della segretezza).
1. La tutela amministrativa della segretezza, di cui al
comma 2, lettera h), dell'articolo 6, comprende:
a) gli adempimenti istruttori relativi
all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri quale ANS, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio, la consultazione e la
predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di
quanto coperto da classifica di segretezza, con riferimento
sia ad atti, documenti e materiali, sia alle informazioni
sulla produzione industriale, sulle infrastrutture e sulle
installazioni di interesse fondamentale o strategico per la
sicurezza nazionale, sulle comunicazioni e sui sistemi di
elaborazione automatizzata dei dati;
c) il rilascio ed il ritiro del nulla osta di
segretezza (NOS) per l'accesso a notizie, atti, documenti e ad
ogni altra cosa cui è attribuita una classifica di segretezza,
nonché per la partecipazione alle procedure per l'affidamento
degli appalti pubblici.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta da una apposita
struttura del DIGIS. Il dirigente preposto a quest'ultima
risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 9.
(Archivi del sistema informativo).
1. L'archivio storico del DIGIS conserva la documentazione
relativa alle attività e alle spese, anche riservate, compiute
dagli organismi informativi, nonché le autorizzazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 19.
2. L'archivio centrale del DIGIS conserva i dati del
sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. A tale
archivio sono trasmessi senza ritardo i dati di cui dispongono
gli archivi delle agenzie di cui all'articolo 10, ivi compresi
i dati originati dai centri operativi; la trasmissione può
essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze
operative e limitatamente al tempo in cui esse sono
effettive.
3. Gli archivi delle agenzie di cui al comma 2 cessano di
avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando
essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non
oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto
applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione
cartacea.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli
archivi degli organismi informativi sono disciplinate con
regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del CIS. Gli schemi dei
regolamenti sono preventivamente trasmessi al COPIS per il
parere, da esprimere entro il termine di un mese dalla
ricezione della richiesta, decorso il quale i regolamenti sono
comunque emanati. Con gli stessi regolamenti sono stabilite le
modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi
cartacei, nonché le modalità per la loro conservazione e
consultazione.
6. Il responsabile della struttura preposta agli archivi
del DIGIS risponde per l'esercizio delle sue funzioni
direttamente all'Autorità delegata.
Art. 10.
(Agenzie delle informazioni).
1. Le agenzie delle informazioni sono gli organismi
informativi con funzioni operative e sono sottoposte alla
vigilanza del CIS. Le agenzie rispondono direttamente
all'Autorità delegata che attua gli indirizzi del CIS anche
avvalendosi del DIGIS. L'organizzazione e il funzionamento
delle agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS.
2. Le agenzie hanno autonomia organizzativa, contabile e
finanziaria da esercitare nell'ambito delle risorse assegnate
ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 secondo quanto previsto
dal regolamento di contabilità di cui al comma 3 del medesimo
articolo.
3. Le agenzie agiscono in cooperazione tra loro e in
coordinamento con i competenti organi dell'amministrazione
della difesa e delle Forze di polizia; forniscono continue
informazioni al DIGIS; danno esecuzione al piano di ricerca
informativa e mantengono i rapporti operativi con gli analoghi
organismi degli altri Paesi.
4. Negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie
svolgono anche attività di controspionaggio, controinfluenza,
controingerenza e controinformazione e cooperano, altresì, su
disposizione dell'Autorità delegata, alla tutela all'estero
dei cittadini italiani e dell'Unione europea e dei loro
beni.
5. L'AISE e l'AISI dispongono di propri centri operativi,
rispettivamente, all'estero e nel territorio nazionale.
Ciascuna agenzia può chiedere di avvalersi dei centri
operativi dell'altra, secondo modalità stabilite con
regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del CIS. Con le stesse
modalità sono costituiti, in un'ottica di integrazione e
semplificazione operativa, centri operativi unici.
6. Alle agenzie è preposto un direttore responsabile della
gestione tecnico-operativa, nominato con le modalità previste
dal comma 2 dell'articolo 2. In particolare il direttore di
ciascuna agenzia:
a) propone all'Autorità delegata la nomina del
vice direttore e dei capi reparto;
b) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali
nell'ambito dell'agenzia, non compresi tra quelli di cui alla
lettera a);
c) riferisce costantemente all'Autorità delegata
sull'attività svolta dall'agenzia e presenta alla stessa
Autorità un rapporto annuale sul funzionamento e
sull'organizzazione dell'agenzia.
7. Il vice direttore e i capi reparto di cui alla lettera
a) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.
Art. 11.
(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza esterna).
1. L'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna
(AISE) opera all'estero per difendere l'indipendenza e
l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o
aggressione provenienti dall'esterno.
2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISE svolge, in
particolare, attività di ricerca informativa all'estero,
soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali e,
in collaborazione con l'AISI per esigenze connesse
all'attività svolta all'estero, anche sul territorio
nazionale. L'AISE fornisce, altresì, supporto informativo agli
organi di Governo e dell'amministrazione della difesa nei
settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito
il COPIS.
Art. 12.
(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza interna).
1. L'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna
(AISI) opera nel territorio nazionale per difendere la
Repubblica e le sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o
aggressione e da ogni forma di eversione, provenienti
dall'interno del territorio nazionale.
2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISI svolge, in
particolare, attività di ricerca informativa sul territorio
nazionale e, in collaborazione con l'AISE per esigenze
connesse all'attività svolta sul territorio nazionale, anche
all'estero. L'AISI fornisce, altresì, supporto informativo
agli organi di Governo e alle Forze di polizia nei settori
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il
COPIS.
Art. 13.
(Competenze dei Ministri della difesa,
dell'interno e degli affari esteri).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta
dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri,
dispone l'impiego delle agenzie a supporto, rispettivamente,
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Ministero
degli affari esteri con riferimento a specifiche operazioni
volte a tutelare l'indipendenza e l'integrità dello Stato e la
legalità repubblicana.
2. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri,
i Ministri della difesa e dell'interno dispongono
l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze
armate e delle Forze di polizia a sostegno dell'attività di
ricerca informativa delle agenzie. Per quanto attiene
all'AISE, la cooperazione è effettuata, in particolare,
attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle
comunicazioni e delle immagini satellitari.
3. I direttori dell'AISI e dell'AISE riferiscono
costantemente, rispettivamente, ai Ministri dell'interno e
della difesa sull'attività svolta e presentano agli stessi
Ministri il rapporto di cui alla lettera c) del comma 6
dell'articolo 10; riferiscono inoltre al Ministro
dell'economia e delle finanze sulle attività e le materie
relative alle sue competenze.
4. Il Ministro della difesa, d'intesa con l'Autorità
delegata, assicura il necessario collegamento tra il RIS
Difesa e l'AISE.
Capo III
PERSONALE
Art. 14.
(Ordinamento del personale).
1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del CIS al quale partecipa anche il Ministro dell'economia e
delle finanze, è determinato il contingente speciale del
personale addetto agli organismi informativi istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento
disciplina, altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni
di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente
legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il
relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il
regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
al COPIS, prima dell'adozione, per il parere; decorso
inutilmente il termine di quaranta giorni dalla ricezione, il
regolamento è comunque emanato.
3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:
a) dipendenti del ruolo unico degli organismi
informativi nella percentuale massima pari al 70 per cento del
contingente medesimo;
b) dipendenti civili e militari dello Stato,
collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero
dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli
organismi informativi;
c) personale assunto con contratto a tempo
determinato.
4. Per il personale di cui alle lettere b) e
c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1
determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli
organismi informativi, in misura non superiore a sei né
inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai
vertici degli organismi informativi, chiamato nominativamente
ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, resta alle dipendenze
dell'organismo informativo per il tempo della durata in carica
dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di
questi ultimi.
Art. 15.
(Reclutamento).
1. Al reclutamento del personale di cui al comma 3,
lettera b), dell'articolo 14 si provvede mediante
procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari
dello Stato in possesso di determinati requisiti; al
reclutamento del personale di cui al medesimo comma 3, lettera
c), si provvede con speciali procedure concorsuali, che
garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'effettiva
partecipazione competitiva.
2. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i
rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3
dell'articolo 14, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
al comma 1 del medesimo articolo e, comunque, non oltre l'uno
per cento del contingente di cui al citato comma 1, solo per
il reclutamento di personale di alta e particolare
specializzazione; essa è comunque vietata per il personale
destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari,
salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di
immediato supporto ai vertici degli organismi informativi.
3. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli
accertamenti sanitari, ai test psico-fisici e
psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali,
professionali e tecnici volti a verificarne l'idoneità al
servizio, in relazione alle funzioni da espletare.
4. E' consentito il conferimento di incarichi ad esperti
esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici
obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o
scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili
non più di due volte. E' vietato l'affidamento di incarico ai
sensi del presente comma a chi è cessato per qualunque ragione
dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi.
5. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14
determina le procedure di selezione e la composizione delle
commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza,
obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può
prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al
concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal
regolamento medesimo.
6. Per il reclutamento del personale addetto agli
organismi informativi non si applicano le norme di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni.
7. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti
previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al
comma 1 dell'articolo 14 sono nulle di diritto e determinano
la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a
carico di chi le ha disposte.
8. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4
dell'articolo 14 il personale addetto agli organismi
informativi è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio
nel ruolo degli organismi informativi, se l'amministrazione lo
consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e
attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1 del
citato articolo 14. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione
è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima
del contingente addetto agli organismi informativi di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'articolo 14.
9. In sede di prima attuazione e comunque entro il termine
di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale
di cui al comma 3 dell'articolo 14 sono riservate,
distintamente per ciascuna categoria, al personale in
servizio. In caso di mancato superamento della prova di
selezione entro il predetto termine, il personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge è
restituito all'amministrazione di appartenenza o, in caso di
appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è
trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la
qualifica derivante dall'allineamento di cui al comma 1
dell'articolo 16. Al medesimo personale, che ha maturato
l'anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 16.
(Stato giuridico ed economico).
1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14
definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle
qualifiche del personale delle Forze di polizia previste dallo
stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo
del personale appartenente al contingente di cui allo stesso
comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità
integrativa speciale e dagli assegni familiari.
2. Al personale degli organismi informativi è, altresì,
attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al
grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni
svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né
superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto
dall'organismo informativo.
3. Il regolamento richiamato al comma 1 determina il
compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle
tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai
valori correnti per il particolare settore di attività.
4. E' fatto divieto di corrispondere al personale addetto
agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento
economico accessorio diverso da quelli previsti dal
regolamento richiamato al comma 1. E' escluso, in caso di
rientro nell'amministrazione di appartenenza, il mantenimento
del trattamento economico principale ed accessorio maturato
alle dipendenze degli organismi stessi.
5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di
provenienza è erogata un'indennità complessiva pari a una
mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio
prestato presso gli organismi stessi. Analoga indennità è
corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al
personale a contratto che non ha presentato la domanda di
opzione di cui al comma 8 dell'articolo 15.
6. Il regolamento richiamato al comma 1 disciplina,
altresì, la progressione giuridica ed economica
nell'ordinamento degli organismi di informazione e gli
eventuali riflessi nell'ambito di detti organismi della
progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di
appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso
dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi; la
cessazione dal rapporto o l'impiego in altra attività in caso
di esito negativo delle verifiche; l'istituto della dipendenza
di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze
economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati
presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente
usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il
collocamento a riposo.
7. Il regolamento richiamato al comma 1 stabilisce,
altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle
amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio
presso gli organismi di informazione alla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione
di cui al comma 9 dell'articolo 15.
8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è
a tutti gli effetti equipollente a quello prestato
nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed
economica nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, per
il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero,
segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente
previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle
dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a
quelli prestati alle dipendenze dell'amministrazione di
appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di
detti organismi a quelli dell'amministrazione di
appartenenza.
9. Il regolamento richiamato al comma 1 prevede forme di
incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti,
coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi
informativi.
10. E' in facoltà dell'amministrazione di interrompere in
ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre
anni dall'inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di
ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o
responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue
di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.
11. Il regolamento richiamato al comma 1 stabilisce la
connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio
alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti
disciplinari di competenza dell'amministrazione di
appartenenza.
12. Il regolamento richiamato al comma 1 determina,
inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli
organismi di informazione, anche in relazione alla natura
degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i
conseguenti obblighi di dichiarazione a carico degli aspiranti
al reclutamento. In particolare il predetto regolamento
prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela,
affinità o convivenza con dipendenti degli organismi
informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso
detti organismi possono avere alle loro dipendenze o
avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri
del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni
e degli enti locali, magistrati, ministri di culto,
giornalisti. E', altresì, vietato il reclutamento di coloro
che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle
istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle
disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra
conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata
con l'anticipata risoluzione del rapporto.
13. Il regolamento richiamato al comma 1 determina,
altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli
organismi di informazione, anche successivamente alla
cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque
anni; in caso di violazione di quest'ultimo divieto, oltre
alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una
pena pecuniaria pari, nel minimo, a 25.823 euro e, nel
massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in
violazione del divieto.
14. Il personale che presta comunque la propria opera a
favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la
cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto
ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle proprie funzioni.
Capo IV
AMMINISTRAZIONE
E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Art. 17.
(Norme di organizzazione e
di funzionamento).
1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi
informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi i
princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del
procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi
concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e
quelli concernenti la valutazione della correttezza,
economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le
relative responsabilità.
2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato, previa deliberazione del CIS, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti
l'organizzazione ed il funzionamento del DIGIS e sono previste
le forme di collaborazione tra quest'ultimo, le Forze di
polizia e le altre amministrazioni.
3. All'organizzazione ed al funzionamento delle agenzie si
provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.
Art. 18.
(Spese per gli organismi informativi).
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituita, anche in deroga
alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, un'apposita unità previsionale di base per le
spese degli organismi informativi.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del CIS, sentiti i
responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli
organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e
stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e
a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue
variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura,
è data comunicazione al COPIS.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro
dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di
contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle
norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei
relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono
distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il
rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli
organismi informativi e sono predisposti su proposta dei
responsabili degli organismi informativi, per la parte di
rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui
alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale
partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze; il
rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e
della regolarità della gestione, insieme con la relazione
annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della
Corte dei conti costituito nell'ambito della Sezione per il
controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi
informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono
assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato
presso gli organismi informativi dell'Ufficio centrale del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto
gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato,
sottoposti al controllo successivo;
c) i componenti degli uffici distaccati della
Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio sono
tenuti al rispetto del segreto;
d) gli atti di gestione delle spese riservate sono
assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di
informazione, che presentano specifico rendiconto trimestrale
e relazione finale annuale all'Autorità delegata;
e) il rendiconto della gestione finanziaria delle
spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della
Corte dei conti, al COPIS, cui è presentata, altresì, una
relazione annuale sulle linee essenziali della gestione
finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di
intervento come determinati dagli indirizzi politici. La
documentazione delle spese riservate è conservata
nell'archivio storico di cui all'articolo 9.
TITOLO II
GARANZIE FUNZIONALI E ALTRE
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 19.
(Garanzie funzionali).
1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato,
non è punibile il personale addetto agli organismi informativi
che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati
nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti
reato che non configurano delitti specificamente diretti a
mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale,
l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche, ovvero
delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati
mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla
polizia giudiziaria.
2. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e
di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra
quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non addette
agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è
indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini
dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti
a tali organismi.
3. La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si
applica quando la condotta costituente reato:
a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di
compiti istituzionali nell'ambito e in attuazione di
operazione previamente autorizzata;
b) è necessaria per il conseguimento degli
obiettivi dell'operazione e adeguata al raggiungimento di
questi ultimi.
4. L'autorizzazione indicata nel comma 3 è concessa
dall'Autorità delegata, su richiesta del direttore
dell'agenzia interessata. L'Autorità delegata, qualora ne
ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i
provvedimenti adottati; in quest'ultimo caso le attività in
corso sono immediatamente sospese.
5. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei
commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore
dell'agenzia interessata, accertata la ricorrenza delle
condizioni di cui al comma 3, oppone all'autorità giudiziaria
che procede l'esistenza della causa di non punibilità. Il
procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta
causa di non punibilità, richiede l'archiviazione del
procedimento al giudice, che emette i conseguenti
provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle
richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga
sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale
di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, se intende confermare la
sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà
comunicazione entro due mesi all'autorità giudiziaria,
indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di
opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le
disposizioni dettate dalla presente legge.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di
un comitato di garanti, il quale verifica se le condotte,
tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti
nel corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti
essenziali, sono state tenute nel rispetto dei presupposti e
delle procedure indicati nei commi da 3 a 5. Nei casi indicati
nel comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri può
richiedere al comitato di formulare un ulteriore, motivato
parere, prima di decidere sulla conferma della causa di non
punibilità. Il comitato è composto da tre membri, scelti sulla
base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di
imparzialità, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili.
7. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è
eccepita, dall'addetto agli organismi informativi o dalla
persona da questi legalmente richiesta, al momento
dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una
misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e
l'indagato è accompagnato negli uffici della polizia
giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente
necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre
ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è
immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e
adotta i provvedimenti conseguenti.
8. La documentazione relativa alle attività, alle
procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è
conservata con i modi previsti dal regolamento di
organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese.
9. Il personale addetto agli organismi informativi che
preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per
ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 20.
(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza).
1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la
qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né,
salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di
agenti di pubblica sicurezza. Tale qualifica è sospesa durante
il periodo di servizio nei citati organismi per coloro che già
la rivestono in base all'ordinamento dell'amministrazione di
provenienza.
2. Ove necessario allo svolgimento di particolari compiti
o per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o
di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita, per non
oltre sei mesi rinnovabili, dall'Autorità delegata, sentito il
Ministro dell'interno, su proposta del direttore esecutivo del
DIGIS, nei casi di urgenza formulata anche in forma orale e
confermata per iscritto entro quarantotto ore.
3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale
degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti
costituenti reato esclusivamente ai propri superiori.
4. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo
di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le
informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti
configurabili come reati.
5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere
ritardato, su autorizzazione dell'Autorità delegata, quando
ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle
finalità istituzionali degli organismi informativi.
Art. 21.
(Identità di copertura).
1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione
all'Autorità delegata, può disporre o autorizzare l'uso, da
parte degli addetti agli organismi informativi, di documenti
di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali
diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere
disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti
e certificati di copertura. Presso il DIGIS e l'agenzia che
procede all'operazione è tenuto un registro riservato,
attestante la procedura seguita per il rilascio del documento
o del certificato di copertura e la durata della loro
validità. Al termine dell'operazione, il documento o il
certificato è conservato presso il competente organismo
informativo. L'uso del documento o del certificato di
copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito ai
sensi delle vigenti disposizioni penali.
Art. 22.
(Attività simulata).
1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione
all'Autorità delegata, può autorizzare l'esercizio di attività
economiche da parte di addetti agli organismi informativi, in
qualunque forma, sia all'interno che all'estero. Il consuntivo
dell'operazione è allegato al rendiconto dei fondi riservati e
i risultati della gestione economica sono imputati al relativo
capitolo.
2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle
attività di cui al comma 1 è trasmessa al COPIS.
Art. 23.
(Riservatezza a tutela del personale).
1. Quando devono essere assunte, in un qualunque atto, le
dichiarazioni di una persona addetta agli organismi
informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare
applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto
previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura
penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della
persona stessa. Quando sono disponibili strumenti tecnici
idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità
giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia
necessaria, può procedere a distanza, con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle forme e delle modalità stabilite
dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvata con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
TITOLO III
TUTELA DEL SEGRETO
Art. 24.
(Segreto di Stato).
1. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente
dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita ai
sensi dell'articolo 26, gli atti, i documenti, le notizie, le
attività e le cose la cui conoscenza sia idonea a recare un
danno grave all'integrità dello Stato, anche in relazione ad
accordi internazionali, alle istituzioni democratiche,
all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue
funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed
alla difesa militare, nonché agli interessi economici connessi
alla sicurezza dello Stato. In nessun caso possono essere
oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale.
2. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto su
disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e cessa
decorsi quindici anni dalla sua apposizione o dall'opposizione
ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale. Nei
confronti di atti, documenti e cose concernenti i sistemi di
sicurezza militare o relativi alle fonti o all'identità degli
addetti agli organismi informativi o la cui divulgazione può
comunque porre in pericolo l'incolumità di questi ultimi,
nonché con riguardo alle informazioni pervenute da altri Stati
con vincolo di riservatezza o relative alla dislocazione delle
strutture operative, alle operazioni ancora in corso, alla
struttura organizzativa ed alle modalità operative degli
organismi informativi il vincolo cessa dopo trent'anni, salvo
che eccezionali ragioni rendano ancora attuali i motivi che
hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del vincolo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente
dal decorso dei termini di cui al presente comma, dispone la
cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le
esigenze che ne determinarono l'apposizione. Ove la
sussistenza del vincolo incida anche su interessi di Stati
esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con
cui è disposta la cessazione del vincolo stesso, salvo che
ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa
intesa con l'autorità estera competente.
Art. 25.
(Tutela del segreto di Stato).
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 202. (Segreto di Stato). - 1.- Ai pubblici
ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico
servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero,
dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di
riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un
segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il
Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale
conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire
conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la
definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di
quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non
doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Qualora entro sessanta giorni della notificazione
della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non
dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per
l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata
dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce
all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione,
anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova
coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei
a rendere conoscibile quanto oggetto del segreto stesso.
6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga
ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle
competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di
Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri,
solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità
giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere
eccepito nel corso del procedimento con riferimento al
medesimo oggetto".
Art. 26.
(Classifiche di segretezza).
1. La classifica di segretezza è apposta, o elevata,
dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per
primo, anche dall'estero, la notizia, ovvero è responsabile
della cosa.
2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, confidenziale. Le classifiche di riservatissimo, di
riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data
di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a
quella di confidenziale.
3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la
conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad
atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di
eccezionale gravità all'integrità dello Stato, anche in
relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni
democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero
esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati,
alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi
economici connessi alla sicurezza dello Stato.
4. La classifica di segreto è richiesta quando la
conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al
comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi
ivi indicati.
5. La classifica di confidenziale è richiesta quando la
conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al
comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli
interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a
determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e
4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano
produrre tale effetto.
6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede
alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento,
delle parti che devono essere classificate e del grado di
classifica corrispondente a ogni singola parte.
7. La classifica di segretissimo è declassificata a
segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione ed a
quella di confidenziale decorsi altri cinque anni; decorso un
ulteriore periodo di cinque anni cessa ogni vincolo di
classifica. La classifica di segreto è declassificata a quella
di confidenziale decorsi cinque anni dalla data di apposizione
e decorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica.
Il vincolo della classifica di confidenziale cessa con il
decorso di cinque anni dalla data di apposizione. All'atto
della classifica, il soggetto che procede può comunque
stabilire termini inferiori a quelli di cui al presente comma.
Non sono soggetti alla declassificazione automatica prevista
dal presente comma gli atti, i documenti e le cose di cui al
secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24. Il vincolo, in
questi ultimi casi, cessa con il decorso di trenta anni, salvo
che eccezionali ragioni giustifichino il mantenimento della
classifica ai sensi del comma 8.
8. I termini delle singole classifiche possono essere
prorogati, per un periodo non superiore al doppio di quello
massimo previsto per ciascuna classifica, dal soggetto che ha
proceduto alla classifica con provvedimento motivato. Il
medesimo soggetto procede alla declassifica o all'abolizione
del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i
termini indicati nel presente articolo, risultino venute meno
le condizioni che hanno determinato la classifica.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in
qualità di ANS, il rispetto delle norme in materia di
classifica di segretezza. Con regolamento adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati,
altresì, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, i
criteri per l'individuazione delle materie oggetto di
classifica, i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli
definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 27.
(Nulla osta di segretezza).
1. L'ufficio di cui all'articolo 8, comma 2, istituisce,
aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e
giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS.
2. Il nulla osta di segretezza ha la durata di sei
anni.
3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di
un preventivo procedimento di accertamento diretto ad
escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o
altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia sicuro
affìdamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione
repubblicana e di garanzia per la conservazione del
segreto.
4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento
di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le
forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti
erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire al
DIGIS ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie
allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28.
(Disposizioni in materia finanziaria).
1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni
altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti
dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli
organismi istituiti dalla presente legge all'atto della loro
costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da
attribuire al RIS Difesa.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, compresi quelli relativi ai regolamenti di cui al capo
III del titolo I, non possono eccedere il complesso delle
spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977,
n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite
autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1
dell'articolo 18.
Art. 29.
(Modifica dell'articolo 256 del codice di procedura
penale).
1. Il comma 3 dell'articolo 256 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di
Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del
processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto da
segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere
per l'esistenza di un segreto di Stato. Si applica il comma 6
dell'articolo 202".
Art. 30.
(Abrogazione di disposizioni precedenti).
1. E' abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801. Alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9
dell'articolo 26 della presente legge, è abrogato il regio
decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti
agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre
1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai
corrispondenti organismi previsti dalla presente legge ed in
particolare: i riferimenti al Comitato interministeriale per
le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo
per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla
Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per
le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) si
intendono operati, rispettivamente, al Comitato
interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS),
al Comitato tecnico esecutivo (CTE), al Dipartimento
governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS),
all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna
(AISE), all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza
interna (AISI).
Art. 31.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.