XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1698
Onorevoli Colleghi! - L'Italia, a differenza di altri
Stati dell'Unione europea, non dispone di un inquadramento
professionale che identifichi, disciplini e tuteli gli
operatori subacquei ed iperbarici. Pertanto, impropriamente,
ogni segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia,
metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistica e centri di
immersione), utilizza, a volte senza una seria formazione,
personale che opera al di sotto della superficie del mare,
inquadrandolo contrattualmente nella propria categoria.
Nella pratica, le problematiche e le peculiarità del
lavoro subacqueo sono tali e tante che, senza una doverosa e
precisa regolamentazione, si corre il rischio di penalizzare,
come in molti casi si fa, non solo il singolo operatore e la
relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria
italiana del settore che, impegnata anche in ambito
internazionale, a volte non può competere con società estere
che, se anche meno valide, sono più attente alle disposizioni
comunitarie.
Non esistendo in Italia una categoria professionale di
operatori subacquei ed iperbarici, in pratica l'imprenditore
italiano che vuole assumere operatori qualificati è costretto
a rivolgersi a lavoratori stranieri, dotati di "brevetti
omologati", con costi, rispetto alla realtà economica
italiana, ben superiori e con effetti sulla competitività
economica facilmente immaginabili.
L'Italia, dagli albori dell'attività subacquea, ha sempre
prodotto subacquei di notevole levatura e di indiscussa fama
mondiale. Le aziende italiane che producono attrezzature
subacquee sono leaders mondiali del settore.
La realtà turistico-subacquea del nostro Paese ha assunto
aspetti considerevoli: ogni anno si rilasciano circa 50 mila
brevetti per subacquei e centri e scuole di immersioni sono
ormai presenti lungo tutte le nostre coste, oltre che nelle
principali città dell'interno.
Ma si verifica anche un proliferare di pseudo-scuole
subacquee, con didattiche che di professionale hanno ben poco
o nulla.
Le scuole e le organizzazioni didattiche preposte al
rilascio dei brevetti subacquei devono assumersi la
responsabilità e la professionalità dovute, anche a tutela del
consumatore.
L'Unione europea detta normative che regolano in modo ben
preciso le attività subacquee professionali. Gli altri Stati
membri le hanno adottate ed applicate da molto tempo: solo il
nostro Paese risulta ancora inadempiente.
La presente proposta di legge è basata sulla normativa
comunitaria e su quella dei singoli Paesi che l'hanno
recepita. Esclude in modo categorico improvvisazioni, ed
impegna il mondo imprenditoriale e sociale in modo serio e
professionale. Tutela, finalmente, anche i fruitori
(consumatori) dei servizi prodotti dalla categoria. Inoltre,
l'istituzione di una categoria professionale con autonoma
dignità, e rigorosi requisiti di appartenenza, ottiene anche
il risultato di salvaguardare ed incrementare la
professionalità, con la possibilità di autotutela dei propri
interessi, e di una maggiore sicurezza degli operatori
subacquei.
Sono state distinte varie categorie professionali di
operatori subacquei, e all'interno di esse, classi di
specializzazione. Questo non per una volontà puramente
classificatoria, ma perché alle diverse qualifiche di
inquadramento corrispondono specifiche regole di preparazione
tecnica ed idoneità fisica, che andranno attentamente valutate
nel regolamento di attuazione.
La presente proposta di legge prevede l'istituzione,
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'"elenco nazionale degli operatori subacquei ed
iperbarici". L'iscrizione al "registro nazionale" è condizione
tassativa per poter svolgere qualsiasi attività subacquea
professionale.
Ovviamente l'iscrizione è subordinata alla presentazione
di un'accurata documentazione comprovante la necessaria
preparazione tecnica e l'idoneità fisica, nonché, in via
transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel settore
e quindi, in via definitiva, al conseguimento di un titolo
rilasciato dalle apposite scuole comunitarie, dalle altre
riconosciute dallo Stato e dalle istituzioni dello Stato per
gli appartenenti ai relativi corpi.
Al fine di assicurare la verifica dell'idoneità degli
operatori subacquei, nonché il rispetto delle indispensabili
misure di sicurezza e di prevenzione degli incidenti sul
lavoro, è istituito il "libretto individuale di immersione".
Sono altresì previste visite mediche specialistiche periodiche
e per coloro che esercitano la didattica, corsi di
aggiornamento.
L'istituzione dell'"elenco nazionale" è il punto
qualificante di questa proposta di legge e supplisce ad una
grave carenza della legislazione italiana in materia.
Infatti, le uniche leggi che troviamo risalgono al 1948
(legge che riconosce, peraltro, la qualifica professionale
solo per i pescatori di vongole o palombari in ambito
portuale) ed al 1956 (legge n. 321 per i "lavoratori dei
cassoni"). La tenuta dei registri era ed è a cura delle
capitanerie di porto.
L'attuale scelta di affidare la tenuta dell'"elenco
nazionale" al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
è scaturita dalla volontà di accelerare i tempi burocratici e
di garantire l'uniformità di applicazione della legge,
evitando la frammentazione, sul territorio nazionale, dei dati
relativi agli operatori subacquei ed iperbarici.
Infine, si è dato particolare risalto alla professionalità
ed alla serietà dei datori di lavoro subacquei, che
necessitano, secondo la presente proposta di legge, di
apposita abilitazione e dell'iscrizione al registro delle
imprese subacquee, didattico-turistiche e dei centri di
immersione.
Alle imprese abilitate ed iscritte nel registro, è
affidato anche il controllo delle attrezzature, sia
individuali che collettive utilizzate, e l'osservanza delle
prescrizioni di legge e della manutenzione prescritta dai
relativi costruttori, con obbligo di annotazione delle
verifiche e delle manutenzioni effettuate. Questo al fine di
rendere possibile il controllo da parte delle autorità
competenti e, in caso di inosservanza, il chiaro accertamento
delle responsabilità, sia penali che civili.