XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1698




        Onorevoli Colleghi! - L'Italia, a differenza di altri Stati dell'Unione europea, non dispone di un inquadramento professionale che identifichi, disciplini e tuteli gli operatori subacquei ed iperbarici. Pertanto, impropriamente, ogni segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistica e centri di immersione), utilizza, a volte senza una seria formazione, personale che opera al di sotto della superficie del mare, inquadrandolo contrattualmente nella propria categoria.
        Nella pratica, le problematiche e le peculiarità del lavoro subacqueo sono tali e tante che, senza una doverosa e precisa regolamentazione, si corre il rischio di penalizzare, come in molti casi si fa, non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore che, impegnata anche in ambito internazionale, a volte non può competere con società estere che, se anche meno valide, sono più attente alle disposizioni comunitarie.
        Non esistendo in Italia una categoria professionale di operatori subacquei ed iperbarici, in pratica l'imprenditore italiano che vuole assumere operatori qualificati è costretto a rivolgersi a lavoratori stranieri, dotati di "brevetti omologati", con costi, rispetto alla realtà economica italiana, ben superiori e con effetti sulla competitività economica facilmente immaginabili.
        L'Italia, dagli albori dell'attività subacquea, ha sempre prodotto subacquei di notevole levatura e di indiscussa fama mondiale. Le aziende italiane che producono attrezzature subacquee sono leaders mondiali del settore.
        La realtà turistico-subacquea del nostro Paese ha assunto aspetti considerevoli: ogni anno si rilasciano circa 50 mila brevetti per subacquei e centri e scuole di immersioni sono ormai presenti lungo tutte le nostre coste, oltre che nelle principali città dell'interno.
        Ma si verifica anche un proliferare di pseudo-scuole subacquee, con didattiche che di professionale hanno ben poco o nulla.
        Le scuole e le organizzazioni didattiche preposte al rilascio dei brevetti subacquei devono assumersi la responsabilità e la professionalità dovute, anche a tutela del consumatore.
        L'Unione europea detta normative che regolano in modo ben preciso le attività subacquee professionali. Gli altri Stati membri le hanno adottate ed applicate da molto tempo: solo il nostro Paese risulta ancora inadempiente.
        La presente proposta di legge è basata sulla normativa comunitaria e su quella dei singoli Paesi che l'hanno recepita. Esclude in modo categorico improvvisazioni, ed impegna il mondo imprenditoriale e sociale in modo serio e professionale. Tutela, finalmente, anche i fruitori (consumatori) dei servizi prodotti dalla categoria. Inoltre, l'istituzione di una categoria professionale con autonoma dignità, e rigorosi requisiti di appartenenza, ottiene anche il risultato di salvaguardare ed incrementare la professionalità, con la possibilità di autotutela dei propri interessi, e di una maggiore sicurezza degli operatori subacquei.
        Sono state distinte varie categorie professionali di operatori subacquei, e all'interno di esse, classi di specializzazione. Questo non per una volontà puramente classificatoria, ma perché alle diverse qualifiche di inquadramento corrispondono specifiche regole di preparazione tecnica ed idoneità fisica, che andranno attentamente valutate nel regolamento di attuazione.
          La presente proposta di legge prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'"elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici". L'iscrizione al "registro nazionale" è condizione tassativa per poter svolgere qualsiasi attività subacquea professionale.
        Ovviamente l'iscrizione è subordinata alla presentazione di un'accurata documentazione comprovante la necessaria preparazione tecnica e l'idoneità fisica, nonché, in via transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel settore e quindi, in via definitiva, al conseguimento di un titolo rilasciato dalle apposite scuole comunitarie, dalle altre riconosciute dallo Stato e dalle istituzioni dello Stato per gli appartenenti ai relativi corpi.
        Al fine di assicurare la verifica dell'idoneità degli operatori subacquei, nonché il rispetto delle indispensabili misure di sicurezza e di prevenzione degli incidenti sul lavoro, è istituito il "libretto individuale di immersione". Sono altresì previste visite mediche specialistiche periodiche e per coloro che esercitano la didattica, corsi di aggiornamento.
        L'istituzione dell'"elenco nazionale" è il punto qualificante di questa proposta di legge e supplisce ad una grave carenza della legislazione italiana in materia.
        Infatti, le uniche leggi che troviamo risalgono al 1948 (legge che riconosce, peraltro, la qualifica professionale solo per i pescatori di vongole o palombari in ambito portuale) ed al 1956 (legge n. 321 per i "lavoratori dei cassoni"). La tenuta dei registri era ed è a cura delle capitanerie di porto.
        L'attuale scelta di affidare la tenuta dell'"elenco nazionale" al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è scaturita dalla volontà di accelerare i tempi burocratici e di garantire l'uniformità di applicazione della legge, evitando la frammentazione, sul territorio nazionale, dei dati relativi agli operatori subacquei ed iperbarici.
        Infine, si è dato particolare risalto alla professionalità ed alla serietà dei datori di lavoro subacquei, che necessitano, secondo la presente proposta di legge, di apposita abilitazione e dell'iscrizione al registro delle imprese subacquee, didattico-turistiche e dei centri di immersione.
        Alle imprese abilitate ed iscritte nel registro, è affidato anche il controllo delle attrezzature, sia individuali che collettive utilizzate, e l'osservanza delle prescrizioni di legge e della manutenzione prescritta dai relativi costruttori, con obbligo di annotazione delle verifiche e delle manutenzioni effettuate. Questo al fine di rendere possibile il controllo da parte delle autorità competenti e, in caso di inosservanza, il chiaro accertamento delle responsabilità, sia penali che civili.




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